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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.03.2002 52.2002.25

March 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,975 words·~15 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00025  

Lugano 7 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  16 gennaio 2002 di

__________ rappr. da __________  

contro  

la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. 6109) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,

-    30 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina coniugata iugoslava (Kosovo) __________, nata __________, è entrata la prima volta in Svizzera nel 1990, precisamente nel canton Berna, beneficiando di diversi permessi di dimora temporanei (L). Il 1° aprile 1992, la ricorrente è giunta in Ticino per lavorare come cameriera ai piani tramite successivi permessi per stagionali (A), attività che ha svolto l'ultima volta fino al 16 ottobre 1995. Il 23 ottobre 1995, __________ ha depositato una domanda d'asilo e, in attesa della relativa decisione, ha ottenuto un permesso di dimora (N), l'ultimo dei quali valido fino al 16 marzo 2000. Il 4 giugno 1998, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la richiesta d'asilo dell'insorgente e le ha imposto di lasciare il territorio elvetico entro il 15 settembre 1998. Il 25 giugno 1998, l'interessata ha impugnato la predetta decisione dinnanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA). Con sentenza 24 giugno/6 luglio 1998, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 1990 in Kosovo tra la ricorrente e il connazionale __________. Il 9 settembre 1999, la CRA ha invitato l'interessata a prendere posizione sul fatto che l'11 agosto precedente, il Consiglio federale aveva revocato l'ammissione collettiva in Svizzera delle persone con ultimo domicilio in Kosovo. Il 13 settembre 1999, __________ ha dichiarato di volere mantenere il ricorso fino all'ottenimento di un permesso B a seguito del matrimonio, il giorno successivo, con un cittadino svizzero.

                                  B.   a) Il __________, __________ si è sposata a __________ con il cittadino svizzero __________. Per questo motivo, essa ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al 16 settembre 2001. L'appartamento coniugale è stato notificato in via __________. Con ordinanza del 15 dicembre 1999, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso dell'interessata in quanto divenuto privo d'oggetto. Il 1° aprile 2001, __________ ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano che si trasferiva con suo marito in un appartamento di 1 ½ locali (pianterreno, interno n. 1) in via __________, dove alloggiava prima del matrimonio.

b) Il 13 luglio 2001, la ricorrente ha dichiarato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che la sua unione coniugale era gravemente turbata e che voleva divorziare, chiedendo se fosse comunque disposta a rinnovarle il suo permesso di dimora. Ha sostenuto di poter beneficiare dell'ammissione provvisoria nell'ambito dell'azione umanitaria decretata il 1° marzo 2000 dal Consiglio federale e ha posto in evidenza la sua buona integrazione sociale e professionale. Il 19 luglio seguente, il dipartimento ha comunicato all'interessata di non condividere i suoi argomenti e di voler valutare la richiesta al momento della scadenza del suo permesso di dimora.

c) Il 15 giugno 2001, la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il seguente rapporto di segnalazione relativo ai coniugi __________:

"Premessa

__________ è vittima dei suoi errori causa il matrimonio di convenienza contratto con __________. I nostri discreti accertamenti hanno permesso di appurare che effettivamente gli attori di questa vicenda, sebbene uniti dal vincolo matrimoniale, mai hanno convissuto sotto lo stesso tetto. __________, chiamata a rispondere per le accuse formulate dal consorte, è stata lungamente sentita a verbale. Nel contempo è stata avviata discreta indagine che possiamo però definire esaustiva.

Rapporto

·          __________ non ha mai vissuto e/o soggiornato in via __________ presso l'appartamento monolocale di __________. Questi era stato sfrattato già nel novembre 2000 in quanto da molti mesi non pagava la pigione. L'energia elettrica utilizzata in questo monolocale da giugno 2000 a marzo 2001, verifiche alla mano tramite amministrazione AIL, è pari a quanto potrebbe consumare un normale frigorifero o televisore, in sostanza era disabitato. La custode di casa, sig.ra __________, ci ha confermato che già dal febbraio 2001 __________ più non abitava in quel posto.

·          Il matrimonio di __________ con __________ è avvenuto con tale riservatezza che nessuno dei parenti dello sposo è stato avvertito o invitato. Testimoni alle nozze sono stati __________ e la di lui cugina __________.

·          __________ non ha mai giornalmente vissuto e/o pernottato presso l'appartamento di __________ in via __________. All'amministrazione dello stabile, __________ di __________ via __________, è giunta richiesta di cambiamento del contratto di locazione il 29 marzo 2001. In questa data __________ ha inteso far includere il nome del coniuge __________ nella documentazione.

·          __________ sentita in relazione all'onere finanziario sostenuto per maritarsi, nega ogni addebito e testualmente dichiara: portatemi __________ davanti a me perché voglio vedere se, in mia presenza, ha il coraggio di raccontare queste cose. Io non gli ho mai dato denaro. Inutile dire che __________ non avrà mai il coraggio di un confronto con __________ e/o __________.

·          __________, al momento dell'audizione in polizia, non è stata in grado di mostrare alcuna fotografia del marito __________. In evidenza, nel portafoglio, ne aveva però una di __________ …

·          La moglie di __________, __________, ha raggiunto in più occasioni il negozio __________ luogo di lavoro di __________ e ciò per invitare quest'ultima a non molestare gli uomini sposati. Nella fattispecie il riferimento è quantomai eloquente.

·          Data l'ostinazione di __________ nel sostenere di essere la compagna di __________ si è giunti a formulare domande strettamente personali (dando per scontato che la risposta già ci era nota). Ci riferiamo alla domanda n. 13 e confermiamo che __________ non ha alcun neo di queste dimensioni sulla natica destra. Alla richiesta di altri dettagli circa lo stato di salute del marito, l'interessata ha detto che __________ è sordo dall'orecchio destro, mentre noi siamo in grado di confermare che senza apparecchi acustici __________ non sente nulla. Infine abbiamo chiesto a __________ il suo parere, segnatamente ad alcuni particolari, circa lo scompenso cardiaco di cui __________ soffre (dando per scontato che la risposta già ci era nota). L'interpellata ha detto di essere al corrente che il marito soffre di cuore, che lo ha già visto sofferente malgrado la cura a cui si sottopone mediante adeguati ma - a lei sconosciuti - medicinali. Ebbene possiamo confermare che __________ non ha mai sofferto di cuore e che non assume farmaci di sorta.

·          __________ da alcuni mesi si è licenziato dal posto che occupava presso la __________ di __________ ed è partito per destinazione ignota. Ha lasciato messaggio in polizia dicendo che sarebbe andato a vivere in altro posto, così da evitare le persecuzioni di __________ e __________.

Per altri ed ulteriori particolari ci rimettiamo alla documentazione già nota ed inviata ai Vs. uffici".

d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 26 ottobre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora a __________, ritenendo che avesse contratto un matrimonio di comodo e fittizio. La decisione è stata resa sulla base degli art. 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  D.   Con giudizio 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Riassunti i fatti salienti, il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera, in ogni caso almeno dal giugno 2000, e che i coniugi non fossero intenzionati a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte della ricorrente, appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato numerosi indizi in tal senso, segnatamente la breve durata della loro frequentazione (7 mesi), la mancanza di un diritto a ottenere un permesso per risiedere in Svizzera, l'assenza di parenti del marito al momento della celebrazione del connubio, la relazione con il testimone di nozze, l'ignoranza di alcuni particolari fisici e dello stato di salute del consorte, il quale aveva ammesso di aver contratto un matrimonio d'interesse. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il Governo ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Ha inoltre rilevato come l'interessata non potesse invocare nemmeno il fatto di lavorare al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro della ricorrente nel proprio Paese d'origine.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio, rimproverando all'autorità inferiore di aver violato il suo diritto di essere sentita per aver fondato il giudizio sul verbale d'interrogatorio di suo marito e della suocera senza darle la possibilità di consultare questi atti, nonostante ne avesse fatto richiesta. Contesta pure di aver commesso abuso di diritto per continuare a beneficiare del permesso di soggiorno, in quanto non esclude di riprendere la vita in comune con suo marito.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia - o di Serbia - alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini iugoslavi (Kosovo), accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.  43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non averle trasmesso, a stretto giro di posta, nonostante la sua richiesta, il verbale d'interrogatorio 28 gennaio 2001 di __________, il rapporto di segnalazione 14 marzo 2001 della Gendarmeria Sottoceneri di __________ e la dichiarazione manoscritta della suocera __________, violando in tal modo il suo diritto di essere sentita. Secondo l'insorgente tali atti, che contesta, sarebbero stati posti a fondamento della decisione impugnata per dimostrare l'esistenza del matrimonio fittizio.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa normativa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).

2.2. In concreto, è vero che il Consiglio di Stato ha emanato la decisione impugnata, senza chinarsi sulla richiesta della ricorrente. D'altro canto, l'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte dell'insorgente, nell'invocare il vincolo coniugale senza prendere in considerazione gli atti contestati (v. risoluzione governativa, ad F pag. 13 segg.). La censura di __________, volta in sostanza a confutare l'esistenza della natura fittizia del suo matrimonio, cade pertanto nel vuoto.

                                   3.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.

                                   4.   4.1. In concreto, i coniugi __________ si sono sposati il 17 settembre 1999 a __________. Sollecitata dall'agente interrogante il 5 giugno 2001 a dire la verità sulla sua effettiva relazione con il marito, __________ ha dichiarato, tra le altre cose:

"Risposta 21:

Devo dire che, da quando sono in via __________, dal 01.04.2001, mio marito non ha mai abitato con me. In precedenza, in via __________, soggiornavamo assieme. Come detto, qualche mese fa, ha iniziato a prendere le sue cose ed a portarle via".

(verbale d'interrogatorio della ricorrente, pag. 7 nel mezzo).

Alla luce di queste risultanze, che sono rimaste incontestate anche in sede di ricorso, si può concludere che i coniugi __________ vivono separati quantomeno dal 1° aprile 2001, organizzando ciascuno autonomamente la propria vita. Infatti, il 13 luglio 2001 la ricorrente ha confermato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che la sua unione coniugale era gravemente turbata e che era intenzionata a divorziare. Essa ha finanche riconosciuto che tale circostanza le vanificava il diritto al rinnovo del suo permesso di dimora giusta l'art. 7 LDDS.

4.2. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto che l'insorgente si richiama ad un matrimonio che, da quasi un anno, è privo di ogni contenuto e scopo. Di conseguenza, __________ commette abuso di diritto, richiamandosi al matrimonio per poter continuare a soggiornare in Svizzera. L'unione coniugale esiste solo dal lato formale e la separazione appare definitiva. Che l'insorgente non escluda di riprendere la vita in comune con suo marito è infatti un argomento privo di qualsiasi supporto probatorio e rimane dunque del puro parlato.

                                   5.   La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito __________.

                                   6.   Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, la cittadina iugoslava (Kosovo) __________, nata __________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 maggio 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.25 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.03.2002 52.2002.25 — Swissrulings