Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2002 52.2002.276

October 1, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·861 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00276  

Lugano 1. ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  4 luglio 2002 del

__________  

contro  

la decisione 18 giugno 2002, no. 2979, del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa presentata da __________, avverso la risoluzione 7 marzo 2002, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr. 50.-più spese la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata per la formazione di una piazzola fuori dalla zona edificabile (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

-    20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

-    30 agosto 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, dopo vicissitudini che non occorre qui ricordare, con decisione 7 marzo 2002 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la formazione di una piazzola sul mappale no. __________ RF, ubicato fuori della zona edificabile;

che, per l'esame della suddetta domanda di costruzione, l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'istante in licenza una tassa di fr. 50.--, oltre alle spese, segnatamente quelle per la pubblicazione della domanda di costruzione sul Foglio ufficiale (FU), pari a fr. 134.--; 

che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame inoltrato da __________ avverso la predetta risoluzione municipale, esentandolo dal pagamento delle spese di pubblicazione;

che, richiamandosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, il Governo ha ritenuto inammissibile il prelievo di altri oneri, oltre alla tassa prevista dall'art. 19 LE, pari all'uno per mille della spesa preventivata, posto comunque un minimo di fr. 50.--;  

che avverso la predetta risoluzione governativa il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e adducendo di essersi attenuto alle indicazioni risultanti dalla dottrina generalmente consultata dagli amministratori comunali;

che il Consiglio di Stato si oppone all'impugnativa senza formulare particolari osservazioni, mentre il resistente si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE;

                                         che la legittimazione attiva del comune ricorrente, il quale dovrebbe accollarsi le spese in contestazione in caso di conferma del giudizio impugnato, è data dall'art. 21 cpv. 2 LE;

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che, giusta l'art. 19 LE, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.-- (cpv. 1); sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2);

                                         che l'art. 29 RLE specifica che per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre a quelle stabilite dall'art. 19 LE, ad eccezione delle tasse previste da leggi speciali;

che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa, il cui importo dovrebbe quindi ossequiare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. Scolari, Commentario, 2a ed., N. 923; Lucchini, Compendio di procedura per l'edilizia, p. 109-110);

che detti principi esigono che il gettito globale delle tasse non superi, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico per tale servizio e che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia un rapporto ragionevole;

che, nella fattispecie, i costi preventivati per la realizzazione della piazzola sono quantificati in fr. 1'500.--, per cui, giusta l'art. 19 LE, sarebbe dovuta la tassa minima di fr. 50.--;

che, il prelievo della suddetta tassa non è manifestamente sufficiente per coprire le spese sostenute dal comune in relazione alla domanda di costruzione, segnatamente i costi della pubblicazione, obbligatoria, sul FU;

che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l'inequivocabile tenore dei combinati disposti degli art. 19 LE e 29 RLE osta al prelievo di tasse o spese supplementari, in aggiunta a quanto previsto da tali norme, malgrado i principi di copertura dei costi e di equivalenza risultino così disattesi (cfr. STA inedita 8 maggio 2001 in re M., inc. no. 52.01.42);

che, di conseguenza, le spese connesse con la pubblicazione della domanda di costruzione sul FU vanno sopportate dall'erario comunale, nella misura in cui eccedono l'importo della tassa prelevata in applicazione dell'art. 19 LE;

che avvisi dottrinali divergenti, seppur autorevoli, tenuti comunque in debita considerazione da questo Tribunale, non si impongono con forza cogente all'autorità giudicante (art. 1 cpv. 3 CC) e non permettono, nel concreto caso, di giungere a differente conclusione; 

che l'esito postulato dal comune ricorrente non può prescindere da una modifica delle citate basi legali;

che il ricorso va pertanto respinto;

che, pur essendo il comune intervenuto a tutela di interessi economici propri, data la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.276 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2002 52.2002.276 — Swissrulings