Incarto n. 52.2002.353
Lugano 20 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
__________
contro
la decisione 27 agosto 2003, no. 4042, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 28 marzo 2002, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________, __________ e __________ la licenza edilizia per la formazione di tre posteggi esterni al mappale no. PPP __________ RFD __________;
viste le risposte:
- 24 settembre 2002 del Consiglio di Stato e 24 settembre 2002 del municipio di __________;
- 27 settembre 2002 di __________ e __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il mappale no. PPP __________ di proprietà dei resistenti __________ e __________, __________ e __________ ha forma triangolare ed è ubicato all'intersezione tra la strada pubblica ad est ed una strada coattiva verso ovest, che si immette in quella pubblica.
Il 23 maggio 2002 il municipio di __________ ha rilasciato loro la licenza edilizia per la costruzione di una casa plurifamigliare e la formazione di tre posteggi esterni lungo il confine est. Il 17 gennaio 2001 essi hanno notificato all'autorità comunale l'intenzione di edificare i parcheggi in questione a ventaglio nell'angolo sud-est della particella all'intersezione delle due vie. Nel termine di pubblicazione l'intervento è stato avversato dai vicini __________ e __________ in quanto non conforme alle normative VSS per la pericolosità dell'ubicazione dei posteggi e del muro di sostegno necessario per la loro edificazione, per la pendenza eccessiva dell'accesso e per l'impossibilità di eseguire le manovre d'inversione su suolo privato. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, raccolto il preavviso favorevole della sezione forestale, il 28 marzo 2002 il municipio di __________ ha rilasciato agli istanti il permesso richiesto, respingendo l'opposizione interposta.
B. Con risoluzione 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da __________ e __________ contro la predetta licenza, ritenendo l'intervento prospettato immune da violazioni del diritto. In particolare le dimensioni degli stalli previsti sono state considerate conformi all'art. 44 NAPR ed alla norma VSS 640 291 e la pendenza dell'accesso rispettosa dell'art. 45 NAPR. Il Governo non ha ritenuto che la presenza dei posteggi potesse essere di pericolo per gli altri utenti della strada.
C. Avverso tale decisione i ricorrenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In sostanza ripropongono gli stessi argomenti addotti nell'opposizione.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato che si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione. Ad identica conclusione giungono il municipio ed i beneficiari della licenza impugnata con delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone certamente legittimate a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Per costruzioni o ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS (art. 44 NAPR). Gli accessi alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario; in particolare per una profondità di almeno m 5.00 dalla proprietà pubblica l'accesso deve avere una pendenza massima del 5% (art. 45 lett. b NAPR).
3. 3.1. Affinché l'intervento possa venire autorizzato l'autorità deve verificare che siano rispettate le normative applicabili nel caso concreto, ossia gli art. 44 e 45 NAPR, mentre le norme VSS hanno valore di prescrizione vincolante soltanto nei limiti menzionati espressamente dalla legge stessa. Per il resto, esse sono semplici direttive che non possono essere applicate schematicamente o vanificare o rendere più gravosa l'interpretazione del diritto, ma vanno adeguate al singolo caso, rispettandone le peculiarità (DTF 116 Ib 158 consid. 2b con rinvii).
3.2. Nella fattispecie torna applicabile la norma VSS 640 291 in virtù del rinvio di cui all'art. 44 NAPR per quanto concerne il dimensionamento delle aree di sosta. Tuttavia, ritenuto che i ricorrenti, a giusta ragione, non hanno contestato l'intervento prospettato sotto tale aspetto, non occorre approfondire la questione.
4. Secondo gli insorgenti la creazione dei posteggi non potrebbe essere autorizzata, in quanto la pendenza dell'accesso del 9,5% violerebbe l'art. 45 NAPR. La censura è infondata.
4.1. Il concetto di "proprietà pubblica" sotteso all'art. 45 lett. b NAPR non comprende solo il suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 LDP, ma va inteso in un senso più ampio ed abbraccia tutte le aree di circolazione pubbliche utilizzate da veicoli a motore, da veicoli non a motore o da pedoni (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 ONC). Scopo dell'art. 45 NAPR è infatti quello di garantire una visuale aperta ed una buona viabilità in presenza di accessi privati alla pubblica via. Devono pertanto rispettare quest'ultima normativa anche gli accessi a strade private, ma che sono aperte al pubblico transito.
4.2. Nella fattispecie, la strada coattiva sulla quale i veicoli posteggiati si immetterebbero, per poi guadagnare pochi metri più oltre la via pubblica, è una strada aperta al pubblico transito. L'art. 45 lett. b NAPR è dunque applicabile. Dalla sezione B-B del piano no. 02 in atti risulta che i parcheggi, il loro accesso e la strada coattiva presentano tutti la stessa pendenza, ossia del 9.5%. Formando un unico piano, l'accesso agli stalli in parola presenta la stessa pendenza della strada coattiva.
Dunque non viola l'art. 45 lett. b NAPR.
5. Pure le ulteriori censure addotte dagli insorgenti vanno disattese.
Contrariamente a quanto da essi sostenuto l'ubicazione dei posteggi progettati non genera particolari pericoli, rimanendo comunque garantita una visuale ampia ed aperta, sia sulla strada coattiva sia su quella pubblica. Neppure il fatto che le manovre per accedere ai posteggi dovrebbero essere eseguite sul suolo pubblico e non su quello privato osta al rilascio della licenza edilizia, considerato che le vie che confinano con il mappale servono poche case e che il traffico su di esse è limitato. Infatti la strada coattiva in questione è classificata dal PR quale strada di quartiere, ciò che illustra come essa sia un collegamento di ridotta importanza e di modesto traffico.
Seppure per motivi diversi da quelli addotti dal Consiglio di Stato, la decisione impugnata va confermata.
6. Il ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
I ricorrenti rifonderanno un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 e 45 NAPR; 1 cpv. 1 e 2 ONC; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, che rifonderanno ai resistenti identico importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria