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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2002 52.2002.396

November 21, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·830 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.396-397-398-399-400  

Lugano 21 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 9 ottobre 2002 di

a) __________, b) __________, c) __________, d) __________, e) __________,  

Contro  

la decisione 18 settembre 2002 (n. 4429) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 giugno 2002 con cui il consiglio comunale di Intragna ha approvato la scheda di PR relativa all'istituzione del comparto Campagna e stanziato un credito di fr. 112'432.- quale compensazione pecuniaria ai sensi della LTAgr;

viste le risposte:

-    16 ottobre 2002 della Sezione della pianificazione urbanistica;

-    22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

-    25 ottobre 2002 del municipio di __________;

-    28 ottobre 2002 di __________, Presidente del Consiglio comunale di __________;

ai ricorsi sub a) b) c) d) e)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che nella seduta del 10 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha fra l'altro approvato a larga maggioranza il messaggio 7 maggio 2002 (n. 1) con cui il municipio sollecitava l’approvazio-ne della scheda di PR relativa all'istituzione del comparto Campagna, con relativo stanziamento di un credito di fr. 112'432.- da versare a titolo di contributo compensativo ai sensi della LTAgr;

che contro la predetta risoluzione __________, __________, __________, __________ ed __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, rimproverando al municipio di non avere preventivamente informato la popolazione sui contenuti della proposta pianificatoria, che non era nemmeno stata sottoposta per preavviso all’autorità cantonale;

che con giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative, ritenendo - in buona sostanza che le contestazioni sollevate dai ricorrenti, di natura esclusivamente pianificatoria, dovessero essere proposte nell’ambito della procedura di ricorso e di approvazione del PR pedissequa alla seconda pubblicazione;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo con distinti, ma identici ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione del legislativo comunale;

che i ricorrenti, pur riconoscendo che la censura sollevata in relazione all'obbligo d'informare la popolazione non attiene alla LOC, ritengono che lo stanziamento del credito da versare a titolo di contributo compensativo ai sensi della LTAgr concerna comunque in primo luogo la LOC;

che il Consiglio di Stato ed il municipio di Intragna postulano il rigetto delle impugnative senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare il giudizio a loro sfavorevole;

che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che le impugnative di __________ ed __________ vanno respinte già perché questi ricorrenti, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non essendo cittadini attivi di __________ non disponevano della qualità per agire in giudizio contro una risoluzione del legislativo comunale per motivi riferiti all'applicazione della LOC;

che resta comunque riservata a questi due ricorrenti la facoltà di impugnare davanti al Consiglio di Stato le misure pianificatorie adottate, non appena queste saranno oggetto della pubblicazione prescritta dall'art. 34 cpv. 2 LALPT;

che le rimanenti impugnative vanno invece respinte per gli stessi motivi addotti dal Consiglio di Stato a sostegno del giudizio qui censurato (consid. B), conformi alla consolidata giurisprudenza di questo tribunale, che le contestazioni dei ricorrenti non scalfiscono minimamente;

che i ricorrenti sembrano non aver capito che le risoluzioni con cui il legislativo comunale adotta il PR sono oggetto di due successive pubblicazioni:

- la prima, esclusivamente volta a permettere l'esercizio del diritto di referendum e del diritto di ricorso, dapprima al Consiglio di Stato ed in seguito al Tribunale cantonale amministrativo, per violazione delle norme di procedura della LOC disciplinanti le deliberazioni del legislativo comunale;

- la seconda, destinata invece a permettere l'esercizio del diritto di ricorso, dapprima al Consiglio di Stato ed in seguito al Tribunale della pianificazione del territorio, per sollevare le censure riferite all'applicazione della LALPT e contestare il contenuto del PR (RDAT 1997 II n. 20, 1999 II n. 23; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 35 LALPT, n. 348);

che le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento all'obbligo d'informare la popolazione, sancito dall'art. 5 cpv. 1 LALPT, rispettivamente all'ammontare del contributo di compensazione, stabilito senza consultare l'autorità cantonale, concernono palesemente l'applicazione della LALPT;

che tali censure vanno quindi proposte mediante ricorso contro il contenuto del PR (art. 35 LALPT), che gli insorgenti potranno inoltrare soltanto dopo la seconda pubblicazione;

che sulla scorta della considerazioni che precedono i ricorsi, palesemente infondati, vanno quindi respinti;

che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 74, 208 LOC; 5, 34, 35 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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