Incarto n. 52.2002.369
Lugano 3 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di
__________, patrocinata dall'avv. __________,
contro
la decisione 3 settembre 2002, n. 4199, del Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 18 settembre 2001 del Municipio di __________, limitatamente al diniego della licenza edilizia relativa a due muri frangiflutti, annullando nel contempo la licenza edilizia rilasciata per il mantenimento di un pontile e di una scala;
ritenuto che, dopo discussione, le parti sono addivenute al seguente accordo:
"1. Il Dipartimento del territorio formula preavviso favorevole per il mantenimento delle opere per le quali è stata rilasciata la licenza edilizia 18.9.2001 dal municipio di Brusino.
2. La signora __________ preso atto di quanto precede ritira il proprio ricorso limitatamente a quanto concerne le opere non autorizzate, impegnandosi altresì a rimuovere i due muri frangiflutti entro il 31 agosto 2003.
3. La procedura ricorsuale è quindi diventata priva di oggetto e sarà stralciata dai ruoli con separata decisione senza spese e senza ripetibili.";
rilevato che le parti hanno accettato seduta stante la transazione di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. §. Di conseguenza la risoluzione 3 settembre 2002, n. 4199, è riformata nel senso che è confermata la licenza edilizia 18 settembre 2001 del municipio di __________.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario