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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.08.2002 52.2002.251

August 19, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,378 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00251  

Lugano 19 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  18 giugno 2002 della

__________  

contro  

le decisioni 22 maggio 2002 (n. 789-02-013, -014, -015, -016, -017, -018, -023, -024, -025, -026, -027, -028, -029) della Sezione esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio che deliberano alla __________ la fornitura di 13 veicoli;

viste le risposte:

-      2 luglio 2002 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;

-    12 luglio 2002 della __________;

preso atto delle repliche 29 luglio 2002 della __________;

viste le dupliche:

-      7 agosto 2002 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;

-    12 agosto 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il __________ il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura allo Stato di 46 veicoli di vario genere (FU n. __________ del __________).

Il bando stabiliva che l'aggiudicazione avrebbe avuto luogo tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

                                  B.   Al concorso hanno partecipato numerose ditte, fra cui la ricorrente __________ e la resistente Garage __________, che hanno presentato le offerte qui di seguito riepilogate sotto forma di tabella comparativa:

veicolo n.

__________

__________

Δ %

  8

12'890.00

14'900.00

15.6

  9

12'890.00

14'900.00

15.6

10

12'290.00

14'400.00

17.1

11

13'200.00

15'400.00

16.6

13

14'790.00

16'200.00

  9.5

19

18'790.00

20'000.00

  6.4

20

18'790.00

20'000.00

  6.4

21

18'790.00

20'000.00

  6.4

22

18'790.00

20'000.00

  6.4

23

18'790.00

20'000.00

  6.4

24

18'490.00

20'000.00

  8.1

25

18'190.00

20'000.00

  9.9

                                  C.   Preso atto delle offerte inoltrate, con decisioni del 22 maggio 2002 la Sezione esercizio e manutenzione (SEM) ha deliberato la fornitura dei veicoli summenzionati alla __________, che per quei veicoli era risultata miglior offerente.

                                  D.   Contro le predette decisioni, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Dopo aver rilevato di essere distributrice di veicoli __________ al pari della __________, l'insorgente sostiene che i veicoli n. 19 - 25, offerti dall'aggiudicataria non corrisponderebbero a quelli richiesti dal bando, perché l'offerta "non tiene conto della porta sinistra richiesta con il bando" (ricorso n. 3.1). Considerate tutte le esigenze poste dal bando, soggiunge l'insorgente, le offerte inoltrate dall'aggiudicataria sarebbero inoltre "inferiori ai costi previsti dalle norme legali e contrattuali e conformi agli usi professionali" (ricorso n. 3.2). Il prezzo offerto dalla __________ non corrisponde anzitutto al prezzo di listino. Al prezzo di costo fatturato da __________ al concessionario, precisa, vanno infatti aggiunti la tassa sul bollo, le spese di pubblicità imposte da __________, il prezzo delle cinque gomme invernali richieste per alcuni veicoli, i costi di preparazione e le spese di consegna. I valori di ripresa indicati dalla __________ per i veicoli da sostituire sarebbero infine insostenibili, tanto dal profilo tecnico, quanto dal profilo economico.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, rilevando che l'offerta della __________ è conforme alle esigenze del capitolato e non suscita sospetti di sottocosto.

Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, contestando le tesi dalla ricorrente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi. Rileva, in particolare, che __________ ha nel frattempo rescisso i rapporti commerciali con la __________.

F.   Con le repliche e le dupliche, le parti si confermano sostanzialmente nelle rispettive allegazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso.

L'impugnativa, tempestivamente inoltrata contro un provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalla ricorrente (richiamo da __________ e dalla __________ dei prezzi e delle condizioni di fornitura dei veicoli oggetto della commessa, perizie sui veicoli usati) non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l’eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv. 2). Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo (cpv. 3).

2.2. A differenza della previgente LApp, la LCPubb non prevede la possibilità di escludere le offerte sotto costo. Tale possibilità, contemplata da numerose legislazioni cantonali, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, n. 1952 segg; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 476 e rinvio a 468). Il committente può quindi deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (RDAT I 1998 n. 49 consid. 3.4; Tercier, La liberalisation du marché de la construction, pubbl. in Journées du droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; BR 2000/2 pag. 61 seg. S 22 - 27). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle condizioni inerenti alla commessa (STA 15.11.01 in re consorzio C.+B.; cfr. anche § 27 DirCIAP; art. XIII cpv. 4 lett. a AAP). In quest'ottica, l'art. 36 RLCPubb prevede che quando all’apertura delle offerte la seconda in graduatoria è superiore alla prima di almeno il 15%, il committente ha l’obbligo di eseguire l’analisi di tutti i prezzi unitari e globali che concorrono a formare l’offerta.

                                   3.   In concreto, il bando prevedeva che la fornitura sarebbe stata aggiudicata all'offerta a minor prezzo. Nessuna delle offerte presentate classificatasi al secondo rango superava del 15% la prima in graduatoria. La SEM non ha quindi effettuato alcuna analisi dei prezzi. Né, stando all'art. 36 RLCPubb, era tenuta a procedere in tal senso.

Fondandosi sulle sue particolari conoscenze dei prezzi praticati dagli importatori di veicoli __________ ai loro concessionari, la ricorrente ritiene che le offerte della __________ siano sottocosto, ossia non coprano i costi effettivi che l'aggiudicataria deve sopportare per procurarsi i veicoli dal suo fornitore e consegnarli al committente.

La censura va disattesa, perché non v'è ragione per ritenere che l'offerta della resistente non risponda alle condizioni del bando o costituisca un atto di concorrenza sleale.

La tesi della ricorrente, secondo cui l'offerta relativa ai veicoli n. 19 - 25 non corrisponderebbe alle prescrizioni del bando perché "non tiene conto della porta sinistra", è priva di riscontri concreti ed è smentita, oltre che dalla resistente, anche dal committente, per il tramite dell'ULSA. A prescindere dalla relativa incomprensibilità della censura, l'analisi dei prezzi, sulla quale la __________ fonda le sue deduzioni, non permette di dubitare della conformità dell'offerta per rapporto alle prescrizioni del bando concorso.

Pur ravvisandovi una distorsione delle regole del libero mercato, la ricorrente non sostiene d'altro canto che l'offerta della __________ costituisca un atto di concorrenza sleale. Nulla ha invero intrapreso in sede civile o penale per dimostrarlo. Non mette quindi conto di addentrarsi nei dettagli dell'analisi dei prezzi elaborata dalla ricorrente sulla base dei dati economici di cui dispone come agente Renault, ma senza conoscere l'effettiva realtà aziendale della resistente.

La fornitura di veicoli nuovi, muniti della garanzia di fabbrica, permette del resto di escludere che la qualità dell'oggetto della commessa possa essere messa a repentaglio dal margine di guadagno conseguito dall'aggiudicataria.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa ed all'importanza della commessa, sono poste a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 36 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà altresì alla resistente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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