Incarto n. 52.2002.352
Lugano 28 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
__________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4031, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la realizzazione di un deposito per attrezzi in località __________ (part. No. __________ RF);
viste le risposte:
- 24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
- 25 settembre 2002 del municipio di __________;
- 3 ottobre 2002 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il qui ricorrente __________ è comproprietario, con alcuni famigliari, delle part. no. __________ e __________ RFD di __________ (__________), di mq 3736, comprese nella zona residenziale semi-inten-siva R3P. Sui fondi insistono diversi edifici, adibiti in parte ad abitazione e destinati, per il resto, all’esercizio dell’attività agricola svolta dai comproprietari.
Il 4 febbraio 2000, l’insorgente ha chiesto al municipio di __________ l’autorizzazione per realizzare, tra l’altro, un nuovo deposito per attrezzi alto 6 m e di superficie m 16 x 6, previa demolizione del porcile e dell’annessa sostra esistenti. La domanda non ha suscitato opposizioni ed è stata preavvisata favorevolmente dall’autorità cantonale, a condizione che la costruzione venisse edificata a 3 ml di distanza dal vicino riale, anziché a ridosso del medesimo, come previsto dal progetto.
Il 28 marzo 2000 il municipio ha negato la licenza edilizia per il nuovo deposito, poiché, arretrando la costruzione dal riale, le prescrizioni sulle distanze tra edifici risulterebbero disattese.
B. Con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia, respingendo l’impugnativa interposta dall’insorgente contro la suddetta risoluzione municipale.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che nuove costruzioni sul fondo in esame debbano distare almeno 3 m dal riale, onde permetterne l’ispezione e la manutenzione, e, nel contempo, non possano sorgere a meno di 6 m dai fabbricati esistenti. Insuscettibile di adempiere entrambi i requisiti nel medesimo tempo, il progettato deposito non potrebbe pertanto venir autorizzato.
C. Avverso la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Rilevato come il nuovo manufatto verrebbe edificato, in pratica, dove ora sorgono il porcile e la sostra ed evidenziati gli effetti gravosi che il riale e la relativa servitù gli procurano, l’insorgente postula la concessione di una deroga alla distanza delle costruzioni dai corsi d’acqua, lasciandone l’ap-prezzamento al municipio.
D. All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e l’UDC, sulla scorta dell’avviso espresso dall’Ufficio dei corsi d’acqua. Il municipio di __________ postula, per contro, l’esperimento di un sopralluogo e la concessione della deroga chiesta con la domanda di costruzione in variante 19 aprile 2002, ossia l’edificazione a 1 m dal riale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE) e la legittimazione attiva dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv.1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti. L’esperi-mento di un sopralluogo non appare infatti atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. In relazione alle distanze delle costruzioni dai corsi d’acqua, l’art. 9.6 NAPR di __________ dichiara applicabile l’art. 34 RLE. Il primo capoverso di tale norma prescrive che fino all’intro-duzione dei PR, per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno, deve essere osservata una distanza di almeno 6 ml dal filo esterno degli argini e di 10 ml dal limite dei corsi d’acqua non corretti; eventuali deroghe devono essere approvate dal dipartimento. Il rinvio di cui all’art. 9.6 NAPR rende evidentemente applicabile il suddetto disposto anche posteriormente all’entrata in vigore del PR.
Le norme sulle distanze delle costruzioni dai corsi d’acqua, previste da diverse legislazioni cantonali e comunali, hanno lo scopo di proteggere le acque contro i rischi di inquinamento, di permettere l’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione dei corsi d’acqua, di consentire la posa di condotte e collettori in prossimità dell’acqua, di favorire il pubblico accesso alle rive e di tutelarne l’ambiente naturale (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c LPT; DTF 118 Ia 394, consid. 3a; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 379). L’art. 19 NAPR riprende tali finalità, prescrivendo che tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione esistente devono tener conto degli obiettivi di protezione formale ed ambientale dei corsi d’acqua (cpv. 1). In particolare, deve essere salvaguardata l’integrità e l’accessibilità delle rive (cpv. 2).
2.2. Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 Ib 53; RDAT I-1993 n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 37 B I seg). Oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia data una situazione eccezionale suscettibile di giustificare la concessione di deroghe è essenzialmente questione di diritto. Quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga. L'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso. L'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
3. Nelle concrete evenienze, il progettato deposito verrebbe edificato parallelamente al riale, a soli 20 cm di distanza dallo stesso. Ritenendo adempiti i presupposti per una deroga, la competente autorità dipartimentale ha ridotto a 3 m la distanza di 6 m prescritta dall’art. 34 RLE.
3.1. Appare invero dubbio che la fattispecie in esame configuri una situazione eccezionale, suscettibile di legittimare una deroga alla distanza legale degli edifici dai corsi d’acqua. Tale deduzione non può tuttavia venir riesaminata in questa sede, in virtù del divieto della reformatio in peius.
Ammessa dunque la concessione di una deroga, i relativi limiti posti dall’autorità cantonale risultano tutt’altro che insostenibili. Indipendentemente dalla natura e dalla portata del corso d’acqua, un arretramento di 3 m salvaguarda infatti uno spazio minimo già solo per poter provvedere alla manutenzione del riale e per assicurare l’accesso e il transito pedonale. Le ragguardevoli dimensioni dell’edificio progettato, che costeggerebbe il canale per ben 16 m, impongono pure rigore nell’apprezzamento della deroga, anche per motivi di protezione dell’ambiente naturale.
Il ricorrente non può peraltro prevalersi del principio della tutela delle situazioni acquisite. In effetti, il nuovo manufatto sarebbe sostanzialmente diverso per dimensioni, per destinazione, ma soprattutto per ubicazione rispetto al porcile e alla sostra attualmente esistenti. Di questa costruzione, solo una superficie assai ridotta, all’angolo N-O, invade lo spazio delimitato da un’ipotetica linea di arretramento posta a 3 m dal riale. L’edificio progettato lo invaderebbe per contro per metà della superficie.
3.2. La condizione posta dall’Ufficio arginature (ora: Ufficio dei corsi d’acqua) non può venir ossequiata semplicemente traslando l’ubicazione della prevista costruzione di 3 m, perpendicolarmente al riale. In tal caso, non sarebbe in effetti rispettata la distanza di 6 m tra edifici sullo stesso fondo prescritta dai combinati disposti degli art. 9.1 cpv. 2 e 9.2 lett. a cpv. 1 NAPR. Ciononostante, la suddetta condizione non appare eccessivamente gravosa. Oltre alle finalità da cui muove tale onere, occorre in effetti considerare che, pur mantenendo la distanza di 3 m dal canale e di 6 m dai due edifici già insistenti sul fondo, quest’ulti-mo conserva ampie possibilità edificatorie, non solo a monte ma anche a valle del corso d’acqua. Spetta al ricorrente l’incomben-za di presentare valide alternative. Al riguardo, la proposta di arretrare il deposito di 1 m, formalizzata con domanda di costruzione 19 aprile 2002, non può tuttavia venir esaminata in questa sede già per il fatto che non è (ancora) stata evasa con formale decisione da parte dell’esecutivo comunale. L’avviso negativo espresso in via preliminare dall’Ufficio dei corsi d’acqua appare comunque, di primo acchito, condivisibile.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto. L’autorità dipartimentale non ha in effetti abusato del potere di apprezzamento che la legge le riserva in ordine alla determinazione dell’estensione della deroga (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPT; 21 LE; 34 RLE; 9.1, 9.2., 9.6, 19 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario