Incarto n. 52.2002.00037
Lugano 6 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2002 della
Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale
Contro
la decisione 11 dicembre 2001 (no. 5857) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 luglio 2001 con la quale la Sezione dell'agricoltura ha accertato il non assoggettamento alla LDFR del mapp. no. __________ RFD di __________, ponendo a carico della ricorrente fr. 600.- per titolo di ripetibili;
viste le risposte:
- 29 gennaio 2002 della Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto;
- 30 gennaio 2002 dell'Ufficio dei registri di __________;
- 5 febbraio 2002 della Sezione dell'agricoltura;
- 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
- 8 febbraio 2002 della CE __________ e di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 maggio 2001 il notaio avv. __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura se la vendita del mapp. __________ RFD di __________, in parte censito a RF quale pascolo, era soggetta alle restrizioni sancite dalla LDFR;
che esperiti gli opportuni accertamenti, con decisione 31 luglio 2001 la Sezione dell'agricoltura ha stabilito che il fondo era incolto e inutilizzabile a fini agricoli, per cui la sua vendita non era sottoposta al regime autorizzativo istituito dalla LDFR;
che adito dalla Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale, con pronunzia 11 dicembre il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione;
che constatata la situazione in loco, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il mappale, scosceso, ombroso, sassoso, in completo stato di abbandono, ricoperto da bosco e da vegetazione invasiva, nonché sito in luogo impervio, isolato quanto distante dal piano, fosse manifestamente inadatto a qualsiasi attività agricola razionale; donde la possibilità per il suo proprietario di alienarlo liberamente, senza dover ottenere l'autorizzazione prevista dalla LDFR (art. 61) per la compravendita di fondi agricoli;
che il Governo non ha prelevato tassa di giustizia, ma ha imposto alla ricorrente di versare in solido fr. 300.- di ripetibili al venditore e all'acquirente del fondo;
che avverso la predetta condanna al pagamento di complessivi fr. 600.- di indennità di patrocinio la Commissione di vigilanza insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; a mente della ricorrente, le ripetibili andrebbero semmai poste a carico dello Stato, essendo escluso che i singoli membri della Commissione possano essere chiamati a rispondere personalmente di simili oneri;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che propone la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono la CE __________ e __________ - venditrice, rispettivamente compratore del mapp. __________ di __________ - mentre la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, l'Ufficio dei registri di __________ e la Sezione dell'agricoltura si richiamano ai contenuti delle loro precedenti prese di posizione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 13 cpv. 2 LALDFR, 83 cpv. 3 seconda frase LDFR, nonché 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e data la natura della questione posta a giudizio può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la LDFR (art. 90 lett. b) delega ai cantoni la competenza di designare un'autorità di vigilanza legittimata ad impugnare tutte le autorizzazioni (art. 83 cpv. 3 LDFR) e le decisioni di accertamento rese in materia di diritto fondiario rurale dalle preposte istanze cantonali (Bandli, Kommentar BGBB, N. 6 ad art. 90);
che in Ticino questo ufficio è stato attribuito alla Commissione di vigilanza, un organismo composto da cinque membri al massimo nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato (art. 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale; RL 8.1.3.1.1);
che la Commissione di vigilanza svolge con ogni evidenza un compito di natura istituzionale: per volontà del Legislatore deve adoperarsi affinché la LDFR non venga elusa compromettendo il raggiungimento degli scopi per i quali è stata varata (promozione della proprietà fondiaria rurale, rafforzamento della posizione del coltivatore diretto e lotta contro i prezzi esorbitanti per il suolo agricolo; cfr. art. 1 cpv. 1 LDFR);
che la Commissione esercita le sue mansioni di sorveglianza agendo in via ricorsuale; la legge federale stessa (art. 83 cpv. 3 LDFR) le conferisce infatti la potestà di aggravarsi contro le autorizzazioni e le decisioni di accertamento prolate dall'autorità cantonale competente, ovvero dalla Sezione dell'agricoltura (vedi art. 1 Regolamento sul diritto fondiario rurale);
che il ricorso della CV-LDFR si configura come un ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; cfr. Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 9);
che in caso di ricorso dell'autorità, parte processuale è l'ente pubblico al quale l'autorità insorgente si ricollega (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., § 15 n. 5 pag. 163);
che in caso di rigetto dell'impugnativa dell'autorità le ripetibili sono pertanto dovute dall'ente di riferimento e non dall'autorità, che ha diritto di ricorso, ma non capacità di parte;
che il ricorso va pertanto accolto, ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le ripetibili che il Governo ha indebitamente addebitato alla CV-LDFR;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 83, 88, 90 LDFR; 13 LALDFR; 18, 28, 31 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato è riformato nel senso che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 300.- alla parte venditrice e fr. 300.- alla parte acquirente a titolo di ripetibili.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario