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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.04.2003 52.2002.358

April 14, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,664 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.358  

Lugano 14 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 della

contro  

la decisione 27 agosto 2002 (no. 4062) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 maggio 2002 con la quale l'ufficio patriziale di __________ le ha disdetto per il 31 dicembre 2002 il contratto di affitto della cava no. __________;

viste le risposte:

-    24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    30 settembre 2002 dell'amministrazione patriziale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il patriziato di __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un vasto fondo di complessivi __________ mq suddiviso in lotti affittati a terzi per l'estrazione del granito. Uno di questi lotti, la cava no. __________ di mq __________ mq, è stata presa in affitto per lunghi anni da __________, titolare di un'omonima ditta individuale dedita all'estrazione, alla lavorazione ed al commercio dei graniti, nonché proprietario dei mapp. __________, __________ e __________ confinanti direttamente a monte (O) con la cava no. __________. Sul lato opposto quest'ultima confina a sua volta con la sovrastante part. __________ un tempo appartenente alla __________, un terreno di __________ mq, censito quale bosco, la cui frangia orientale a contatto con la proprietà patriziale è assegnata dal PR locale alla zona di estrazione e lavorazione del granito.

                                         Nel corso del 1990 __________ __________ ha ceduto attivi e passivi della propria ditta alla costituenda __________, la quale è subentrata con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990 nel contratto di affitto della cava no. __________ in quel momento in essere con il patriziato di __________. Il 20 novembre 1992 la corporazione e la SA hanno sottoscritto un nuovo contratto di durata annuale tacitamente rinnovabile per identico periodo in difetto di disdetta con un preavviso di sei mesi.

                                  B.   Nel febbraio del 2002 __________, persona attiva in seno ad una SA __________ operante nel commercio della pietra naturale, ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione della __________ __________ __________. In precedenza, lo stesso __________ __________ aveva stipulato con gli eredi __________ un diritto di compera sul mapp. __________, al cui acquisto, anni addietro, si era interessato seriamente anche il patriziato. Venuta a conoscenza di questi accadimenti, l'amministrazione patriziale ha preso contatto con il titolare del diritto di compera manifestandogli l'intenzione di comprare la part. __________ per aggregarne le parti sfruttabili alle cave di sua proprietà. Svanita la possibilità di addivenire ad un accordo, con scritto 27 maggio 2002 il patriziato di __________ ha notificato alla __________ __________ __________ la disdetta del contratto di affitto della cava no. 9 per il 31 dicembre 2002.

                                  C.   Con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato questa determinazione, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla __________ __________ __________.

                                         Qualificata la lettera 27 maggio 2002 dell'ufficio patriziale alla stregua di una decisione impugnabile ex art. 146 cpv. 1 LOP, l'autorità di ricorso di prime cure ha negato che il provvedimento potesse essere nullo in quanto emanato da un'autorità incompetente. La disdetta - ha soggiunto - rientrava senz'altro negli atti di stretta competenza dell'organo esecutivo patriziale e non apparendo lesiva degli interessi generali della corporazione andava tutelata siccome immune da arbitrio e violazioni di legge.

                                  D.   Avverso la menzionata pronunzia governativa la __________ __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla risoluzione 27 maggio 2002 dell'amministrazione patriziale __________.

                                         A mente della ricorrente, la disdetta del contratto doveva essere decisa dall'assemblea patriziale così come avviene per l'autorizzazione a concedere in affitto un bene patriziale e per la sua commutazione dell'uso, per cui il provvedimento protetto dal Governo sarebbe addirittura nullo per incompetenza dell'organo esecutivo che l'ha adottato.

                                         Come in prima istanza, anche in questa sede l'insorgente ha inoltre addotto che l'atto di rescissione del contratto di affitto si appalesa arbitrario, contrario al principio della buona fede, viziato da una palese disparità di trattamento e non sorretto da una valida motivazione nell'ambito della gestione e dell'impiego dei beni patriziali.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad identica conclusione è pervenuta l'amministrazione patriziale di Lodrino, la quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 146 cpv. 1 e 147 lett. b LOP, nonché 43 e 46 PAmm. La questione a sapere se la controversia ricada nel novero di quelle deferibili innanzi alla giurisdizione amministrativa è questione di merito.

                                         Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato dall'insorgente, siccome insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. Per quanto necessario, la situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai numerosi piani presenti nell'incarto ed è peraltro nota al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Il ricorso al Consiglio di Stato è dato contro decisioni degli organi patriziali (art. 55 cpv. 2 PAmm e 146 cpv. 1 LOP), ossia contro provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii da queste autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT II-1994 N. 8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4 a; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V. ed., n. 35 B I; Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., N. 958).

                                         2.2. La LOP suddivide i beni patriziali in beni amministrativi e in beni patrimoniali (art. 5 cpv. 1 LOP), riprendendo a riguardo le stesse definizioni dei beni comunali racchiuse nella LOC. I beni amministrativi, segnatamente le cave, sono infatti quelli che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico (art. 5 cpv. 2 LOP) e sono in principio inalienabili (art. 8 cpv. 1 LOP). I beni patrimoniali sono invece quelli privi di uno scopo pubblico diretto (art. 5 cpv. 3 LOP); possono essere alienati, purché l'operazione sia fatta nell'interesse della collettività e non siano pregiudicati gli interessi del patriziato (art. 8 cpv. 2 LOP).

                                         2.3. I beni patrimoniali sono retti in principio dal diritto privato (Grisel, Traité de droit administratif, p. 539). Se la legge prevede la loro aggiudicazione (in proprietà, locazione o altro titolo) nella forma del concorso, solo la procedura del concorso medesimo è sottoposta al diritto pubblico, mentre il contratto conchiuso in esito alla delibera resta di diritto privato (Häfelin/Müller, Grundniss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, N. 229 ss.; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 255 ss.; GAT N. 413).

                                         Ai beni amministrativi è invece applicabile tanto il diritto pubblico quanto quello privato, in forza della teoria dualista dominante in Svizzera (Grisel, op. cit., p. 534). Circa l'utilizzazione di simili beni, il diritto pubblico può comunque dichiarare del tutto inapplicabile il diritto privato, oppure prevedere che l'utilizzazione del bene è disciplinata esclusivamente da quest'ultimo: la seconda ipotesi vale soprattutto quando si tratta di regolamentare rapporti in cui vengono fornite le stesse prestazioni che offre un privato (Häfelin/Müller, op. cit., N. 1825 e rinvii). In assenza di specifiche norme di diritto pubblico, l'utilizzazione del patrimonio amministrativo è tuttavia retta dal diritto privato (Knapp, op. cit., N. 2928; RDAT I-1993 N. 8).

                                   3.   Nel caso di specie, non v'è dubbio che la cava no. 9 del patriziato di __________ oggetto del contratto di affitto stipulato il 20 novembre 1992 con la __________ è un bene amministrativo giusta l'art. 5 cpv. 2 LOP .

                                         Circa la natura della relazione allacciata tra la corporazione e la SA, in difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto nulla in concreto permette di dedurre che il contratto in oggetto non sia governato esclusivamente dal diritto privato, segnatamente dagli art. 275 ss. CO relativi all'affitto (cfr. pure RDAT I-1992 N. 19). Di riflesso, anche la disdetta - in quanto atto formatore volto ad estinguere il contratto che il patriziato ha esercitato alla stregua di un qualsiasi locatore - non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione vanno sottoposte alla giurisdizione civile. Il fatto che l'affitto di una cava patriziale debba essere autorizzato dall'assemblea patriziale (vedi art. 68 lett. f LOP) non consente di pervenire a diversa conclusione, atteso che la prerogativa dell'organo legislativo è limitata all'enunciazione del principio e non si estende agli atti di costituzione ed estinzione dei rapporti contrattuali, disciplinati dal diritto civile e di competenza dell'ufficio patriziale (cfr., per analogia, RDAT II-1993 N. 2). Tanto più che in tema di disdetta il negozio giuridico conchiuso tra le parti il 20 novembre 1992 riprende gli elementi essenziali dell'art. 296 CO e per tutto quanto non previsto in seno ad esso rinvia esplicitamente al complesso delle disposizioni del CO.

                                         Ne segue che in quanto teso ad avversare una determinazione dell'ufficio patriziale di Lodrino fondata sul diritto privato, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame della __________ per mancanza di una decisione impugnabile ex art. 146 LOP.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - seppur con altre motivazioni - la decisione governativa impugnata.

                                         La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 275 ss. CO; 1, 5, 8, 68, 146, 147 LOP; 3, 18, 28, 43, 46 e 55 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al patriziato di __________ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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