Incarto n. 52.2002.00232
Lugano 9 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2002 di
__________, patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 21 maggio 2001 (n. 2441) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
- 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato,
- 12 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Il cittadino italiano __________ (1965) è nato in Svizzera, dove risiedono i suoi genitori e i suoi fratelli. Egli è da sempre al beneficio di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato per il 24 luglio 2000.
Dall'età di 18 anni, __________ ha interessato in numerose occasioni le autorità di polizia e giudiziarie ma anche amministrative del nostro Paese, segnatamente per reati patrimoniali e violazione alla LStup e alla LCStr. Nel 1984 egli è dovuto ricorrere all'assistenza pubblica.
B. a) Con decisione 28 ottobre 1992, confermata il 26 maggio 1993 dal Consiglio di Stato, l'allora Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per non essere stato capace di adattarsi all'ordinamento elvetico. A quel momento l'interessato era già stato condannato una decina di volte e minacciato di espulsione. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 10 cpv. 1 lett. a/b, 11, 16 LDDS; 8, 10, 11, 16 ODDS.
b) Il 1° luglio 1993, __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di riesaminare il suo caso, invocando l'impossibilità di trasferirsi in Italia presso la comunità per il recupero dei tossicodipendenti di __________, dove intendeva curarsi.
Il 29 gennaio 1997, il Governo ha accolto l'istanza di riesame perché l'interessato era gravemente malato e non era più possibile inserirlo nel centro terapeutico italiano. Pur rilevando che il ricorrente aveva interessato ancora la polizia e le autorità giudiziarie durante la procedura pendente, l'autorità ha ritenuto che tale comportamento fosse sostanzialmente riconducibile alle sue condizioni psicofisiche. L'Esecutivo cantonale ha inoltre tenuto conto del fatto che __________ soggiornava in Svizzera sin dalla nascita e che nel nostro Paese vivevano i suoi famigliari più stretti.
C. Il ricorrente ha continuato a delinquere nonostante la menzionata pronunzia governativa e una nuova minaccia di espulsione, decretata il 5 settembre 2000 dal dipartimento.
Il 1° dicembre 2000 l'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che dal 1984 __________ aveva ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 201'300.65 e beneficiava mensilmente un sussidio assistenziale di fr. 1'280.– per tutte le necessità.
D. a) Il 26 gennaio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha avvertito __________, il quale aveva il recapito postale in __________ a __________, che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio per essere a carico dell'assistenza pubblica. Gli ha pure ricordato le sue due precedenti minacce di espulsione. Invitato a prendere posizione per iscritto su eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria, il 17 febbraio 2001 l'insorgente ha affermato in particolare di non avere parenti in Italia, chiedendo al dipartimento di non revocargli il permesso di domicilio e di dargli nuovamente fiducia, informando l'autorità che alloggiava presso l'Osteria degli __________ a __________.
b) Nel frattempo, con decreto d'accusa 12 febbraio 2001 il Procuratore pubblico aveva condannato il ricorrente a 90 giorni di detenzione per ripetuto furto, ripetuto furto di lieve entità, ripetuta violazione di domicilio, frode dello scotto, contravvenzione alla LStup e ripetuta contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico.
Il 19 febbraio 2001, __________ è stato invece condannato a 30 giorni di detenzione per contravvenzione alla LStup.
c) Con decisione 16 marzo 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, fissandogli il 30 giugno 2001 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha tuttavia rinunciato a adottare un provvedimento di espulsione nei confronti dell'interessato a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretare il suo rimpatrio, ponendo in evidenza che, nonostante diversi ammonimenti emessi nei suoi confronti, il ricorrente aveva dimostrato di non sapersi adattare all'ordinamento elvetico. Il dipartimento ha pure dato rilievo al fatto che __________, a partire dal 1984, era a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante per complessivi fr. 201'300.65, sottolineando inoltre come lui non avesse mai rimborsato quanto anticipatogli dallo Stato. Ha infine ritenuto esigibile il trasferimento dell'interessato in un Paese dell'Unione europea, segnatamente in Italia.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS.
La risoluzione, recapitata per raccomandata il giorno successivo a __________ presso la pensione __________, è stata retrocessa al dipartimento il 20 marzo dai servizi postali poiché l'interessato era "partito senza lasciare indirizzo". Analoga sorte ha avuto l'invio della medesima decisione inviata per posta semplice il 13 aprile successivo.
d) Con decreto d'accusa 10 aprile 2001, il Procuratore pubblico ha condannato __________, in carcere dal 10 marzo precedente, a 45 giorni di detenzione per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto furto di lieve entità e ripetuta violazione di domicilio. Con decisione 9 maggio 2001, il Consiglio di vigilanza ha revocato la liberazione condizionale al ricorrente, di cui beneficiava dal 24 marzo 2000.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha preso conoscenza di entrambe le decisioni il 15 maggio 2001.
e) Con scritto 10 settembre 2001 dal penitenziario cantonale, __________ ha chiesto al dipartimento di poter mantenere il permesso di soggiorno, anche per un solo anno, al fine di curarsi presso una comunità per tossicodipendenti nella Svizzera francese, evidenziando di aver tutti i famigliari nel nostro Paese. Il 17 dello stesso mese, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato all'interessato che la decisione di rimpatrio del 16 marzo 2001 era cresciuta in giudicato e che egli doveva trasferirsi in Italia una volta scarcerato.
Il 3 ottobre 2001, l'insorgente ha nuovamente chiesto di poter soggiornare in Svizzera per motivi di cura. Il 27 novembre 2001, __________ è stato scarcerato ed è stato rimpatriato.
E. a) Con ricorso 23 aprile 2002, __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato contro la decisione di rimpatrio del 16 marzo 2001, chiedendone l'annullamento, sostenendo che il dipartimento sapeva che egli era in prigione al momento in cui gli aveva spedito a __________ la decisione di decadenza del permesso di domicilio.
Nel merito, egli ha ritenuto la decisione impugnata contraria al principio della proporzionalità, sottolineando di essere malato di AIDS, di necessitare di cure che in Italia non potrebbe ottenere, e di non avere famigliari nel proprio Paese di origine. Ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
b) Con giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ perché tardivo. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione di rimpatrio per i motivi addotti dal dipartimento, ritenendo inoltre che egli potesse curarsi in Italia.
F. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che l'autorità di prime cure era al corrente del suo stato di detenzione, sicché poteva intimargli il provvedimento presso il carcere. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione avrebbe in ogni caso dovuto considerare il suo scritto del 10 settembre 2001 quale istanza di restituzione dei termini o trasmetterlo al Consiglio di Stato come ricorso.
Nel merito, ritiene che la decisione impugnata sia sproporzionata, ribadendo i motivi addotti dinnanzi al Consiglio di Stato.
Indica di voler presentare domanda per una rendita AI. Chiede che al ricorso sia concesso effetto sospensivo. Infine, postula di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai fini del giudizio non è necessario procedere all'audizione dell'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
2. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).
Il termine di ricorso inizia a decorrere con l'intimazione della decisione all'interessato, ritenuto che nel computo non è compreso il giorno dell'intimazione (art. 10 PAmm). L'intimazione degli atti avviene, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato (art. 14 PAmm). Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario. L'invio è considerato validamente notificato, se viene successivamente ritirato presso l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come precedentemente sancito dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste (Osp 1) e ora dalle Condizioni generali della posta (cifra 2.3.6 litt. b 1° periodo, nella versione, qui di rilievo, del luglio 2000). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di formalismo. Tale finzione risponde infatti ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso, riconoscere in base a criteri oggettivi che una decisione è cresciuta in giudicato (da ultimo: DTF 127 I 35, consid. 2b).
3. 3.1. Ebbene, la decisione 16 marzo 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al recapito precedentemente indicato dal ricorrente medesimo, presso la pensione __________ __________. L'invio non è però stato recapitato ma retrocesso il 20 marzo al dipartimento, con l'indicazione che l'interessato era "partito senza lasciare indirizzo" (cifra 2.4.1 delle Condizioni generali della Posta). Per questo motivo neppure è stato emesso l'avviso di ritiro. Il plico raccomandato, contenente un atto soggetto a ricezione, non è pertanto stato notificato al ricorrente, in quanto non è entrato nella sua sfera personale (DTF 113 Ib 296, consid. 2a, con rif. dottrinali).
Certo, il ricorrente doveva aspettarsi di ricevere un provvedimento incisivo come la decisione di rimpatrio, dal momento che il 26 gennaio precedente il dipartimento lo aveva avvertito che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione a causa del suo debito assistenziale e dei due precedenti ammonimenti e lo aveva invitato a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in Italia.
D'altra parte, però, preso atto della comunicazione dei servizi postali sull'assenza dell'interessato e visto che quest'ultimo non aveva un suo rappresentante abilitato a ricevere la corrispondenza, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione avrebbe dovuto intraprendere delle ricerche, informandosi in particolare presso il controllo abitanti di Vezia, al fine di accertare dove si trovasse __________ e, se del caso, notificargli la decisione per via edittale. Dall'incarto non risulta che sia stato fatto tutto ciò.
Inoltre, sia nella risposta al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato sia in quella al Tribunale amministrativo, l'autorità di prime cure non ha preso posizione sui rimproveri mossigli dall'insorgente, secondo cui essa sapeva che egli era in prigione. In questo senso va osservato che il 15 maggio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione era in ogni caso al corrente che l'interessato era detenuto dal 10 marzo precedente (v. decreto d'accusa 10 aprile 2001 e decisione 9 maggio 2001 del Consiglio di vigilanza, inviate per conoscenza al dipartimento).
In queste circostanze è da concludere che la decisione non è stata validamente intimata al destinatario.
3.2. Gli estremi della decisione 3 marzo 2001 sono in ogni modo stati comunicati al ricorrente con il successivo scritto 17 settembre 2001, con il quale egli è stato reso edotto, seppure in modo sommario, del contenuto e delle motivazioni della decisione di rimpatrio. Il ricorso, inoltrato oltre sette mesi dopo, è, all'evidenza, tardivo.
Ma anche qualora si volesse ritenere che la decisione sia stata validamente intimata solo successivamente e tramite la legale del ricorrente, l'esito sarebbe il medesimo. Legittimatasi quale patrocinatrice di __________, l'avv. __________ aveva chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la decisione di rimpatrio, che le era stata inviata in data 25 marzo 2002, vale a dire durante le ferie giudiziarie pasquali. Poiché la Pasqua cadeva il 31 marzo, l'ultimo giorno di ferie era la domenica 7 aprile. Il termine di ricorso iniziava quindi a decorrere il lunedì successivo, 8 aprile, e giungeva a scadenza il 22 aprile.
Il ricorso al Consiglio di Stato, datato 23 aprile e rimesso alla posta il medesimo giorno, sarebbe pertanto comunque tardivo.
La decisione contestata è pertanto corretta nella misura in cui dichiara tardivo il gravame inoltrato tramite il legale.
4. Resta da esaminare il significato da dare allo scritto 3 ottobre 2001 di __________.
Il 10 settembre 2001, circa una settimana prima della scarcerazione, dal penitenziario cantonale __________ ha chiesto al dipartimento di mantenere il permesso di soggiorno anche per un solo anno al fine di curarsi nella Svizzera francese in quanto sapeva che sarebbe stato rimpatriato una volta scarcerato, seppure non risulta dagli atti che a quel momento l'insorgente fosse in possesso della decisione litigiosa.
Il 17 settembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha poi comunicato che il provvedimento di rimpatrio era cresciuto in giudicato, informandolo formalmente sui motivi che avevano comportato la decadenza del suo permesso di domicilio, senza però allegare la decisione 16 marzo 2001.
Nel successivo scritto del 3 ottobre 2001 l'insorgente ha ribadito il desiderio di voler mantenere il permesso in Svizzera per curarsi.
In sostanza, __________, nei due scritti precitati, riconoscendo di aver mancato, non ha contestato la giustezza della decisione di rimpatrio, ma ha chiesto una proroga del termine di partenza. Tali scritti non possono quindi essere considerati quale ricorso. Ma anche se lo fossero, lo sarebbero contro la decisione di rinvio dal territorio cantonale.
Orbene, ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 4 OG il ricorso di diritto amministrativo non sarebbe in ogni caso ammissibile dinnanzi al Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 131, cifra 5.2.3.3.). Di conseguenza il Tribunale cantonale amministrativo non sarebbe stato in ogni caso competente a statuire in merito ad un'eventuale impugnativa in tal senso.
5. Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.
La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per la palese mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100.–, sono a carico dell'insorgente.
4. Contro la presente decisione, nella misura in cui verte sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario