Incarto n. 52.2002.00240
Lugano 21 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 giugno 2002 di
__________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 21 maggio 2002 (n. 2423) del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 28 febbraio 2002, rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la formazione di una veranda (loggiato) all’ultimo piano dello stabile di cui è proprietaria nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato;
- 1° luglio 2002 di __________;
- 1° luglio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La resistente __________ è proprietaria di un vecchio stabile ad uso abitativo, situato a __________, nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF). La facciata N dell’edificio, strutturato su tre piani, è caratterizzata dalla presenza di sei finestre, ugualmente ripartite fra il secondo ed il terzo piano.
Il17 ottobre 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso di formare una veranda al terzo piano dell’immobile, aprendo nella facciata N un varco, largo m 4.45 ed alto circa m 2, al posto delle due finestre più a monte.
Alla domanda si sono opposti __________, __________ e __________, comproprietari del fondo (part. n. __________ RF) sul quale la veranda verrebbe ad affacciarsi, ravvisando nell’intervento una lesione delle norme sulle distanze e del loro diritto alla protezione della sfera privata.
Raccolto il preavviso favorevole dell’autorità cantonale, il 28 febbraio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l’apertura in contestazione rispetterebbe tanto le disposizioni del DLBN/RBN, quanto le NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza. A mente dei ricorrenti, l’intervento violerebbe l’art. 3 cpv. 2 lett. d RBN. Sarebbe di mole sproporzionata ed altererebbe in modo intollerabile gli equilibri architettonici, sovvertendo lo stile dell’edificio e gli aspetti caratteristici del paesaggio protetto.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio e la beneficiaria della licenza, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nel seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, comproprietari di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione e già opponenti.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della lite emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dagli insorgenti. Una visita in luogo, peraltro nemmeno sollecitata in questa sede, non appare pertanto indispensabile.
2. 2.1. Giusta l’art. 3 cpv. 2 lett. d RBN, “i paesaggi pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni e ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armonia e i valori dell’ambiente circostante in genere.”
La nozione di deturpazione presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'opera edilizia non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve per contro verificarsi un contrasto notevolmente molesto con ciò che esiste. Nell'interpretazione di questi principi, il metro di giudizio non è dato dal modo di pensare o di sentire di persone dotate di particolare sensibilità estetica o di speciale indirizzo artistico, ma va ricercato nell’opinione di una collettività più ampia, esprimente un giudizio generale (cfr. Scolari, Commentario della LE, II ed., ad art. 28 LALPT, n. 208 seg. e rimandi).
Il concetto di deturpazione è di natura indeterminata. Esso lascia quindi all'autorità di ricorso una latitudine di giudizio relativamente ampia in ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo. Ne consegue che la valutazione estetica espressa dall’autorità preposta all’applicazione del DLBN/RBN è censurabile da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto, in quanto fondata su un’interpretazione insostenibile del concetto di deturpazione.
2.2. Nell’evenienza concreta, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che la controversa veranda non deturpasse il paesaggio protetto costituito dal nucleo di __________.
La valutazione estetica formulata dalla CBN resiste pienamente alla critica dei ricorrenti.
Ritenendo che la prevista apertura non fosse sproporzionata o lesiva dei valori paesaggistici tutelati dalla norma in questione, l’autorità cantonale non ha certamente abusato della latitudine di giudizio che la norma in questione le riserva. Il giudizio non procede da considerazioni estranee alla materia. Fondato su criteri oggettivi, esso è perfettamente sostenibile. Non appare invero fuori luogo affermare che l’apertura determinata dalla veranda nella facciata non sovverta l’equilibrio tra vuoti e pieni, che contraddistingue l’aspetto degli stabili del nucleo. Il parapetto tradizionale riprende d’altro canto i canoni estetici dell’architettura tradizionale. Anch’esso si integra convenientemente nel quadro del paesaggio protetto. Qualche perplessità può invero suscitare l’ampiezza delle finestre previste nella parte interna della veranda. Nemmeno questo particolare permette tuttavia di considerare insostenibili le deduzioni della CBN.
In quanto volto a contestare l’applicazione del diritto cantonale, il ricorso va quindi disatteso.
3. 3.1. Giusta l’art. 32 cpv. 1 NAPR, “gli edifici di interesse storico-architettonico possono essere ristrutturati rispettandone le caratteristiche architettoniche tradizionali (…). Le facciate meritevoli di protezione indicate nel piano”, soggiunge la norma in esame (cpv. 2), “devono rispettare gli elementi architettonici e decorativi tradizionali”.
Per questi fabbricati, specifica il commento annesso alle NAPR, “ci si limita volutamente a chiedere il generico rispetto delle forme architettoniche e decorative tradizionali onde evitare un’impossibile elencazione normativa ed esaustiva di tutti quegli elementi ritenuti tradizionali e con la consapevolezza che, pur nella ripetitività di certe forme fondamentali, ogni edificio è portatore di caratteristiche formali sue specifiche. Inoltre, normative troppo dettagliate arrischiano di generalizzare elementi architettonici legati a stili o periodi storici specifici, dimenticandone altri. Questo modo di procedere vuole evitare la censura di proposte di riattamento o di ricostruzione di chiaro valore architettonico che potrebbero discostarsi da disposizioni troppo dettagliate pur interpretando e rispettando meglio le caratteristiche formali dei fabbricati che si volevano tutelare”.
Anche questa disposizione riserva una significativa latitudine di giudizio all'autorità decidente, in questo caso il municipio, trattandosi dell'interpretazione del diritto comunale autonomo. Le istanze di ricorso, chiamate a pronunciarsi sulla sua applicazione concreta, devono rispettare tale margine d’interpretazione, limitandosi a rilevare eventuali violazioni del diritto ed evitando, in particolare, di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità decidente.
3.2. Nel caso in esame, lo stabile della resistente è dichiarato d’interesse storico-architettonico ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 NAPR. Le sue facciate non sono tuttavia sottoposte alla protezione speciale prevista dal capoverso 2 di tale norma.
Rilasciando la licenza edilizia, il municipio ha in sostanza ritenuto che la formazione della veranda (loggiato) rispettasse le caratteristiche dell’architettura tradizionale. Anche questa deduzione sfugge alle censure dei ricorrenti.
Nella valutazione estetica espressa dal municipio non sono in effetti ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto, sotto il profilo di un’interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati che la norma sottende. Né si può ragionevolmente sostenere che l’autorità comunale abbia abusato del margine d’apprezzamento che la norma le riserva. Ritenendo che la veranda si inserisca convenientemente nel quadro architettonico dell’edificio, rispettandone le caratteristiche intrinseche, il municipio non ha pertanto travalicato i limiti del suo potere discrezionale. Accreditare la tesi dei ricorrenti si tradurrebbe dunque in una palese disattenzione del potere di cognizione di questo Tribunale ed in un'altrettanto manifesta violazione dell’autonomia comunale.
Anche da questo profilo, la decisione impugnata merita quindi di essere confermata.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei soccombenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3 RBN; 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che, con analogo vincolo, rifonderanno fr. 1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario