Incarto n. 52.2002.00254
Lugano 21 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 2002 di
__________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 786) che modifica la classificazione assegnata all’insorgente quale infermiere presso l’__________;
vista la risposta 8 luglio 2002 della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il qui ricorrente __________ lavora da 38 anni alle dipendenze dello Stato quale infermiere presso __________ (__________). All’inizio di quest’anno era vice-capo équipe presso il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (__________) dell’__________. Il suo stipendio era quello della 24a classe dell’organico con 10 aumenti annuali (fr. 81’416.- lordi).
B. Con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 524) il Consiglio di Stato ha modificato il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, adeguando le classi di stipendio del personale infermieristico __________. Nell’ambito di questa riorganizzazione, il Governo ha soppresso la funzione di "vice-capo équipe". Ai dipendenti che ne erano titolari è stata attribuita la nuova denominazione di "infermiere con specialità". A questa nuova funzione è stata assegnata la 25a classe di stipendio.
C. Con decisione 20 febbraio 2002 (n. 786) il Consiglio di Stato ha riclassificato il personale infermieristico __________ (172 dipendenti), attribuendo al ricorrente __________ la 25a classe di stipendio con 9 aumenti (fr. 83’341.- lordi). Il 4 marzo 2002 la Sezione delle risorse umane (SRU) ha notificato la decisione al ricorrente, nella misura in cui lo concerneva.
Un mese più tardi __________ ha chiesto spiegazioni in merito al cambiamento. Insoddisfatto dei motivi addotti dalla SRU, il 20 giugno 2002 ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento.
Rievocati i fatti salienti, l’insorgente sostiene in sostanza che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto attribuire alla funzione di "infermiere con specialità" almeno la 26a classe che ha assegnato agli "infermieri insegnanti assistenti". La decisione dovrebbe in ogni caso essere annullata per insufficienza della motivazione addotta e per violazione del diritto di essere sentiti.
D. Il Consiglio di Stato chiede, in via principale, che l’atto inoltrato da __________ sia dichiarato irricevibile come ricorso. Nella misura in cui vi si possano ravvisare gli estremi di una petizione, ne postula invece il rigetto. Delle argomentazioni addotte dal Governo si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
1.1. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm). La deducibilità per ricorso di una decisione a questo Tribunale è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. Rep. 1968, p. 204, consid. 3; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm).
Per quanto concerne specificatamente i rapporti d'impiego dei dipendenti statali, le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a - e) o di disdetta del rapporto d’impiego (lett. f).
In concreto, il ricorrente impugna una decisione con cui il Consiglio di Stato ha ridefinito, nell'ambito della riqualificazione di tutto il personale sanitario dell'__________, la sua funzione e la sua classe di stipendio. Una siffatta decisione non rientra manifestamente nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, elencati all'art. 67 LOrd.
Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
1.2. Resta da verificare se l’atto di ricorso introdotto da __________ non sia ricevibile come petizione, giusta l’art. 68 LOrd, che attribuisce a questo tribunale la competenza a dirimere quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente.
Nemmeno da questo profilo le rivendicazioni del comparente possono tuttavia essere accolte.
Pur contestando la classe di stipendio che il Consiglio di Stato ha attribuito alla funzione di "infermiere con specialità", __________ non chiede infatti che gli sia corrisposto lo stipendio della 26a classe, assegnata agli "infermieri insegnanti assistenti". Il comparente chiede soltanto che la decisione 20 febbraio 2002 sia annullata nella misura che lo concerne.
Una domanda volta ad ottenere che gli venga riconosciuto lo stipendio previsto per gli "infermieri insegnanti assistenti" non potrebbe peraltro avere successo, non essendo dato, di principio, a questo Tribunale il potere di modificare l’ordinamento delle retribuzioni definito dal Consiglio di Stato.
2.In esito alle considerazioni che precedono, l’atto inoltrato da __________ va quindi respinto in ordine, nella misura in cui configura un ricorso, e nel merito, nella misura in cui integra gli estremi di una petizione.
La tassa di giustizia è posta a carico del comparente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L’atto è irricevibile come ricorso e respinto come petizione.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del comparente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario