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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.310

November 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,393 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00310  

Lugano 7 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 agosto 2002 di

__________,  

contro  

la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3467) che annulla la licenza edilizia rilasciatagli dal municipio di __________ per la posa di una piscina prefabbricata nel giardino di casa (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    3 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    4 settembre 2002 di __________;

-    1. ottobre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 23 ottobre 2001 il ricorrente __________ ha notificato al municipio di __________ l’intenzione di posare nell’angolo NE del giardino di casa (part. n. __________ RF; zona R3) una piscina prefabbricata di 30 mc (m 7.10 x 3.66 x 1.30); la documentazione allegata alla notifica prevede fra l’altro di erigere una staccionata, alta m 1.20 oltre il muro di sostegno, che sovrasta il fondo sottostante di proprietà del vicino __________ (part. n. __________ RF); la notifica non indicava invece come la piscina sarebbe stata riempita e vuotata;

che nel termine di pubblicazione il vicino qui resistente si è opposto alla notifica, contestandola dal profilo dell’applicabilità della procedura adottata, della sufficienza del progetto, delle distanze dal confine, dell’indice d’occupazione e delle disposizioni sull’area verde minima;

che in risposta all’opposizione il ricorrente ha precisato che si sarebbe trattato di un impianto a circuito chiuso, non allacciato né alla rete idrica, né alle canalizzazioni; per la vuotatura, sarebbe stata utilizzata una piccola pompa elettrica, mobile, collegata provvisoriamente al pozzo di scarico delle acque nere;

che con decisione 19 settembre 2002, resa senza interpellare l’autorità cantonale,  il municipio ha respinto l’opposizione, rilasciando la licenza richiesta alla condizione che le acque di scarico fossero smaltite con l’ausilio di una pompa ed immesse in un pozzo di raccolta delle acque luride;

che con giudizio 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di essa inoltrata dal vicino opponente;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione, peraltro carente, soggiacesse alla procedura ordinaria di rilascio del permesso, perché riguarda un’opera che comporta una modifica rilevante della sistemazione del terreno ed ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove sulle opere d'urbanizzazione; questa conclusione si imporrebbe anche in considerazione della pergola realizzata abusivamente e dell’art. 5 cpv. 2 RLE, che vieta di suddividere le domande allo scopo di eludere la procedura ordinaria;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatagli; con lunga ed articolata motivazione l’insorgente nega in sostanza che la domanda di costruzione per un impianto come quello in esame sia soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso; contesta di aver voluto eludere la procedura ordinaria omettendo di chiedere il permesso per costruire la pergola; rimprovera infine al Consiglio di Stato di non aver esperito un sopralluogo e di aver erroneamente ritenuto che il suo fondo non sia allacciato alla rete delle canalizzazioni;

che il Consiglio di Stato si oppone al ricorso senza formulare osservazioni; il municipio ne postula invece l’accoglimento, rilevando fra l’altro che il fondo è allacciato alla rete delle canalizzazioni;

che il vicino opponente contesta a sua volta in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE; certa è la legittimazione attiva dell'insorgen-te, titolare della licenza annullata; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie agli atti; il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che giusta l’art. 11 LE, "la procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza quali (...) costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni del terreno (...)"; l’art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE precisa, a titolo esemplificativo, che la costruzione di muri e di piscine familiari (...) è soggetta alla procedura di notifica, "in quanto queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull’uso ammissibile del suolo, sulle opere d’urbanizzazione o sull’ambiente";

che la procedura di notifica si distingue da quella ordinaria soprattutto perché non prevede il coinvolgimento dell’autorità cantonale; per principio, la decisione sulla domanda di costruzione spetta unicamente al municipio;

che, stando ai materiali legislativi, "la procedura di notifica si applica ai casi bagattella, ove è scontata l’applicazione del solo diritto di competenza comunale" (cfr. rapporto della commissione speciale del Gran Consiglio per la pianificazione del territorio del 26 febbario 1991 pag. 17 ad art. 11 LE, citato da Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 11 LE, n. 840); non sono di conseguenza considerati "lavori di secondaria importanza" gli interventi che richiamano l’applicazione del diritto di competenza dell’autorità cantonale;

che questa tesi, fatta propria da questo tribunale (STA 27.10.95 in re __________ e lc), è contestata dalla dottrina, a mente della quale l’art. 11 cpv. 1 LE, nel caso di lavori di secondaria importanza, avrebbe delegato ai municipi l’applicazione del diritto rimesso al giudizio dell’autorità cantonale (Scolari, op. cit., ibidem, n. 839 seg.);

che ai fini del presente giudizio non occorre verificare se la giurisprudenza di questo tribunale debba essere confermata, poiché l’intervento in contestazione, sicuramente d’importanza secondaria, richiama semmai soltanto indirettamente l’applicazione di norme del diritto di competenza dell’autorità cantonale;

che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato enfatizzando la portata dell’intervento, nella posa di una piccola piscina prefabbricata (m 7.10 x 3.66 x 1.30) non si può ragionevolmente ravvisare un‘opera suscettibile di ingenerare ripercussioni sostanzialmente nuove sull’uso ammissibile del suolo, sulle opere d’urbanizzazione o sull’ambiente;

che, a dispetto di quanto assume il Governo, l’impianto, illustrato da una documentazione contenente tutte le indicazioni atte a renderne chiaramente comprensibili la natura e l'estensione (art. 11 cpv. 1 RLE), non esige alcun allacciamento stabile alla rete delle canalizzazioni;

che si tratta in effetti di un impianto a circuito chiuso, di ridotte dimensioni, che verrebbe vuotato una volta per stagione, immettendo le acque residue, con l’aiuto di una pompa elettrica mobile, nella rete delle canalizzazioni alla quale il fondo è peraltro allacciato;

che, nella misura in cui si voglia ritenere che anche l'immissione stagionale delle acque della piscina nella rete delle canalizzazioni richiami l’applicazione della LPAc e debba pertanto essere sottoposta al giudizio dell’autorità cantonale (SPAA), appare comunque palesemente contrario al principio di proporzionalità annullare la licenza accordata dal municipio per esigere che la domanda venga ripresentata nelle forme previste per la procedura ordinaria;

che il Consiglio di Stato avrebbe potuto facilmente chiarire questa semplice questione sulla base della documentazione annessa alla notifica, contenente tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione dell’intervento (art. 11 cpv. 1 RLE), esigendo dall’Ufficio domande di costruzione, segnatamente dalla SPAA, una presa di posizione chiarificatrice che andasse oltre la banale affermazione di non aver esaminato la domanda, perché era stata trattata secondo la procedura di notifica;

che, non avendo di certo il ricorrente inoltrato una notifica allo scopo di eludere la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 2 RLE), separando di proposito la costruzione della pergola dalla posa della piscina, il giudizio censurato va pertanto annullato, siccome viziato da formalismo eccessivo (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 11 LE, n. 846);

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché, raccolto l'avviso della SPAA, si pronunci sulle censure sollevate dal vicino opponente in relazione alla conformità dell'intervento con il diritto edilizio materiale;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 21 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 55, 50, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3467) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il ricorrente rifonderà fr. 300.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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