Incarto n. 52.2002.341
Lugano 28 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 del
__________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3871) che accoglie il ricorso inoltrato da __________ avverso la decisione 6 febbraio 2002 con la quale il municipio di __________ gli ha ordinato di modificare i parapetti della propria abitazione (part. __________ RF);
viste le risposte:
- 19 settembre 2002 di __________;
- 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 luglio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare la casa bifamigliare di sua proprietà sita al mappale __________ RF; il progetto prevedeva la modifica della sistemazione interna dei locali e la realizzazione di un locale supplementare denominato “ripostiglio” a ridosso della facciata nord-est dell’immobile; il 1. settembre 1999 il municipio ha rilasciato al resistente la licenza edilizia;
che il 25 ottobre 2000 il municipio ha autorizzato il resistente a realizzare una nuova apertura nella facciata nord-est e una terrazza sul tetto del locale “ripostiglio”;
che, stando ai progetti annessi alle domande di costruzione, tutti i parapetti presentavano un'altezza di 90 cm; misura non esplicitata, ma desumibile dai disegni mediante misurazione;
che il 24 luglio 2001, nel corso della verifica della conformità della costruzione con i piani approvati, l’ufficio tecnico comunale ha constatato che i parapetti erano alti soltanto 90 cm, anziché un metro, come prescritto dalla norma SIA 358;
che il 6 agosto 2001, il municipio ha concesso l’abitabilità alla costruzione del resistente alle seguente condizione:
“1. Modifica dei parapetti dei balconi. In base alla norma SIA 358 gli stessi devono avere un’altezza minima di ml 1 e non di ml 0,90.
La modifica dei parapetti deve essere eseguita entro il 30.8.2001.
indicando che contro la decisione era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorno dall'intimazione;
che il 6 febbraio 2002, constatato che il resistente rimaneva passivo, il municipio ha ingiunto al resistente di conformare i parapetti alla norma SIA entro 30 giorni dall'intimazione del provvedimento;
che __________ ha impugnato l'ingiunzione davanti al Consiglio di Stato, obiettando che il progetto approvato prevedeva la realizzazione di parapetti alti 90 cm;
che il 20 agosto 2002, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando l'ordine di rettifica; secondo il Governo, la norma SIA 358 non costituirebbe una base legale sufficiente per imporre al ricorrente la modifica dell’altezza dei parapetti;
che avverso tale risoluzione il comune è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento; secondo l’insorgente, la norma SIA 358 costituirebbe una norma edilizia suppletoria applicabile in ragione del rinvio degli articoli 24 LE e 30 RLE;
che il Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione senza formulare osservazioni; __________ ha invece postulato la reiezione del gravame ribadendo la conformità della costruzione con i piani approvati;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;
che la legittimazione attiva del comune ricorrente e la tempestività del ricorso sono certe (art. 21 cpv. 2 LE, 43 e 46 cpv. 1 PAmm); l’impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che ai fini del giudizio occorre anzitutto verificare se la risoluzione 6 febbraio 2002 del municipio configuri effettivamente un provvedimento impugnabile come ha ritenuto il Consiglio di Stato;
che per costante giurisprudenza, contro i provvedimenti meramente confermativi di precedenti risoluzioni cresciute in giudicato non è dato ricorso; ciò significa fra l’altro che le decisioni rimaste inimpugnate non possono essere rimesse in discussione contestando i provvedimenti confermativi successivamente resi per sollecitarne l’attuazione (RDAT 1998 I n. 40, 1995 I n. 9, GAT n. 389, Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. B II c);
che nel caso concreto, il permesso di abitabilità 6 agosto 2001 rilasciato dal municipio era subordinato alla condizione di conformare l’altezza dei parapetti alla norma SIA 358 entro la fine di quel mese (punto 1);
che benché fosse stato edotto circa i mezzi ed i termini per impugnare il provvedimento, __________ ha rinunciato ad aggravarsi davanti al Consiglio di Stato; implicitamente ne ha quindi accettato il contenuto;
che il resistente è insorto davanti al Consiglio di Stato soltanto quando è stato confrontato con la decisione che reitera l'ordine di modificare l’altezza dei parapetti dell’abitazione per adeguarli alla norma SIA 358;
che la decisione 6 febbraio 2002 diverge dall'ordine di rettifica del 6 agosto 2001 soltanto dal profilo del termine d'esecuzione; l'autorità decidente, l'obbligato e la prestazione sono invece le stesse;
che di conseguenza la decisione 6 febbraio 2002 va configurata come una semplice diffida a dar seguito all’ordine impartitogli entro un nuovo termine; non costituisce una conferma impugnabile dell’ordine, scaturita da un riesame della sua legittimità;
che trattandosi di un provvedimento confermativo di una precedente risoluzione del municipio, cresciuta in giudicato, l’ordine di rettificare l’altezza dei parapetti non può essere rimesso in discussione; il fatto che il resistente potesse ritenersi autorizzato a realizzare dei parapetti alti 90 cm come ai piani approvati avrebbe dovuto essere fatto valere nell'ambito di un ricorso proposto contro l'ordine di rettifica del 6 agosto 2001;
che a torto il Consiglio di Stato ha pertanto riesaminato la legittimità dell’ordine di modificare i parapetti impartito dal municipio;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto e la decisione governativa annullata; spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili poiché il comune non è assistito da un legale iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 43 LE; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3871) è annullata e riformata nel senso che il ricorso di __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico di __________.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario