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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.2002 52.2002.22

March 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,282 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00022  

Lugano 11 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  14 gennaio 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5849) che annulla la licenza edilizia 28 agosto 2001 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    30 gennaio 2002 di __________, __________, __________ e __________;

-    30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;

-    31 gennaio 2002 di __________;

-      6 febbraio 2002 del municipio di __________;

-      7 febbraio 2002 del Dipartimento del territorio, UDC;

-    19 febbraio 2002 di __________;

-    20 febbraio 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 26 giugno 2000 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'appartamenti su un fondo (part. n. __________ RF), situato sul lato W di via __________, dalla quale è separato da un striscia di terreno (part. n. __________ RF), larga una decina di metri e ricoperta da vegetazione arborea, che il PR definisce zona boschiva idonea a scopi ricreativi. L'accesso veicolare al fondo è previsto per il tramite di una strada, larga circa 4 m, che verrebbe realizzata attraverso la fascia boschiva in questione.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, che hanno contestato l'intervento dal profilo degli indici, dell'accesso veicolare, dei posteggi e della distanza dal bosco.

                                  B.   Il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, rilevando, fra l'altro, che secondo la Sezione forestale la striscia di terreno interessata all'accesso non sarebbe assoggettata alla legislazione forestale, perché malgrado la presenza di una copertura arborea e l'indicazione data dal PR non adempirebbe i requisiti legali minimi del bosco.

Il 28 agosto 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  C.   Con giudizio 11 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Respinte le censure riferite agli indici, agli accessi ed ai posteggi, il Consiglio di Stato ha rilevato che la domanda non era stata preceduta da un accertamento formale della natura boschiva della striscia di terreno che verrebbe attraversata dall'accesso veicolare. Ha quindi rinviato gli atti al comune affinché la integrasse con l'accertamento mancante e se del caso con la necessaria autorizzazione di dissodamento.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

Rilevate le difficoltà oggettive affrontate per dotare il fondo di un accesso veicolare confacente, l'insorgente ritiene che la striscia di terreno in questione non sia configurabile come bosco ai sensi della LFo. Lo attesterebbe il preavviso della Sezione forestale. Ma anche se fosse bosco, prosegue, sarebbero comunque date le premesse per negare l'autorizzazione per la costruzione dell'accesso.

Eccessive, conclude il ricorrente, sarebbero in ogni caso la tassa di giustizia (fr. 800.--) applicata e le ripetibili (fr. 500.--) poste a carico suo e del liteconsorte proprietario del fondo, che qui non compare.

                                  E.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dagli opponenti, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente. Il municipio non ha preso posizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Qualsiasi intervento edilizio che interessa un fondo suscettibile, per le sue caratteristiche, di essere configurato come bosco, deve essere preceduto da un accertamento formale (art. 10 LFo, 12 OFo), volto a stabilire l'eventuale applicabilità delle disposizioni della LFo. L'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di una superficie boschiva assoggettata alla legislazione forestale non deve essere esperito soltanto quando l'opera edilizia insiste direttamente su un terreno ricoperto da vegetazione arborea. Un accertamento si impone anche quando la vicinanza dell'intervento ad un simile terreno rende necessaria una verifica del rispetto delle distanze dal bosco.

2.2. Interventi edilizi concernenti fondi definiti boschivi possono essere autorizzati soltanto a determinate condizioni, previo rilascio di un'autorizzazione di dissodamento (art. 5 ed 11 LFo). La procedura di rilascio di tale autorizzazione e quella di rilascio del permesso di costruzione devono essere coordinate.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il ricorrente intende edificare uno stabile d'appartamenti su un fondo confinante con una striscia di terreno che il PR definisce zona boschiva idonea a scopi ricreativi a titolo indicativo. L'intervento edilizio in contestazione interessa quest'area sia direttamente, sia indirettamente. Oltre ad implicare la costruzione di un accesso veicolare attraverso quest'area, esso si avvicina infatti ad essa in misura tale da rendere necessario da richiamare l'applicazione delle distanze dal bosco qualora dovesse risultare assoggettata alla legislazione forestale.

L'eventuale natura forestale di questa striscia di terreno non è mai stata oggetto dell'accertamento formale prescritto dall'art. 13 cpv. 1 LFo per i fondi ricoperti da vegetazione arborea a contatto con la zona edificabile. Il permesso di costruzione non può quindi essere rilasciato senza aver preventivamente verificato se la stessa soggiaccia alla legislazione forestale. La copertura arborea e la qualifica attribuita dal PR all'area in questione non permettono, nelle circostanze concrete, di prescindere da un simile accertamento formale.

Il preavviso della Sezione forestale, a mente della quale tale superficie non adempirebbe i requisiti minimi posti dalla legislazione forestale per essere considerata bosco, deve necessariamente essere oggetto di verifica. Soltanto un accertamento formale, di competenza del Consiglio di Stato e non della Sezione forestale, potrà stabilire con certezza che l'area in questione non può essere considerata bosco perché non risponde alle condizioni poste dagli art. 2 LFo ed 1 OFo, segnatamente perché non raggiunge la superficie minima di 500 mq prescritta dall'art. 3 cpv. 3 LFo. Soltanto un simile accertamento è atto a stabilire in modo vincolante se si tratta di bosco, qual è eventualmente la sua estensione, se le opere edilizie previste sul fondo in esame rispettano la distanza dal bosco, se occorre un permesso di dissodamento per autorizzare la formazione dell'accesso e se questo può essere accordato.

Immune da violazioni del diritto appare pertanto la conclusione del Consiglio di Stato di annullare la licenza, rinviando gli atti al comune affinché la domanda di costruzione venga completata con l'accertamento forestale ed eventualmente con il permesso di dissodamento mancanti.

Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto.

                                   4.   Del tutto prive di fondamento sono le censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'entità della tassa di giustizia applicata (fr. 800.--) e dell'indennità per ripetibili (fr. 500.--) assegnata all'opponente patrocinato da un avvocato.

Tanto l'una, quanto l'altra sono invero adeguatamente commisurate all'importanza della causa ed al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso all'autorità giudicante, rispettivamente alla patrocinatrice dell'opponente. Se procedono da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento, che gli art. 28 e 31 PAmm riservano all'autorità decidente ai fini della loro commisurazione, non è perché sono troppo alte, ma perché sono eccessivamente modeste. Non essendo data la reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm), vanno quindi confermate.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto, siccome infondato.

La tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10, 13 LFo; 3 LCFo; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 600.-alla resistente __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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