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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.381

November 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,816 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00381  

Lugano 7 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  2 ottobre 2002 di

__________,   

contro  

la decisione 18 settembre 2002, no. 4419, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione 11 luglio 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per tre mesi;

vista la risposta 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, classe 1952, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B nel 1972. Da allora egli ha interessato in due occasioni le autorità amministrative, che gli hanno inflitto due ammonimenti, nel 1991 per aver concesso la guida ad una persona sprovvista della licenza di condurre e nel 1994 per eccesso di velocità.

                                  B.   Il 26 marzo 2001, verso le 23.40, a __________ il ricorrente è ripartito dal marciapiede dove si era fermato con la propria vettura ed a velocità sostenuta ed inadeguata ha divelto un cartello segnaletico. Dopo essersi allontanato dalla scena del sinistro vi è ritornato pochi minuti dopo, ha raccolto il paraurti e la targa che aveva perso, ha scambiato due parole con il gerente del bar sito di fronte al luogo del sinistro che era uscito sul marciapiede ed è infine ripartito senza attendere l'arrivo della polizia.

                                  C.   Venuta a conoscenza di tali fatti, il 26 luglio 2001 la Sezione delle circolazione ha informato il ricorrente che al termine del procedimento penale sarebbe stato esaminato se nel caso concreto erano adempiuti gli estremi per l'adozione di una misura amministrativa.

                                  D.   L'8 agosto 2001 lo Amtsstatthalteramt di __________ lo ha ritenuto colpevole di sottrazione alla prova del sangue, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, perdita di padronanza del veicolo, parcheggio su un marciapiede senza lasciare libero uno spazio di m 1,5 ed uso irrazionale del motore. Il ricorrente è stato condannato ad un mese di detenzione da scontare ed al pagamento di una multa di fr. 3000.-- oltre gli usuali oneri processuali. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 42 cpv. 1, 51 cpv. 3, 90 cfr. 1, 91 cpv. 3 e 92 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 , 33 cpv. 1b e c, 41 cpv. 1bis e 96 ONC. Il giudizio non è stato impugnato.

                                  E.   Preso conoscenza delle conclusioni penali, l'11 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre per una durata di tre mesi giusta gli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. g LCStr.

                                  F.   Il 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. In particolare il Governo ha ritenuto che in applicazione del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale dello Amtsstatthalteramt di Lucerna. Ha infine negato una stretta necessità dell'insorgente a disporre della licenza di condurre.

                                  G.   Contro questa decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In sostanza contesta gli accertamenti penali. Sostiene di essere ripartito a velocità adeguata; accortosi che un conducente gli concedeva spazio per reimmettersi nel flusso della circolazione si è avviato senza avvedersi del segnale stradale. Per non ostacolare la circolazione ha proseguito fino alla rotonda posta nelle vicinanze, dove ha potuto constatare i danni subiti dalla propria vettura. È quindi ritornato sul luogo del sinistro per accertarsi dei danni cagionati. In questo frangente ha scorto il gerente del bar summenzionato, che è pure un suo conoscente, e lo ha incaricato di fornire alle autorità di polizia il suo recapito, in quanto egli doveva far ritorno in Ticino ancora quella sera. Non si sarebbe pertanto sottratto alla prova del sangue, tanto più che non aveva assunto alcuna bevanda alcoolica. Il provvedimento inflittogli sarebbe tanto più ingiusto e sproporzionato considerata la condanna da lui scontata. Afferma infine di necessitare della licenza di condurre poiché invalido al 70%.

                                  H.   All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre deve essere revocata se il conducente si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue, che era stata ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo scopo (art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr). L'autorità competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). La durata minima legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

                                   4.   4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 121 II 217 cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

4.2. Nel caso concreto __________ è stato condannato ad un mese di detenzione ed al versamento di una multa di fr. 3'000.--, oltre agli oneri processuali. Ritenuto che la pronuncia non è stata impugnata presso le istanze superiori e che di conseguenza è cresciuta in giudicato, gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono vincolanti anche per questo tribunale. Va poi rilevato che considerata la gravità delle infrazioni addebitate e l'entità della condanna inflitta all'insorgente, egli doveva attendersi la pronuncia nei suoi confronti di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il provvedimento adottato rispetta infatti la prassi vigente nei casi di sinistri con sottrazione alla prova del sangue. D'altra parte con scritto 26 luglio 2001 la Sezione della circolazione lo aveva informato di tale possibilità. In questa sede non vi è pertanto più spazio per rimettere in dubbio quanto accertato dal giudice penale. Dato che tra i reati di cui l'insorgente è stato ritenuto colpevole figura anche la sottrazione alla prova del sangue, va applicato l'art. 17 cpv. 3 lett. g LCStr, che impone all'autorità dipartimentale di revocare obbligatoriamente la licenza di condurre.

                                   5.   Nella determinazione della durata della revoca va considerata la necessità professionale della licenza di condurre dell'interessato (art. 33 cpv. 2 OAC) e, per analogia, anche altri motivi personali (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, n. 2450, pag. 288).

L'insorgente ha fatto valere la necessità di disporre della licenza di condurre "per bisogni quotidiani familiari" in quanto invalido al 70% (cfr. ricorso 24 luglio 2002 al Consiglio di Stato, pag. 2).Tale bisogno è lungi dall'essere assoluto ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia, che riconosce tale necessità con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574). Il disporre della licenza di condurre per soddisfare i bisogni quotidiani della propria famiglia non rappresenta una necessità assoluta ai sensi della prassi summenzionata. In quanto esposto dall'interessato, si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. L'insorgente avrà comunque la possibilità di spostarsi facendo capo ai mezzi pubblici o ad un ciclomotore.

6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, appare conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri, nonché rispettosa del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).

                                         Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Considerato il modesto reddito dell'interessato si preleva una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 17 cpv. 1, 17 cpv. 2 e 17 cpv. 3 lett. g, 31 cpv. 1, 42 cpv. 1, 51 cpv. 3, 90 cfr. 1, 91 cpv. 3 e 92 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 , 33 cpv. 1b e c, 41 cpv. 1bis e 96 ONC; 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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