Incarto n. 52.2002.378
Lugano 20 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Carlo Brochetta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 2002 di
__________,
contro
la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato, no. 4201, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 11 aprile 2002, con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
vista la risposta15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 1. dicembre 2001 __________ è stata bloccata dalla Polizia cantonale in territorio di __________ mentre si trovava alla guida della motoleggera "Aprilia" targata TI __________. A seguito di un controllo indicativo effettuato con apparecchio "Scootoroll" è risultato che la citata motoleggera è stata manomessa in modo tale da raggiungere una velocità potenziale di circa 82 km/h.
A seguito di tale evento, l'8 febbraio 2002 la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 100.--. L'infrazione non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato.
b. Esaminati gli atti, con risoluzione 11 aprile 2002 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese, per la grave infrazione commessa. Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a, 26 cpv. 1, 29 LCStr, 3 cpv. 1 OAC.
B. Con giudizio 3 settembre 2002 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame presentato dalla ricorrente e confermato il provvedimento impugnato. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo, preso atto della colpa e dell'infrazione commessa, ha giudicato corretta ed adeguata alle circostanze la misura adottata nei confronti della ricorrente.
C. Contro tale decisione __________ è insorta davanti a questo Tribunale postulando la commutazione del provvedimento impugnato in un ammonimento. In tale ottica, si riconferma sostanzialmente negli argomenti addotti dinnanzi all'autorità di prime cure. In particolare, tenuto conto della colpa commessa e dell'ottima reputazione di cui godrebbe come conducente di veicoli a motore, ritiene date le condizioni per considerare la fattispecie un caso di poca gravità ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OAC. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi successivi.
D. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Strafund Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
3. 3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 2. periodo LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a, LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
3.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In particolare, il conducente può circolare soltanto se il veicolo è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 1 1. periodo).
4. 4.1. Nel caso in rassegna i fatti addebitati a __________ non sono contestati. L'insorgente riconosce di aver sbloccato la motoleggera in modo tale da poter raggiungere una velocità (potenziale) superiore a quella legalmente ammessa di 45 km/h. A non averne dubbio, la ricorrente ha dunque violato la legge, non essendo la sua motoleggera conforme alle prescrizioni di legge (v. art. 14 lett. b OETV, 3 cvp. 1 OAC).
4.2. Stante quanto precede, resta da verificare se il caso in esame possa essere considerato di poca gravità, così come postulato dall'insorgente. A proposito il Tribunale federale ha precisato che per decidere se l'evento sia di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione dell'autore quale conducente di veicoli a motore; il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico deve invece essere considerato solo se rilevante per commisurare la colpa (STF 125 II 561 consid. 2b). Ha quindi specificato che, ove la colpa sia lieve e la reputazione del conducente irreprensibile, un semplice ammonimento non è da escludere, anche se la sicurezza del traffico è stata gravemente compromessa (STF 125 II 561 consid. 2c).
Dopo attenta valutazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie, questo tribunale ritiene dati gli estremi per considerare lieve la colpa della ricorrente. Anzitutto, va rilevato che all'insorgente è stata inflitta una multa di soli fr. 100.--. Va poi ritenuto che la ricorrente non ha modificato in modo incisivo la motoleggera, essendosi limitata a rimuovere il dispositivo che ne limita la velocità. Inoltre, malgrado la manomissione apportata, __________ è esente da condanne e non é mai stata sanzionata per eccesso di velocità. Infine, e quale preponderante motivo a fondamento della presente decisione, va rilevato che al momento dell'infrazione l'insorgente aveva più di 19 anni ed era in possesso della licenza di condurre della categoria B e correlate (vedi art. 3 cpv. 3 lett. b OAC); non era quindi una minorenne provvista della sola patente categoria F, documento che può essere conseguito a 16 anni e che permette di guidare esclusivamente veicoli la cui velocità massima non supera i 45 km/h. D'altra parte, a differenza dei ciclomotori (v. art. 36 cpv. 3 OAC; STF 104 IB 190), le motoleggere in questione sono, di principio, strutturalmente idonee a sopportare velocità superiori comunque compatibili con la sicurezza del traffico in generale. Ciò posto, considerato il principio della proporzionalità e lo scopo che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento persegue (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, p. 197 no. 2308), si giustifica di accogliere il ricorso, commutando il provvedimento impugnato in un ammonimento.
5. Il ricorso è di conseguenza accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 26, 29 LCStr, 3, 30 e 31 OAC, 14 OETV, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 ss. PAmm e ogni altra norma applicabile;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 settembre 2002, no. 4201, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 11 aprile 2002, no. 952, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è modificata nel senso che alla ricorrente viene inflitto un ammonimento.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario