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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.2003 52.2002.369

February 3, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·275 words·~1 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.369

Lugano 3 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di

__________, patrocinata dall'avv. __________,  

contro  

la decisione 3 settembre 2002, n. 4199, del Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 18 settembre 2001 del Municipio di __________, limitatamente al diniego della licenza edilizia relativa a due muri frangiflutti, annullando nel contempo la licenza edilizia rilasciata per il mantenimento di un pontile e di una scala;

ritenuto che, dopo discussione, le parti sono addivenute al seguente accordo:

"1. Il Dipartimento del territorio formula preavviso favorevole per il mantenimento delle opere per le quali è stata rilasciata la licenza edilizia 18.9.2001 dal municipio di Brusino.

2.   La signora __________ preso atto di quanto precede ritira il proprio ricorso limitatamente a quanto concerne le opere non autorizzate, impegnandosi altresì a rimuovere i due muri frangiflutti entro il 31 agosto 2003.

3.   La procedura ricorsuale è quindi diventata priva di oggetto e sarà stralciata dai ruoli con separata decisione senza spese e senza ripetibili.";

rilevato che le parti hanno accettato seduta stante la transazione di cui sopra;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli. §.   Di conseguenza la risoluzione 3 settembre 2002, n. 4199, è riformata nel senso che è confermata la licenza edilizia 18 settembre 2001 del municipio di __________.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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