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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.10.2002 52.2002.220

October 25, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·262 words·~1 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00220

Lugano 25 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 maggio 2002 di

__________ e __________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 7 maggio 2002, no. 2196, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la risoluzione 11 marzo 2002 del municipio di __________ con la quale viene chiesto il rifacimento dell'intonaco eseguito all'edificio sul mapp. __________ PPP del nucleo del paese;

preso atto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 23 ottobre 2002, dopo discussione, il giudice delegato, ha proposto alle parti di risolvere la vertenza in questi termini:

"1. I ricorrenti si impegnano a rettificare l'intonaco della facciata E e di quella attigua verso S (fino all'angolo) sostituendolo con un intonaco civile (grigio).

Prima dell'esecuzione i ricorrenti realizzeranno un campione sulla facciata, che sottoporranno al municipio per approvazione.

 2. I ricorrenti si impegnano a tagliare il davanzale della finestra del II° piano (facciata S-E) alla larghezza della finestra";

ritenuto che le parti hanno dichiarato, seduta stante, di accettare la proposta;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

                                         §.   La decisione 7 maggio 2002, no. 2196, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili né di Ia né di IIa istanza.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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