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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2002 52.2002.236

October 9, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,214 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00236  

Lugano 9 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  3 giugno 2002 di

__________,  patr. dall'avv. __________,   

contro  

la risoluzione 21 maggio 2002 (n. 2431) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora per sé e per il figlio __________;

viste le risposte:

-    11 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

-    11 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 10 luglio 2002 della ricorrente e delle dupliche:

-    25 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

-    20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) La cittadina russa titolare di un passaporto lettone per apolidi __________ (1972) è entrata la prima volta in Svizzera il 1° marzo 1998, dove ha lavorato fino al 31 luglio del medesimo anno in qualità di ballerina al beneficio di successivi permessi di dimora temporanei (L).

Lasciato il territorio elvetico, la ricorrente vi è rientrata il 1° ottobre 1998 per lavorarvi ancora come ballerina, sempre al beneficio di permessi L, l'ultimo dei quali valido fino al 31 marzo 1999. L'11 marzo 1999, __________ è tornata in __________.

b) Il 6 luglio 1999 l'insorgente ha chiesto, per il tramite dell'ambasciata di Svizzera in Lettonia, il rilascio di un visto di entrata nel nostro Paese per potersi sposare con il cittadino elvetico __________ (1968), domiciliato a __________, ma soggiornante a __________ per motivi di lavoro. Il 4 settembre 1999 l'interessata è giunta in Svizzera, ottenendo un permesso L valido tre mesi in attesa di contrarre matrimonio.

Le nozze sono state celebrate il 15 ottobre 1999 a __________. Per vivere insieme a suo marito, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 14 ottobre 2001.

Il 19 novembre 1999, l'interessata ha iniziato a lavorare come barista in un locale notturno di __________.

Il 17 gennaio 2000, __________ è stata raggiunta nel nostro Paese dal figlio __________ (1996), nato da una precedente relazione e titolare della medesima nazionalità della madre, posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, anch'esso rinnovato fino al 14 ottobre 2001.

                                  B.   a) Il 26 marzo 2001 __________ ha informato l'ufficio regionale stranieri di __________ di aver chiesto la separazione legale dalla moglie, il loro rapporto essendo in crisi. Ha pure comunicato all'autorità che avrebbe lasciato l'abitazione coniugale di __________ per il 1° aprile 2001 e sarebbe tornato a vivere a __________.

Il 12 aprile 2001 __________ ha promosso un'azione di separazione presso la Pretura del Distretto di Lugano, alla quale il marito ha aderito il 2 luglio successivo. Nel corso dell'udienza in comune svoltasi il 21 settembre 2001 dinnanzi al Segretario assessore, i coniugi __________ hanno confermato di voler vivere separatamente.

b) Con decisione 20 marzo 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata l'11 settembre precedente da __________ volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora per sé e per suo figlio __________, fissando loro un termine con scadenza il 31 maggio 2002 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che l'interessata non viveva più con il marito dal marzo 2001 e che non adempiva più la condizione per cui le era stato rilasciato il permesso di soggiorno. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interpostavi da __________.

Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante l'esistenza di diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e che fosse esigibile il suo rientro nel proprio Paese d'origine insieme a suo figlio.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora e quello di suo figlio __________.

Contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, perché non esclude di riconciliarsi con il marito. Contesta pure di aver contratto un matrimonio fittizio in quanto le nozze erano state precedute da una convivenza di un mese e mezzo. Ritiene il consorte responsabile della separazione per aver lasciato il tetto coniugale.

Sostiene inoltre che la restrittiva giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non si concilia più con il nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo una separazione di fatto di 4 anni.

Ritiene in ogni caso di aver diritto alla proroga del permesso di soggiorno nell'ambito dell'Accordo conchiuso dalla Confederazione svizzera con la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone in quanto il marito sarebbe titolare anche della nazionalità italiana.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   In fase di replica e di duplica, le parti hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive, contrapposte posizioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia o la Repubblica federativa di Russia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini di uno dei menzionati Stati, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà illustrato in seguito (consid. 4.), non è infatti necessario accertare se il marito della ricorrente sia titolare anche della cittadinanza italiana.

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).

                                   3.   Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la breve convivenza prematrimoniale, la mancanza di un permesso per risiedere stabilmente in Svizzera e le nozze contratte in modo repentino (v. risoluzione ad E., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze.

                                   4.   4.1. In concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 4 settembre 1999, dove si è sposata il 15 ottobre successivo con il cittadino elvetico __________. E' incontestato che i coniugi si sono separati di fatto a partire dall'aprile 2001, quindi dopo soltanto un anno e 5 mesi dalla celebrazione delle nozze. Da allora, essi non formano più una comunione domestica.

Dal 12 aprile 2001 è pendente la procedura di separazione e nel corso dell'udienza in comune del 21 settembre 2001 dinnanzi al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, i coniugi __________ hanno confermato di non voler più vivere sotto lo stesso tetto.

Del resto, anche in questa sede l'insorgente ha ritenuto improbabile una riconciliazione in tempi brevi (ricorso ad 5, pag. 7).

Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo almeno da un anno e mezzo, al fine di ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Va ricordato infatti che scopo dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione coniugale.

Non porta a diversa conclusione il fatto che __________ ritenga il marito responsabile della disunione. I motivi che hanno condotto alla separazione non sono infatti determinanti per il presente giudizio.

4.2. In tal senso, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di domicilio in base a questo disposto.

L'insorgente non può nemmeno invocare per analogia l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (cfr. FF 1999 VI 5978 e segg.) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno unitamente a suo figlio, invocando l'asserita nazionalità italiana del marito. Infatti, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode in ogni caso della protezione dell'ALC, indipendentemente se l'interessato sia cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).

Infine, contrariamente a quanto assume la ricorrente, un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere indipendentemente dall'esistenza della procedura di divorzio o di separazione pendente (DTF 128 II 145 consid. 2).

                                   5.   __________, che vive regolarmente e in maniera stabile nel nostro Paese soltanto da circa tre anni, è ancora giovane ed ha i suoi principali legami culturali nonché i suoi famigliari in __________, dove è nata, è cresciuta e si è formata professionalmente (v. curriculum vitae 21 ottobre 1999).

Il suo rientro nel proprio Paese d'origine unitamente a suo figlio __________, che possiede la medesima cittadinanza, è quindi esigibile.

                                   6.   Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, __________ (1° marzo 1972) e suo figlio __________ (6 dicembre 1996) sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.236 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2002 52.2002.236 — Swissrulings