Incarto n. 52.2002.00187
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 aprile 2002 del municipio di ______, che esclude l'offerta dell'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore previste nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle __________;
viste le risposte:
- 8 maggio 2002 della __________;
- 8 maggio 2002 del municipio di ______;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 febbraio 2002 il municipio di ______ ha indetto due pubblici concorsi, retti dalla LCPubb, per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade della __________: uno per le opere da impresario costruttore (FU n. __________ pag. __________) ed uno per i lavori di pavimentazione (FU n. __________ pag. __________ seg.). Il termine per l'inoltro delle offerte era fissato al 3 aprile 2002 alle 16.00.
Intenzionata a partecipare alla gara, la __________ ha chiesto allo studio d'ingegneria __________, progettista per conto del committente di inviarle gli atti del concorso.
Il 2 aprile 2002, la ricorrente ha telefonato al predetto studio d'ingegneria per chiedergli di inviarle la pagina 15 del capitolato, a suo dire mancante al capitolato d'appalto che le era stata recapitato. Lo studio in questione le ha prontamente trasmesso per fax la pagina 15 del capitolato di un altro concorso (incarico n. 529-02), concernente un intervento in zona al __________.
La ricorrente ha immediatamente segnalato al mittente che la pagina ricevuta non era congruente con il capitolato in via di allestimento. Sempre per fax lo studio dell'ing. __________ ha allora trasmesso alla ditta __________ la pagina 15 del capitolato relativo all'incarico 2 progetto 481 riguardante interventi di "moderazione del traffico su via __________; CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni".
Sulla base degli atti così completati, la ricorrente ha inoltrato un'offerta di fr. 239'700.70.
B. Nel rapporto di valutazione delle offerte del 5 aprile 2002 il progettista ha rilevato che:
"Nell'elenco prezzi consegnato dalla ditta __________, manca la pagina 15 del capitolo concernente i lavori di moderazione del traffico in via __________ (Progetto 481, Incarico 1), con le pos. 913.001, pos. 963.001 pos. 963.002 del CPN 117 Demolizioni e rimozioni.
L'impresa si era rivolta al nostro studio perché questa pagina sembra risultasse mancante da un fascicolo. Via fax, in data 02.04.2002, le sono state inviate le pagine 15 dei due concorsi, sia dei lavori di pavimentazione che quella per le opere da impresario costruttore. L'Impresa ha erroneamente allegato al proprio elenco prezzi, il foglio concernente i lavori di pavimentazione (Progetto 481, Incarico 2), con la pos. 712.111 del CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni.".
Fondandosi su questo rapporto il 16 aprile 2002 il municipio ha escluso l'offerta della ditta __________ dall'aggiudicazione e deliberato la commessa alla __________, che aveva presentato un'offerta di fr. 252'055.05.
C. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere riammessa nella graduatoria e postulando il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione.
Rievocate le vicissitudini che hanno preceduto l'inoltro dell'offerta, l'insorgente rimprovera in sostanza al municipio di essere ricorso in un accertamento erroneo o quantomeno incompleto dei fatti rilevanti, rispettivamente in un "eccesso/abuso di potere".
D. Il municipio e l'aggiudicataria si sono rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, che è stata esclusa dall'aggiudicazione della gara alla quale ha partecipato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Il principio della parità di trattamento domina la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche. Esso obbliga in particolare il committente ad assicurare lo stesso trattamento a tutti i concorrenti in funzione di un'aggiudicazione imparziale (art. 1 lett. c LCPubb; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 193). Da questo principio discende che le condizioni di gara devono essere uguali per tutti i concorrenti.
3. Nell'evenienza concreta, il committente ha inviato alla ditta __________ un capitolato d'offerta incompleto. La documentazione di gara trasmessa a questa ditta era diversa da quella recapitata agli altri concorrenti. Incontestabilmente il trattamento riservato alla ricorrente era diverso da quello riservato agli altri partecipanti al concorso.
I tentativi posti in essere dal progettista per rimediare al difetto sono falliti, perché la pagina trasmessa per fax alla ricorrente non riguardava il concorso in oggetto, mentre quella effettivamente mancante non le è mai stata rimessa. Irrilevante è la circostanza che prestando la dovuta attenzione l'errore avrebbe potuto essere rilevato. Se è sfuggito al progettista, non si può di certo imputare alla ricorrente di non essersene accorta.
Integrando la fattispecie gli estremi di una palese violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb, l'intera procedura di concorso e le decisioni che ne sono scaturite risultano pertanto viziate.
In quanto volta contro la decisione di escludere la ricorrente dall'aggiudicazione e di deliberare la commessa alla __________, già per questo motivo l'impugnativa va quindi accolta.
Deve invece essere respinta la richiesta dell'insorgente di essere riammessa in graduatoria ai fini di una nuova aggiudicazione. Una delibera fondata su offerte allestite in base a capitolati diversi è evidentemente esclusa. Alla situazione venutasi a creare in seguito agli errori del committente può essere posto rimedio soltanto ripetendo ab initio la procedura di aggiudicazione. La decisione di annullare il concorso esula tuttavia dalle competenze di questo tribunale.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico del committente, che pur essendosi rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo non può sottrarsi alle conseguenze degli errori in cui è incorso.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 16 aprile 2002 del municipio di ______ è annullata.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il comune di ______ rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario