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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2002 52.2002.287

August 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·631 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00287  

Lugano 12 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  17 luglio 2002 della

__________  

contro  

la decisione 12 luglio 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________ i lavori di sostituzione dei pavimenti sintetici della __________;

viste le risposte:

-    29 luglio 2002 del municipio di ______;

-    30 luglio 2002 della ditta __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 aprile 2002 il consiglio comunale di ______ ha stanziato un credito di fr. 140’000.- per i lavori di ristrutturazione della __________ (sostituzione delle finestre, rifacimento di parte dei pavimenti, tinteggiatura interna).

                                  B.   Il 16 aprile 2002 il municipio di ______ ha invitato le ditte __________, __________, __________ ed __________ a presentare un’offerta per il rifacimento di parte dei pavimenti sintetici. Il capitolato d’appalto e modulo d’offerta trasmesso a queste ditte indicava che il concorso ad invito era retto dalla LCPubb. Per l’aggiudicazione veniva semplicemente richiamato l’art. 32 di tale legge.

                                  C.   Le ditte invitate hanno inoltrato le seguenti offerte:

1. __________                                                   fr. 23’240.50

2. __________                                                   fr. 24’640.40

3. __________                                                   fr. 27’205.05

4. __________                                                   fr. 27’861.40

                                  D.   Il 27 maggio 2002 il municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta __________. Ottenuto il preavviso favorevole dell’Ufficio lavori sussidiati ed appalti, il 12 luglio 2002 l’autorità comunale ha notificato la decisione all’aggiudicataria, limitandosi a comunicare alle altre concorrenti che i lavori erano stati assegnati ad altra ditta, miglior offerente.

                                  E.   Contro la predetta risoluzione la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di conoscere "l’importo complessivo delle altre ditte concorrenti". Asserisce di aver praticato prezzi minimi e di aver tenuto conto del fatto che il lavoro doveva essere effettuato a tappe onde evitare disagi ed inconvenienti agli ospiti in cura.

                                  F.   All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, chiedendo la conferma della decisione impugnata con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.

Ad identica conclusione è pervenuta la ditta __________ illustrando i motivi che le hanno permesso di presentare l’offerta più bassa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. La ricorrente, partecipante al concorso ad invito indetto dal municipio di ______, è legittimata a ricorrere. L’impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Con il ricorso qui in esame, la ricorrente si è limitata a chiedere di conoscere l’importo complessivo delle offerte delle ditte concorrenti. Nella misura in cui è riferita all’offerta della ditta aggiudicataria, che il municipio non ha ritenuto necessario rendere nota alle concorrenti soccombenti, la richiesta è senz’altro legittima. La stessa autorità comunale lo ammette.

2.2. Ottenute, attraverso la risposta del municipio, le informazioni richieste, l’insorgente non ha formulato altre domande. Non ha in particolare chiesto, in via di replica, a questo tribunale di annullare la delibera in oggetto. L’intenzione di conseguire in via di ricorso l’annullamento del provvedimento censurato non è nemmeno indirettamente deducibile dalla motivazione del gravame, con il quale la ricorrente si limita ad affermare di aver applicato prezzi minimi, dedotti dal listino ATP 1996.

Se ne deve pertanto dedurre che le osservazioni inoltrate dall’autorità comunale e dall’aggiudicataria abbiano dato piena soddisfazione alla ricorrente.

Non potendo questo tribunale statuire oltre le domande delle parti, l’impugnativa va dichiarata evasa ai sensi dei considerandi.

                                   3.   Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è evaso come ai considerandi.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  _________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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