Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2003 52.2002.383

January 21, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,109 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.383  

Lugano 21 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 settembre 2002 della

__________,  

contro  

la decisione 20 agosto 2002, no. 3915, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora temporaneo, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);

vista la risposta 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 22 maggio 2002 la __________, (Società) ha chiesto il rilascio di un permesso di lavoro temporaneo a favore del cittadino italiano __________, al fine di impiegarlo quale aiuto casaro;

che con decisione 3 luglio 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato la chiesta autorizzazione per motivi di ordine pubblico, in ragione del comportamento tenuto in Svizzera dall'interessato;

che con risoluzione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla Società istante avverso la predetta risoluzione dipartimentale;

che, in sostanza, il Governo ha ritenuto giustificato il diniego del permesso in quanto __________ è stato condannato nel 1998 a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di fr. 300.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per tre anni, per aver organizzato, a scopo di lucro, l'entrata illegale in Svizzera di cinque clandestini;

che il Consiglio di Stato ha posto a carico della Società tassa di giustizia e spese relative alla suddetta decisione in ragione di complessivi fr. 500.--;

che il dispositivo della risoluzione governativa indicava che la stessa era impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni dall'intimazione; 

che il 9 settembre 2002 la Società ha chiesto al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato una riduzione degli oneri processuali;

che con decreto 1° ottobre 2002, l'autorità adita ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, per competenza;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;

considerato,                   in diritto

che in materia di diritto degli stranieri è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni dalla notifica delle decisioni del Consiglio di Stato, nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che, in ambito di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. 3 OG);

che lo straniero ha diritto all'ottenimento di un permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60, consid. 1a);

che, in concreto, a mente del Consiglio di Stato, l'interessato avrebbe, di principio, un diritto all'ottenimento di un permesso di lavoro in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. FF 1999 VI 5978 e segg.); 

che la questione a sapere se l'ALC conferisca effettivamente un diritto al rilascio del chiesto permesso e, di riflesso, se la competenza del Tribunale cantonale amministrativo sia effettivamente fondata può, nella specie, rimanere indecisa, per le ragioni esposte nel seguito; 

che, per il resto, i presupposti processuali risulterebbero adempiuti, essendo data la legittimazione ricorsuale dell'insorgente (art. 43 PAmm) e certa la tempestività dell'impugnativa (art. 46 cpv. 1 PAmm), ritenuto che quando un gravame è presentato ad un'autorità incompetente, gli atti vengono trasmessi d'ufficio all'istanza competente ed i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni alla prima autorità adita (art. 4 cpv. 1 e 2 PAmm);  

che, a quest'ultimo riguardo, va osservato come la decisione governativa impugnata è stata spedita con invio raccomandato il 23 agosto 2002 e ritirata dal rappresentante della Società il 28 agosto 2002 (cfr. attestazione postale agli atti), per modo che il termine quindicinale di ricorso sarebbe giunto a scadenza il 12 settembre 2002, giorno in cui è stato interposto il gravame, erroneamente, dinanzi al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; 

che, giusta l'art. 28 PAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento amministrativo;

che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;

che nella determinazione della tassa di giustizia l'autorità decidente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui configuri gli estremi di una violazione del diritto, sotto il profilo di un abuso del potere d'apprezzamento (cfr. Borghi / Corti, loc. cit.);

che, nelle concrete evenienze, la soccombenza integrale dell'insorgente in sede governativa è pacifica ed incontestata;

che l'evasione del gravame ha comportato l'esame dei precedenti penali del cittadino straniero per cui è stata formulata la richiesta e la loro contestualizzazione dal profilo della polizia degli stranieri, segnatamente per quanto attiene ai motivi di ordine pubblico che possono giustificare il diniego del  permesso e la proporzionalità del provvedimento; 

che tale esame si è risolto nella pronuncia di un dettagliato e ponderato giudizio di sei pagine;

che, sulla scorta di quanto precede, l'ammontare della tassa di giustizia stabilita dal Consiglio di Stato non appare lesivo dei principi di equivalenza e di copertura dei costi né, tantomeno, procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'istanza inferiore, in ordine alla sua determinazione;

che, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve pertanto essere respinto;

che, date le particolarità della fattispecie, l'estrema sinteticità dell'atto ricorsuale e le motivazioni sollevate dall'insorgente, invero degne di considerazione, si rinuncia, a titolo eccezionale, al prelievo di una tassa di giustizia in questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 100 OG; 10 LALPS; 3, 4, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; 

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.383 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2003 52.2002.383 — Swissrulings