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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2002 52.2002.203

September 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,392 words·~12 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00203  

Lugano 3 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  13 maggio 2002 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 23 aprile 2002 (n. 1958) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    21 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

-    29 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina dominicana __________ è entrata la prima volta in Svizzera il 22 maggio 1995 per ricongiungersi con la madre __________, ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, l'ultima volta fino al 21 maggio 1998. L'11 dicembre 1997, l'allora Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora alla ricorrente in quanto non viveva più insieme alla madre. Il 9 febbraio 1998 la medesima autorità ha respinto la domanda di revisione della predetta decisione, con argomenti che non occorre qui riassumere. Dopo diverse proroghe concesse dal dipartimento a __________ per lasciare il territorio cantonale, l'ultima delle quali fino al 30 maggio 1998, essa si è infine trasferita in Italia il 31 luglio successivo.

                                  B.   a) Rientrata illegalmente in Svizzera il __________, __________ si è sposata il medesimo giorno a __________ con il cittadino elvetico __________.

Con petizione 30 aprile 1999, quest'ultimo ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città lo scioglimento del matrimonio per divorzio.

b) Interrogata il 12 novembre 1999 dalla Polizia cantonale in merito alla sua entrata e al suo soggiorno illegale in Svizzera, __________ ha dichiarato, tra l'altro, di avere un figlio, __________, che viveva nella Repubblica Dominicana, e di essere in attesa di un figlio dal consorte.

Con decreto d'accusa 15 dicembre 1999, il Procuratore pubblico ha condannato la ricorrente a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alla LDDS (entrata e soggiorno illegale dal 23 dicembre 1998 al novembre 1999) e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (viaggio in treno, il 30 dicembre 1998 e 12 febbraio 1999, senza un valido titolo di trasporto). La pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni è stata sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

c) Il __________ è nata __________, che essendo venuta alla luce durante il matrimonio è stata considerata figlia del marito dell'insorgente in virtù della presunzione dell'art. 255 cpv. 1 CC. Il 26 gennaio 2000, __________ ha inoltrato un'azione di disconoscimento di paternità dinnanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, contestando di essere il padre di __________.

A partire dal 17 febbraio 2000, il dipartimento ha posto __________ al beneficio di successive autorizzazioni di soggiorno di breve durata, l'ultima delle quali scadente il 30 aprile 2002. Ha tenuto conto che la ricorrente era ancora coniugata con una persona titolare di un passaporto elvetico e che __________, quantomeno fino alla conclusione della procedura di disconoscimento, era considerata cittadina svizzera.

d) Con decreto d'accusa 22 ottobre 2001, il Procuratore pubblico ha condannato __________, tra l'altro, a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per furto di carte di credito (il 31 dicembre 1999), ripetuta truffa consumata (in 34 occasioni nel periodo 8 febbraio-7 aprile 2000), ripetuta falsità in documenti, e disobbedienza a decisioni dell'autorità (per aver, nel periodo 30 marzo-8 aprile 2001, omesso di ottemperare alla decisione del Pretore di Locarno-Città, che le ordinava di presentarsi entro 10 giorni presso un medico incaricato per sottoporsi al prelievo di sangue e per far effettuare il prelievo sulla figlia __________ ai fini dell'esecuzione della perizia sul DNA nell'ambito della procedura di disconoscimento di paternità).

e) Il 19 dicembre 2001 __________ è stata ammonita dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per aver interessato a più riprese le autorità giudiziarie penali, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.

f) Con sentenza 22 gennaio 2002, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha annullato la presunzione di paternità a favore di __________ nei confronti di __________. La decisione è cresciuta in giudicato.

                                  B.   a) Il 25 febbraio 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare un permesso di dimora annuale a __________, ritenendo che la ricorrente non avesse diritto al rilascio dell'autorizzazione richiesta in quanto non aveva di fatto mai vissuto insieme al marito e __________ non possedeva la cittadinanza elvetica. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 10, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

b) Con sentenza 27 marzo 2002, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________.

c) Il 29 aprile __________ ha interposto appello contro la sentenza di divorzio. La procedura è tuttora pendente.

                                  C.   Con giudizio 23 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere un permesso di dimora, tanto più che viveva a __________ con un altro uomo, il connazionale __________. L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e che fosse esigibile il suo rientro nella Repubblica Dominicana, dove viveva, tra gli altri, suo figlio __________. Il Consiglio di Stato ha infine rimproverato alla ricorrente di aver interessato a più riprese le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese, facendosi condannare penalmente a più riprese e dimostrando di non voler o non poter adattarsi all'ordinamento elvetico.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora annuale.

Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio. Sostiene di aver diritto alla concessione di un permesso di soggiorno, perché pur avendo vissuto insieme al marito durante soltanto 4 mesi, la sentenza di divorzio non è ancora cresciuta in giudicato. Asserisce che la separazione è dovuta a incompatibilità caratteriali e a imprecisate difficoltà di ordine personale. Afferma di vivere attualmente insieme a __________, titolare di un permesso di domicilio, dal quale ha avuto il figlio __________ e forse anche l'altra figlia, __________. Non esclude di convolare a nozze con lo stesso in futuro. Di conseguenza, soggiunge l'insorgente, essa avrebbe diritto a ottenere un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quello Stato, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata risulta ancora sposata con un cittadino elvetico. Essa ha infatti impugnato la sentenza di divorzio del 27 marzo 2002, e la procedura ricorsuale è tuttora pendente. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, ancora diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro il rifiuto di rilasciare all'insorgente un permesso di dimora a seguito del matrimonio contratto con il marito __________ (v. ricorso ad 5.1.). Nella misura in cui la ricorrente postula il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno a seguito della sua relazione con __________, trattasi di fatto di una nuova domanda, irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm).

1.6. La presente decisione può infine essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non appare infatti necessario procedere all'audizione dei testi notificati dall'insorgente nelle persone del marito __________ e della madre __________ nonché di __________, i primi per dimostrare che il matrimonio era stato realmente voluto e l'ultimo al fine di confermare la sua attuale relazione sentimentale con l'interessata, in quanto non procurerebbero a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Non è nemmeno necessario sentire la ricorrente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, ni 141 e 146).

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.

                                   3.   Il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto da parte della ricorrente a invocare il vincolo coniugale (consid. G., pag. 15 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata, segnatamente il fatto di aver vissuto almeno 4 mesi insieme al marito, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze.

                                   4.   In concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera illegalmente il __________, convolando a nozze con il cittadino elvetico __________. E' incontestato che i coniugi __________ si sono separati di fatto, quantomeno 4 mesi dopo il loro matrimonio. Da allora, essi non formano più una comunione domestica. Del resto, l'insorgente non ha mai negato di frequentare un altro uomo, __________, dal quale ha avuto il primo figlio, forse anche il secondo. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo praticamente sin dall'inizio, al fine di ottenere un permesso per risiedere in Svizzera. Non porta a diversa conclusione il fatto che tra i coniugi esisterebbero delle incompatibilità caratteriali e delle imprecisate difficoltà di ordine personale. I motivi che hanno condotto alla separazione non sono infatti determinanti per il presente giudizio.

In tal senso, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di domicilio in base a questo disposto.

Il rientro di __________ nella Repubblica Dominicana unitamente a sua figlia __________, che possiede la sua stessa cittadinanza, è tutto sommato esigibile.

L'interessata non invoca nemmeno l'impossibilità di tornare in Patria, dove è nata ed è cresciuta. Non contesta nemmeno che colà vi risiede suo figlio di primo letto, __________ (v. anche verbale d'interrogatorio 12 novembre 1999 della ricorrente, pag. 2).

                                   5.   Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

                                   6.   Stando così le cose, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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