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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.12.2002 52.2002.311

December 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,450 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.311  

Lugano 6 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  21 agosto 2002 delle

 __________,  __________,  entrambe patr. dall'avv. __________,  

Contro  

la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3471) che evade ai sensi dei considerandi l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 20 febbraio 2002 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di sospendere i lavori di sistemazione di un piazzale da adibire a posteggio, le ha vietato di utilizzarlo e le ha ingiunto di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori eseguiti senza permesso;

viste le risposte:

-    3 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    4 settembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ era titolare, sino alla fine di gennaio di quest’anno, del diritto di superficie a sé stante e permanente, costituito sulla part. n. __________ RF di __________ di proprietà della __________. Il 31 gennaio 2002 il diritto è stato venduto alla __________.

Il 19 febbraio 2002 l’Ufficio tecnico comunale si è accorto che sul fondo in oggetto erano in corso lavori di costruzione di un posteggio, che non era stato preventivamente autorizzato.

Con decisione del giorno seguente il municipio ha ordinato alla __________ di sospendere i lavori intrapresi abusivamente, le ha vietato di utilizzare il fondo quale posteggio e la ha ingiunto di presentare una domanda di costruzione in sanatoria.

Contro questa ingiunzione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, dichiarandosi estranea e chiedendone l’annullamento.

B.     Con notifica del 26 febbraio 2002, l’impresa di costruzioni __________ ha chiesto al municipio il permesso di sistemare il terreno della __________ per adibirlo a posteggio.

Alla domanda, che non è stata trasmessa per preavviso all’autorità cantonale, si sono opposti alcuni vicini.

Il 17 aprile 2002 il municipio ha rilasciato alla richiedente una licenza provvisoria, valida sino alla fine di quest’anno.

C.    Con giudizio 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso della __________ ai sensi dei considerandi.

Il Governo ha in sostanza rilevato che la ricorrente non era più proprietaria del fondo e che "di conseguenza il ricorso su tale punto" doveva "essere accolto e la decisione in tal senso annullata per ciò che concerne la ricorrente attuale, ormai non più facoltizzata a disporre del fondo in questione".

Ritenendo che la validità dei permessi di costruzione non potesse essere limitata e che le opere come quella in esame dovessero essere autorizzate secondo la procedura ordinaria di rilascio del permesso, con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato è poi intervenuto d’ufficio quale autorità di vigilanza sui comuni per annullare la licenza provvisoria, che il municipio aveva nel frattempo rilasciato alla __________.

Il giudizio è stato intimato alla __________, ma non alla beneficiaria del permesso.

                                  D.   Contro il predetto giudizio, la __________ e la __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

La prima ricorrente contesta che il suo ricorso sia stato evaso ai sensi di considerandi, dai quali non emergerebbe con sufficiente chiarezza che la decisione è stata annullata.

La __________ si duole invece di non essere stata sentita. Nega inoltre che siano date le premesse per un intervento d’ufficio.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 LE e 209 LOC.

La legittimazione attiva può essere riconosciuta alla __________ soltanto nella misura in cui il giudizio censurato non stabilisce chiaramente che la decisione 20 febbraio 2002 del municipio è stata annullata. La legittimazione attiva della __________, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato, è invece certa.

Entro questi limiti il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Decisione 20 febbraio 2002 del municipio

2.1. Di principio, i ricorsi o vanno accolti - integralmente o parzialmente - o vanno respinti. Il dispositivo del giudizio che statuisce sull'impugnativa deve darne esplicitamente atto e stabilire chiaramente le conseguenze che ne derivano. Specialmente quando accoglie l’impugnativa, l’autorità di ricorso è tenuta ad indicare con la necessaria precisione se la decisione è annullata, riformata o modificata. Lo esigono semplici motivi di sicurezza del diritto. Dispositivi che si limitano a rinviare ai cosiddetti considerandi, senza definire esattamente la sorte del provvedimento impugnato, devono pertanto costituire l’eccezione.

Per ragioni apparentemente riconducibili a semplice comodità, il Consiglio di Stato evade spesso i ricorsi "ai sensi dei considerandi". Si tratta di una prassi deprecabile, che va evitata perché atta a generare dubbi ed incertezze sulla effettiva portata del giudizio. Specialmente quando le motivazioni addotte non brillano per chiarezza e precisione.

2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso che la __________ aveva interposto contro l’ingiunzione 20 febbraio 2002 adottata nei suoi confronti dal municipio.

Dopo aver accertato che la ricorrente aveva ceduto alla __________ il diritto di superficie a sé stante e permanente, che grava il fondo dedotto abusivamente in edificazione, nel considerando che tratta di questo provvedimento il Governo ha ritenuto che "di conseguenza il ricorso su tale punto" dovesse "essere accolto e la decisione in tal senso annullata per ciò che concerne la ricorrente attuale, ormai non più facoltizzata a disporre del fondo in questione". Non è dato di sapere per qual motivo il Consiglio di Stato abbia fatto capo ad una simile, complessa perifrasi, anziché dire in modo chiaro e semplice che la decisione doveva essere annullata, perché adottata nei confronti di una persona giuridica estranea alla fattispecie.

Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia rimanere aperta, poiché è del tutto evidente che il municipio, ignaro della cessione del diritto di superficie a sé stante e permanente intervenuta il 31 gennaio 2002, si è rivolto alla persona sbagliata, che per quanto risulta dagli atti non è nemmeno utente del posteggio.

Considerata la mancanza di rigore della motivazione addotta dal Consiglio di Stato, si giustifica tuttavia sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sul destino del provvedimento impugnato, riformando il giudizio impugnato, in modo da stabilire esplicitamente che il ricorso della __________ è accolto e che la controversa ingiunzione del municipio è annullata. Esito, questo, che il Consiglio di Stato avrebbe benissimo potuto sancire a livello di dispositivo, evitando sterili ricorsi.

3.Licenza edilizia 17 aprile 2002

Intervenendo come autorità di vigilanza sui comuni, nell’ambito di un procedimento di ricorso promosso dalla __________ contro una decisione adottata dal municipio in applicazione dell'art. 42 LE, il Consiglio di Stato ha annullato d’ufficio la licenza edilizia 17 aprile 2002 che era stata rilasciata nel frattempo alla __________ per conto della __________, estranee alla lite.

Il Governo ha omesso di offrire loro la possibilità di pronunciarsi sul provvedimento che intendeva adottare, non ha tenuto minimamente conto dei principi applicabili in tema di revoca di permessi di costruzione ed ha persino dimenticato di notificare alle ditte in questione il giudizio con cui ha annullato (rectius: revocato) la licenza di cui erano beneficiarie.

Che un simile giudizio non possa essere confermato, appare evidente anche ad un profano. La violazione del diritto di essere sentiti in cui è incorso l’Esecutivo cantonale è talmente grave da non meritare ulteriori commenti e da legittimare, da sola, l’annullamento del giudizio censurato. Trattandosi di provvedimenti adottati dal Consiglio di Stato agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, non si fa luogo a rinvio. Conclusione, questa, che appare ancor più giustificata ove si consideri che la licenza provvisoria, ancorché abnorme, è stata accettata dagli opponenti e sta per decadere.

                                   4.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, commisurate alla futilità del caso, sono poste a carico del comune limitatamente alla decisione 20 febbraio 2002, che il municipio avrebbe facilmente potuto revocare una volta accortosi dell'errore. Per quanto attiene all'improvvido intervento del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni, le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42, 45 LE; 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   Di conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3471) è annullata e riformata come segue:

                   "1. Il ricorso è accolto.

                         § Di conseguenza:

                            1.1. la decisione 20 febbraio 2002 del municipio di __________ è annullata;

                            1.2. il comune di __________ rifonderà __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili".

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà ulteriori fr. 300.- alla __________ a titolo di ripetibili.

                                         Lo Stato del __________ rifonderà fr. 500.- alla __________ a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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