Incarto n. 52.2002.416
Lugano 25 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 15 ottobre 2002 del
__________, patrocinato dall'avv. __________,
contro
la sentenza 25 settembre 2002 del Tribunale cantonale amministrativo, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione (n. 5212) 6 novembre 2001 con cui il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione 5 giugno 2001 mediante la quale il municipio di __________ ha negato alla __________ la licenza edilizia per la posa di un impianto per la telefonia mobile GSM in località __________ (part. n. __________ RF) fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 29 ottobre 2002 di __________;
- 5 novembre 2002 della __________;
- 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 giugno 2000 la __________ (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di erigere in località __________ un’antenna per la telefonia mobile GSM, alta 30 m, su un terreno (part. n. __________ RF) situato ai margini di una strada secondaria e compreso nella zona boschiva che separa la frazione di __________ dal nucleo del paese;
che contemporaneamente alla domanda di costruzione la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di dissodare una superficie di circa 100 mq di bosco;
che il 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha assicurato il rilascio dell’autorizzazione per il dissodamento; ritenendo soddisfatti i presupposti dell’art. 24 LPT, il 12 di quello stesso mese il Dipartimento del territorio ha pertanto dato il suo benestare all’intervento;
che, scostandosi dal preavviso dell’autorità cantonale, il 5 giugno 2001 il municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, ritenendo che l’impianto si ponesse in contrasto con gli interessi riferiti alla tutela del paesaggio, alla salvaguardia del vicino biotopo ed alla protezione degli utenti delle scuole elementari e medie, pure situate nelle immediate adiacenze;
che con giudizio 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________ e rilasciando la licenza edilizia alla condizione che l'antenna venga dipinta di verde; ha inoltre considerato che simili impianti dovessero essere preventivamente pianificati;
che il Governo ha ritenuto che l’impianto fosse conforme alle prescrizioni dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI): dal profilo del diritto ambientale, l'intervento non presterebbe pertanto il fianco a critiche;
che dal profilo del diritto pianificatorio, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che l’impianto rispondesse al requisito dell’ubicazione vincolata e non si ponesse in contrasto con interessi preponderanti, riconducibili alla protezione del bosco o del vicino biotopo; situata nel luogo previsto dall’accordo sottoscritto dal Cantone e dalle concessionarie di reti per la telefonia mobile, l’antenna andrebbe di conseguenza autorizzata;
che contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; dopo aver negato qualsiasi valenza pianificatoria all’accordo concluso dal Cantone con le concessionarie di reti per la telefonia mobile, il ricorrente ha ritenuto che venendo a sorgere in una zona di protezione del paesaggio ed a meno di 200 m dalle scuole elementari, l'impianto in contestazione non adempisse i requisiti posti dall’art. 24 LPT e disattendesse il principio posto a fondamento dell’art. 5 cpv. 2 del regolamento d’attuazione dell’ORNI (RORNI);
che con giudizio 25 settembre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa;
che questo tribunale ha anzitutto ritenuto che gli accordi di coordinamento delle ubicazioni delle antenne, conclusi fra il cantone e le ditte titolari di concessioni federali per la telefonia mobile non istituissero alcun vincolo di natura pianificatoria opponibile a terzi e che i piani annessi non attestassero né l’adempimento del requisito dell’ubicazione vincolata, né l’assenza di interessi preponderanti contrari; a queste indicazioni può essere unicamente attribuito un valore di semplice informazione, paragonabile a quella fornita da una licenza preliminare che viene rilasciata prescindendo dall’espe-rimento della procedura ordinaria del permesso (art. 15 cpv. 2 LE);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha poi ritenuto che l'impianto rispondesse ai requisiti dell'art. 24 LPT; l'ubicazione vincolata sarebbe data non già perché il sito è quello previsto dall'accordo di coordinamento delle ubicazioni delle antenne per la telefonia mobile, bensì perché sussistono sufficienti motivi per ritenere che per servire adeguatamente la zona compresa tra __________ ed __________ l'impianto debba necessariamente essere collocato sulle pendici settentrionali della collina che separa il nucleo di __________ dalla frazione di __________;
che questo tribunale ha poi escluso che all'intervento si opponessero interessi preponderanti; gli aspetti legati alla protezione del bosco sarebbero già stati esaurientemente valutati nell’ambi-to della procedura di rilascio del permesso di dissodamento, adeguatamente coordinata con quella di rilascio della licenza edilizia;
che pure gli interessi riferiti alla protezione del paesaggio non prevarrebbero su quelli che giustificano l'ubicazione in esame; l'inserimento dell’impianto fra alberi ad alto fusto non comporterebbe una significativa alterazione del quadro del paesaggio; la menomazione della copertura boschiva derivante dal dissodamento sarebbe sopportabile e non integrerebbe gli estremi della deturpazione; lo schermo naturale offerto dalla vegetazione, che verrebbe diradata nella misura minima indispensabile, e l'obbligo di dipingere l'antenna di verde, imposto a titolo di condizione della licenza, eviterebbero d'altra parte che vengano pregiudicati i valori tutelati dalla circostante zona di protezione del paesaggio; nemmeno le esigenze di salvaguardia della vicina zona di protezione della natura, istituita a tutela dello stagno formatosi in una vecchia cava abbandonata, permetterebbero di accreditare le tesi del ricorrente; la fascia boschiva, larga una cinquantina di metri, che separa questa zona dall’antenna, escluderebbe praticamente qualsiasi interferenza dell’impianto con gli obbiettivi pianificatori di questo comparto di terreno; la frequentazione del biotopo da parte degli allievi della vicina scuola non ne verrebbe minimamente ostacolata;
che con istanza 15 ottobre 2002 il comune di __________ ha chiesto la revisione della predetta sentenza, rilevando che contrariamente a quanto asserito dal Tribunale cantonale amministrativo il permesso di dissodamento non è ancora stato rilasciato; sarebbe quindi disatteso il principio del coordinamento sancito dall'art. 25a LPT;
che il Consiglio di Stato ha rinunciato a presentare osservazioni;
che la __________ ha aderito alla domanda, rilevando che il 22 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha rilasciato l'autorizzazione di dissodamento; ha inoltre dichiarato di rinunciare alle ripetibili accordatele;
che il proprietario del terreno si è rimesso alle osservazioni della __________;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 35 lett. b PAmm contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
che la domanda di revisione, tempestiva, è proponibile e fondata, poiché, contrariamente a quanto questo tribunale ha per inavvertenza ritenuto (pag. 8), al momento del giudizio il Consiglio di Stato non aveva ancora rilasciato il permesso di dissodamento; ne aveva infatti unicamente assicurato il rilascio;
che tanto il giudizio governativo, quanto la sentenza dedotta in revisione disattendono pertanto il principio del coordinamento sancito dall'art. 25a LPT;
che il permesso in questione è stato tuttavia nel frattempo rilasciato ed è passato in giudicato;
che la disattenzione in cui è incorso questo tribunale non ha quindi menomato i diritti tutelati dall'art. 25a LPT;
che l'istanza di revisione, alla quale la __________ ha aderito rinunciando nel contempo alle ripetibili assegnatele dal giudizio di questo tribunale, può pertanto essere evasa ai sensi dei considerandi, confermando la sentenza 25 settembre 2002 di questo tribunale limitatamente al dispositivo n. 1;
che è quindi confermato il rigetto dell'impugnativa presentata dal comune di __________ contro la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5212), ma si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese, nonché dall'assegnazione di ripetibili;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili anche in relazione al presente giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 35, 36, 39, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza di revisione è evasa come ai considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario