Incarto n. 52.2002.299
Lugano 21 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione 19 luglio 2002 della Commissione di vigilanza per l'applicazione delle legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'impresa di costruzioni di cui l'insorgente è titolare di proseguire i lavori in corso sulla part. no. __________ RF di __________;
vista la risposta 19 agosto 2002 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 28 dicembre 2001 il municipio di __________ ha rilasciato a __________, __________, la licenza edilizia per realizzare, sulla part. no. __________ RF, di sua proprietà, un'abitazione secondaria a due piani, di superficie 7 x 7 ml;
che il 24 giugno 2002, constatata l'esecuzione sul suddetto sedime di determinati lavori edili senza previa notifica del nominativo della ditta esecutrice, il municipio ha accertato che l'incarico era stato assegnato all'impresa di costruzioni di cui è titolare il qui ricorrente __________ e ne ha informato la CV-LEPIC, siccome l'impresa non figura iscritta al relativo albo;
che, diffidato dalla CV-LEPIC ad intraprendere lavori di carattere edilizio sul suddetto sedime, con la comminatoria dell'immediata sospensione dei lavori, il ricorrente si è giustificato producendo il preventivo delle opere a lui affidate pari a circa fr. 31'800.--;
che il 19 luglio 2002, verificata la continuazione dei lavori da parte della ditta __________ e non ritenendo decisivo il preventivo di spesa sottopostole, la CV-LEPIC ha vietato alla citata impresa di proseguire i lavori di costruzione e ha avviato una procedura contravvenzionale nei confronti del titolare;
che avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ribadisce di effettuare prestazioni non eccedenti fr. 30'000.-- e contesta che per stabilire l'entità dei lavori si debbano considerare i costi complessivi dell'opera;
che all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, adducendo che le opere da capomastro relative ad una nuova costruzione non possono in ogni caso venir qualificate come lavori di secondaria importanza;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art .15 cpv. 1 LEPIC), la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art . 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art .18 cpv. 1 PAmm);
che nel canton Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;
che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);
che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che, nella specie, ritenendola incaricata di lavori eccedenti fr. 30'000.--, la CV-LEPIC ha vietato alla ditta del qui ricorrente, non iscritta all'albo, di proseguire i lavori di edificazione che stava svolgendo al mapp. no. __________ RF di __________;
che l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera edilizia;
che la PAmm pone quale unica condizione per l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre comunque, in particolare, che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano rese verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1 ss);
che un ordine provvisionale di sospensione dei lavori ha ragion d'essere fintanto che le opere non siano portate a compimento, rispettivamente fintanto che il divieto di eseguire le stesse non cresca in giudicato;
che, in concreto, all'impresa di costruzioni del ricorrente sono stati affidati i lavori di edificazione di una casa d'abitazione secondaria di ml 7 x 7, strutturata su due livelli, per una volumetria complessiva di mc 340 e un costo quantificato nel formulario della domanda di costruzione in fr. 200'000.--;
che i suddetti lavori, che l'offerta agli atti precisa essere comprensivi di fondamenta, muri perimetrali, tavolati interni e solette, non rientrano certo tra le opere di modesta importanza o particolarmente semplici, eseguibili senza attrezzature importanti;
che, quand'anche si ritenesse attendibile il preventivo di costo dell'edificio di fr. 200'000.--, le opere da capomastro non potrebbero con alta verosimiglianza che eccedere l'importo di fr. 30'000.--;
che tale deduzione, fondata su elementari conoscenze in merito ai costi delle costruzioni, non può ragionevolmente venir confutata dall'offerta 5 gennaio 2001 di fr. 31'773.05, allestita dall'insorgente;
che i rischi e i pericoli derivanti dall'esecuzione di un'intera costruzione abitativa da parte di un'impresa i cui titolari non dispongono dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al relativo albo, appaiono evidenti ed incontestabili;
che, di conseguenza, il provvedimento di sospensione dei lavori appare opportuno e giustificato, nella misura in cui le opere non sono nel frattempo state portate a compimento;
che il ricorso va pertanto respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto;
che la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell'insorgente, ritenuto che, quand'anche divenuto successivamente privo d'oggetto, al momento della sua adozione il provvedimento impugnato risultava comunque ineccepibile (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario