Incarto n. 52.2002.319
Lugano 3 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2002 di
__________, patrocinata dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 31 luglio 2002, n. 3602, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
preso atto che il 31 gennaio 2003 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato di ritirare il ricorso, ritenuta la formulazione di una nuova richiesta di ricongiungimento famigliare che adempia i requisiti di legge;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario