Incarto n. 52.2002.255
Lugano 23 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 2002 di
__________, __________, __________, patrocinate da: avv. __________,
contro
la decisione 5 giugno 2002 (n. 2637) con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 6 dicembre 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla società __________ per la trasformazione della birreria esistente sul mappale n. __________ RF in locale notturno;
viste le risposte:
- 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato;
- 8 luglio 2002 della __________;
- 9 luglio 2002 del Comune di __________;
- 15 luglio 2002 del Dipartimento del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ (__________), qui resistente, è titolare della birreria __________ (cat. B2), situata a __________, nella zona del quartiere __________, in prossimità della rotonda di piazza __________. L'esercizio pubblico, dotato di un'ottantina di posti, di cui 40 a sedere, è situato al pianterreno di uno stabile (part. n. __________ RF), che si affaccia tanto sulla principale strada di accesso alla rotonda da est (__________), quanto sulla strada che vi passa accanto sul versante nord (__________).
Il 6 agosto 2001 la __________ ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la birreria in un locale notturno (cat. B1).
Alla domanda si sono opposte le ricorrenti, proprietarie di stabili a destinazione residenziale, artigianale e commerciale (part. n. __________, __________ e __________ RF), situati nelle immediate vicinanze sul lato sud di __________ (__________), rispettivamente sul perimetro della rotonda. Le opponenti hanno contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona, della compatibilità ambientale e dei posteggi.
Il 23 novembre 2001 il Dipartimento del territorio ha formulato preavviso favorevole al rilascio della licenza, alla condizione che fossero adottati i provvedimenti costruttivi atti a ridurre il rumore prodotto dall'attività del locale notturno al di sotto dei limiti fissati dall'OIF per una zona con grado di sensibilità (GS) II prospettati dall'esame acustico allegato alla domanda di costruzione.
Respinte le opposizioni, il 6 dicembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola, a titolo di ulteriore condizione, ad un divieto di mescita all'esterno dell'esercizio pubblico ed all'obbligo di istituire un servizio di sorveglianza.
B. Con giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalle vicine opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che il locale notturno fosse conforme alla funzione mista, residenziale e commerciale, che il PR particolareggiato del quartiere __________ (PP-QR) assegna alla zona in cui è ubicato. La limitazione alle attività non moleste, sancita dall'art. 3 delle norme di attuazione (NAPP-QR), riguarderebbe esclusivamente le attività produttive. Gli insediamenti commerciali non ne sarebbero toccati.
In merito alla compatibilità ambientale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il locale, situato in una zona alla quale andrebbe assegnato il GS II e dotato delle misure imposte con la licenza edilizia, rientrasse nei limiti posti dall'OIF.
C. Contro il predetto giudizio governativo, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che la licenza sia negata e, in via subordinata, che sia concessa imponendo ulteriori condizioni rispetto a quelle già fissate dal municipio.
Le ricorrenti danno atto che il locale notturno è conforme alla funzione mista della zona in cui è previsto.
Evidenziate le turbative che già attualmente la birreria produce, le ricorrenti sostengono tuttavia che le immissioni foniche derivanti dalla sua attività sarebbero in contrasto con le disposizioni della LPAmb e dell'OIF. I fondi di proprietà della __________ e della comunione ereditaria __________, in quanto situati a sud di via __________, sarebbero infatti inclusi in un comparto al quale andrebbe assegnato il GS II. Considerato che nelle zone con tale GS non sono ammessi locali notturni, la licenza andrebbe pertanto negata.
In via subordinata, le ricorrenti chiedono invece che siano fissati orari di chiusura più restrittivi di quelli fissati dalla LEsPubb per i locali notturni.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il comune di Locarno e la TIPL, beneficiaria della licenza, contestando le tesi delle insorgenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti, è certa. Il gravame, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge infatti chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente nota a questo tribunale. Il sopralluogo chiesto dalla resistente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
2. Conformità di zona
Le ricorrenti non contestano le deduzioni del Consiglio di Stato riferite alla conformità del locale notturno con la funzione mista, residenziale e commerciale, senza restrizioni riferite alla molestia, che il PR assegna alla zona in discussione. Ammettono anzi esplicitamente che, dal profilo del quadro normativo edilizio e pianificatorio, non sussistono impedimenti al rilascio della licenza edilizia contestata (cfr. ricorso pag. 4 n. 1 in fine).
Su questo punto, non v'è dunque contestazione. Controversa è essenzialmente la conformità dell'intervento per rapporto alla legislazione ambientale, in particolare alle disposizioni dell'OIF.
3. Compatibilità ambientale
3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 LPAmb). I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l’e-sperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione (art. 15 LPAmb).
La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che sono fissati al di sotto dei valori limite delle immissioni (art. 23 LPAmb). Sono considerati impianti fissi nuovi anche tutti gli impianti di cui viene cambiata completamente l’utilizzazione (art. 2 cpv. 2 OIF). Ciò si verifica quando gli impianti fissi esistenti vengono modificati in misura tale dal profilo costruttivo o funzionale, che quanto rimane dell'impianto preesistente, valutato secondo criteri ambientali, si situa in posizione subalterna rispetto alla parte modificata (DTF 125 II 643 consid. 17a pag. 670; 123 II 325 consid. 4c/aa pag. 329).
3.2. In mancanza di valori limite d’esposizione al rumore, l’autori-tà esecutiva valuta le immissioni foniche in base all’articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della stessa (art. 40 cpv. 3 OIF). Ciò vale soprattutto per la valutazione del rumore degli esercizi pubblici, che è caratterizzato da una commistione di rumori dovuti al comportamento umano e di rumori irregolari connessi all'andirivieni degli avventori (DTF 126 III 223 consid. 3c pag. 226; 123 II 325 consid. 4d pag. 333).
Nella valutazione caso per caso va tenuto conto della natura del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, come pure della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona. Nel caso di impianti nuovi, ove manchino valori di pianificazione, l'esercizio pubblico deve rispettare un livello di immissioni, che secondo la valutazione del giudice comporta al massimo turbative di modesta entità (DTF 123 II 325 consid. 4d/bb pag. 335 in fine).
3.3. Nell'evenienza concreta, la trasformazione del bar in un locale notturno (art. 39 LEsPubb) comporta un cambiamento sostanziale degli orari d'esercizio. Secondo le disposizioni dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, il ritrovo, attualmente aperto fino alla 0100 (art. 37 cpv. 1 LEsPubb), verrebbe infatti chiuso soltanto alle 0300. Valutata secondo criteri ambientali, la trasformazione va dunque trattata secondo le disposizioni applicabili alla realizzazione di impianti fissi nuovi (STF 20.11.98, in URP 1999 pag. 264). Sono quindi applicabili i criteri posti dagli art. 25 LPAmb e 7 cpv. 1 OIF.
Non essendo stati fissati valori limite d’esposizione al rumore degli esercizi pubblici, le immissioni foniche vanno valutate in base all’articolo 15 LPAmb, tenendo conto, in particolare, della natura del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, come pure della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona.
A tal proposito, va rilevato che il piano dei GS sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato attribuisce alla zona in esame il GS III. Contrariamente a quanto sembra indicare la rappresentazione grafica di tale piano, il Consiglio di Stato ha approvato i GS soltanto per quel che concerne i settori 2 e 3, rispettivamente il centro storico. La risoluzione governativa 16 gennaio 1996 (n. 143), alla quale il piano dei GS rinvia, si limita infatti ad approvare il PR dei settori 2e3e le varianti del PP del centro storico. Sebbene il comune abbia sottoposto al Consiglio di Stato un piano dei GS comprendente anche il quartiere __________, in mancanza di un’esplicita indicazione in tal senso, la risoluzione di approvazione non si estende agli altri comparti del PR.
Conformemente all'art. 44 cpv. 3 OIF, in mancanza di un piano dei GS approvato che assegni alla zona qui in esame il GS confacente alle sue caratteristiche occorre procedere all'assegnazione caso per caso secondo l'art. 43 OIF. In base a quest'ultima disposizione, il GS II è assegnato alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente alle zone destinate all’abitazione ed a quelle riservate agli edifici e impianti pubblici (cpv. 1 lett. b). Il GS III è invece assegnato alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente alle zone destinate all’abitazione e alle aziende artigianali (zone miste; cpv. 1 lett. c).
Orbene, considerata la funzione mista, residenziale e commerciale, assegnatagli dal vigente PR, si deve escludere che al comparto territoriale in esame possa essere attribuito un grado inferiore al III. L'esplicita rinuncia del legislativo comunale ad assoggettare anche la funzione commerciale alle restrizioni riferite alla molestia sancite per la funzione artigianale, non permette di accreditare la tesi delle ricorrenti, tesa ad assegnare alla zona il GS II previsto per le zone destinate all’abitazione e per quelle riservate ad edifici ed impianti pubblici. La presenza di numerosi insediamenti commerciali e la forte esposizione al rumore del traffico diretto verso la rotonda di piazza __________ o proveniente da essa, avvalora questa conclusione.
Non essendo situato in una zona alla quale può essere assegnato il GS II, non sussistono in linea di massima impedimenti al rilascio della licenza edilizia. Va quindi respinta la tesi dei ricorrenti, che chiedono il rigetto della domanda di costruzione richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale che esclude l'insediamento di locali notturni nelle zone con GS II (URP 2001, 500).
3.4. Resta da stabilire se le immissioni derivanti dall'attività del locale notturno, valutate in base ai criteri sopra esposti, produca immissioni sopportabili.
Alla domanda di costruzione è allegata un’analisi delle prestazioni acustiche dell'edificio in funzione dell'attività svolta, allestita dall'ufficio di consulenza per l'energia di __________ in base ai criteri elaborati dalla direttiva 10 marzo 1999, denominata Cercle Bruit, che diversi cantoni, fra cui il Ticino, hanno adottato per la determinazione e la valutazione della molestia sonora dovuta all'attività degli esercizi pubblici. Analizzate le fonti di rumore interne (riproduzione della musica, rumore della clientela, lavori di pulizia e manutenzione e installazioni tecniche) e quelle esterne (installazioni tecniche, andirivieni dell'utenza, stazionamento dell'utenza e generazione del traffico), lo studio in questione prospetta l'adozione di diverse misure per limitare i rumori interni ed esterni al locale. Il Dipartimento del territorio le ha fatte proprie, preavvisando favorevolmente la domanda, a condizione che la licenza ne imponesse l'adozione. Ciò che il municipio ha fatto, vietando in particolare la mescita all'esterno del locale ed esigendo l'istituzione di un servizio di sorveglianza esteso all'area del parcheggio pubblico adiacente.
Le ricorrenti contestano tali provvedimenti. reputandoli insufficienti. Le censure non sono destituite di fondamento.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che la domanda di costruzione non indica gli orari d'esercizio del locale notturno. La perizia fonica ed il preavviso del Dipartimento del territorio non prendono esplicitamente posizione in merito agli orari di chiusura. Si può nondimeno ammettere che la resistente intenda beneficiare dell'orario massimo di apertura consentito dalla legislazione sugli esercizi pubblici e che l'autorità, rilasciando la licenza, abbia tacitamente accolto questa richiesta.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LEsPubb i locali notturni devono chiudere tra le 0200 e le 0500. Facendo uso della facoltà delegatagli dall'art. 39 cpv 2 LEsPubb, il municipio di Locarno ha tuttavia stabilito mediante ordinanza 5 luglio 1997 che i locali notturni devono chiudere alle 0300. Ben si può, di conseguenza, ritenere che la licenza edilizia, sebbene silente, autorizzi la resistente a tenere aperto il locale soltanto fino alle 0300, ossia due ore in più dell'attuale orario. Per chiarezza, la licenza va comunque completata, precisando, a titolo di ulteriore prescrizione d'esercizio e per escludere l'eventuale concessione di deroghe d'orario da parte del municipio, che il locale deve essere chiuso entro le 0300.
Ferma questa premessa, non si può negare che il divieto di mescita all'esterno del locale ed il servizio d'ordine, imposti come condizione della licenza, costituiscano provvedimenti di per sé idonei a proteggere il vicinato da immissioni eccessive. È lecito prevedere che grazie ad essi il disturbo arrecato agli abitanti della zona dal traffico indotto dal locale e dal comportamento degli avventori, valutato secondo l'art. 15 LPAmb, non superi i limiti di quanto può essere tollerato, tenendo conto delle caratteristiche della zona, in particolare del GS attribuitole e della sua esposizione al rumore.
Il divieto di mescita all'esterno del locale è chiaro. Esso esplicita tuttavia soltanto l'inesistenza di un'autorizzazione per un servizio di ristorazione esterno. Considerate le abitudini degli avventori di questo genere di locali, notoriamente soliti a soffermarsi e ad intrattenersi, anche solo chiacchierando, davanti all'esercizio pubblico, soprattutto durante la bella stagione, un simile divieto non basta per assicurare l'ordine e la tranquillità. Esso va quindi rafforzato da un divieto di stazionamento della clientela e di consumazione nelle immediate adiacenze del ritrovo.
Insufficiente e quindi da precisare è anche la definizione dei limiti dell'obbligo di istituire un servizio d'ordine esterno. Trattandosi del provvedimento più importante ai fini del contenimento delle immissioni, la scelta delle modalità d'organizzazione di tale servizio non può essere lasciata alla resistente, ma deve essere definita esattamente già al momento del rilascio della licenza edilizia in modo che risulti efficace. Va quindi precisato che tale servizio deve essere assicurato, nelle notti dei giorni festivi e prefestivi (venerdì, sabato, domenica e analoghi), da due agenti di una società di vigilanza autorizzata (__________, __________, ecc.), che rimangano costantemente presenti sull'area antistante l'esercizio pubblico, tra le 2200 ed il completamento della chiusura, con il compito di imporre agli avventori il rispetto del divieto di stazionamento e di consumazione all'esterno. Con un servizio d'ordine organizzato secondo queste modalità si può tutto sommato prevedere che il disturbo arrecato al vicinato dal locale notturno non travalichi i limiti del tollerabile. Addirittura è ipotizzabile un miglioramento rispetto alla situazione attuale.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la licenza edilizia completandola con le precisazioni sopra illustrate.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico delle ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 67, 68 LALPT; 3, 21 LE; 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 46 LPAmb; 1, 2, 7,8 ,40, 41, 43, 44 OIF; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 5 giugno 2002 (n. 2637) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la licenza edilizia 6 dicembre 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla resistente è completata con le seguenti prescrizioni d'esercizio:
il locale notturno deve essere chiuso entro le 0300;
il servizio d'ordine esterno deve essere assicurato, nelle notti dei giorni festivi e prefestivi (venerdì, sabato, domenica e analoghi), da due agenti di una società di vigilanza autorizzata (__________, __________, ecc.), che rimangano costantemente presenti sull'area antistante l'esercizio pubblico, tra le 2200 ed il completamento della chiusura, con il compito di imporre agli avventori il rispetto del divieto di stazionamento e di consumazione all'esterno.
2. La tassa di giudizio, di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido nella misura di fr. 1'000.- e della resistente per la differenza.
3.Le ricorrenti rifonderanno fr. 1'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario