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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2002 52.2002.195

August 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,486 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00195  

Lugano 12 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 maggio 2002 di

__________ __________  

contro  

la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio di Stato (n. 1751) che "commina" ai ricorrenti una multa di fr. 3'000.ciascuno per violazione ripetuta ed intenzionale dell’obbligo di partecipare alle sedute del municipio;

viste le risposte:

-      5 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

-    19 giugno 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che i ricorrenti __________ e __________ sono municipali di __________;

che durante l’autunno 2000 i ricorrenti hanno ripetutamente disertato le sedute del municipio, in seguito a profondi contrasti con i colleghi; hanno ripreso a parteciparvi soltanto dopo reiterate diffide della Sezione degli enti locali (SEL) del Dipartimento delle istituzioni;

che con decisione 28 marzo 2001 il Consiglio di Stato, agente quale autorità di vigilanza sui comuni, ha stigmatizzato il comportamento dei ricorrenti, rinunciando ad infliggere loro sanzioni disciplinari, ma prospettando l’adozione di provvedimenti fondati sull’art. 197 LOC in caso di recidiva;

che, incuranti del predetto giudizio, i ricorrenti hanno immediatamente ripreso a disertare le sedute del municipio;

che, chiamati a giustificarsi dal Dipartimento delle istituzioni, il 5 maggio 2001 hanno prodotto due certificati medici;

che il certificato 5 aprile 2001 della dott. __________ attestava che il ricorrente __________ non aveva "potuto partecipare per motivi di salute alle riunioni municipali da metà marzo in avanti"; il certificato 4 aprile 2001 della dott. __________ attestava invece che il ricorrente __________ doveva "purtroppo abbandonare gli impegni come municipale";

che con decisione 23 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha nuovamente ricordato ai ricorrenti l’obbligo di partecipare alle sedute del municipio, prescindendo tuttavia ancora una volta da qualsiasi sanzione;

che, perdurando le assenze, il 18 dicembre 2001 il Governo ha assegnato ai ricorrenti un ultimo termine di 15 giorni per giustificarsi, producendo se del caso dei certificati medici che si esprimessero in merito ai motivi di salute che impedirebbero loro di adempiere l'obbligo sancito dall'art. 96 LOC;

che per giustificare il loro atteggiamento i ricorrenti hanno nuovamente denunciato il clima di tensione che regnerebbe in seno all’esecutivo comunale, le aggressioni verbali di cui sarebbero vittime, la cattiva amministrazione di cui sarebbero responsabili i colleghi, nonché la carente vigilanza da parte dell’autorità cantonale;

che con decisione 17 aprile 2002, di cui ha ordinato la pubblicazione all’albo comunale, il Consiglio di Stato ha "comminato" una multa di fr. 3'000.- a ciascuno dei ricorrenti per violazione ripetuta dell’obbligo di presenziare alle sedute;

che il Governo ha anzitutto illustrato i limiti dell’obbligo di presenziare alle sedute del municipio, evidenziando i motivi particolari che possono giustificare un’eccezione;

che il Consiglio di Stato ha poi rilevato la natura eminentemente politica dei motivi addotti dai municipali __________ e __________ per giustificare le loro assenze, escludendo che le ragioni di salute addotte potessero scusare il loro comportamento;

che, dopo aver illustrato in dettaglio i molteplici interventi che è stato costretto ad effettuare quale autorità di vigilanza sui comuni a causa della particolare situazione di conflitto regnante in seno all'esecutivo di __________, il Consiglio di Stato ha sottolineato la gravità della violazione di legge, posta in essere dai ricorrenti con il loro comportamento ostruzionistico; ha quindi ritenuto inevitabile sanzionarlo con la multa di cui si è detto sopra;

che a titolo di sanzione accessoria il Consiglio di Stato ha ordinato di pubblicare la decisione di multa all’albo comunale;

che le spese di fr. 2'500.- sono state poste a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 750.- ciascuno e del comune per la differenza;

che i ricorrenti sono stati diffidati a presenziare alle sedute del municipio, pena la destituzione;

che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che i ricorrenti contestano la sanzione prevalendosi delle loro condizioni di salute, che non sopporterebbero il clima di tensione esistente in seno al municipio; le loro assenze sarebbero quindi giustificate;

che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti e rilevando che le assenze sono continuate anche dopo la decisione del Consiglio di Stato qui impugnata;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 197 cpv. 7  LOC;

che certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); nemmeno i ricorrenti postulano peraltro l’assunzione di particolari prove;

che giusta l’art. 96 LOC la partecipazione alle sedute è obbligatoria;

che l’obbligo di partecipare alle sedute del municipio costituisce un dovere fondamentale della carica; serve ad assicurare il buon funzionamento del collegio e costituisce una risposta concreta al mandato ricevuto dagli elettori;

che eccezioni a quest’obbligo sono ammesse soltanto per periodi limitati e per motivi gravi, di salute o professionali;

che l'aventinismo è considerato dalla LOC alla stregua di un metodo di opposizione illegittimo; il diritto d'opposizione va democraticamente esercitato in seno al consesso d'appartenenza;

che giusta l’art. 197 cpv. 1 LOC, il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’ autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

a) ...

b) l’ ammonimento;

c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;

d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;

e) la destituzione;

che la destituzione è pronunciata nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti (cpv. 2);

che ogni provvedimento deve essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi (cpv. 3);

che il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria (cpv. 4);

che in concreto, i ricorrenti, disertando in modo sistematico le sedute del municipio, incuranti delle ripetute diffide dell’autorità cantonale, hanno ripetutamente violato l’obbligo sancito dall’art. 96 LOC;

che i motivi di salute, nuovamente addotti in questa sede a giustificazione del loro inaccettabile comportamento, non essendo suffragati da certificati medici attendibili, non costituiscono una valida giustificazione;

che, nonostante le sollecitazioni rivolte loro, i ricorrenti non hanno provveduto ad aggiornare i certificati apparentemente di compiacenza - che avevano prodotto l’anno scorso;

che dopo la risoluzione 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato i ricorrenti non potevano più ragionevolmente credere che i motivi di salute costituissero una valida giustificazione;

che gli atti dimostrano peraltro, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’atteggiamento ostruzionistico assunto dai ricorrenti è dettato da motivazioni di stampo politico nel senso più deteriore del termine;

che le ripetute violazioni commesse richiamano l’irrogazione di una sanzione disciplinare incisiva, atta ad indurre i trasgressori a ravvedersi ed a desistere dal loro illegittimo atteggiamento;

che la colpa dei ricorrenti è grave: l’infrazione è stata perfezionata intenzionalmente, ossia consapevolmente e deliberatamente, a dispetto dei ripetuti ed espliciti richiami all'ordine rivolti loro dall'autorità cantonale;

che il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguato "comminare" ai ricorrenti una multa di fr. 3'000.- ciascuno;

che il termine "comminare", maldestramente utilizzato dal Consiglio di Stato, va inteso nel senso di infliggere e non soltanto di minacciare una sanzione in caso di violazione della legge; nemmeno i ricorrenti, del resto, l’hanno inteso diversamente;

che questo tribunale, valutate tutte le circostanze, ritiene comunque eccessiva la sanzione irrogata;

che una multa di fr. 2'000.- appare più adeguata allo scopo di rappacificazione che deve essere perseguito da qualsiasi misura adottata dall’autorità di vigilanza in un comune contrassegnato da una situazione di aperto conflitto fra gli opposti schieramenti politici;

che la riduzione non è quindi da ascrivere alle pretestuose giustificazioni d’ordine valetudinario addotte dai ricorrenti, ma ad un ennesimo tentativo di ripristinare un clima sereno e costruttivo all’interno dell’esecutivo comunale;

che in quest’ottica il Tribunale cantonale amministrativo, che fruisce di pieno potere di cognizione, ritiene anche opportuno prescindere dalla pubblicazione della sentenza all’albo comunale;

che questo gesto di apparente clemenza non deve comunque essere frainteso ed interpretato come un segno di debolezza: la comminatoria, ossia la minaccia, della destituzione in caso di ulteriore violazione dell’obbligo di cui all’art. 96 LOC va senz’altro confermata;

che la tassa di giustizia va posta a carico dei ricorrenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza;

che non si assegnano ripetibili, poiché il comune resistente, con avvedutezza, ha dichiarato di rinunciarvi in segno di buona volontà.

Per questi motivi,

visti gli art. 96, 197 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio di Stato è riformata nel senso che:

1.1.           la multa inflitta ai ricorrenti è ridotta a fr. 2'000.- (dispositivo n. 1);

1.2.           l'ordine di pubblicare la decisione del Consiglio di Stato all’albo è annullato (dispositivo n. 2).

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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