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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.2002 52.2002.175

May 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·993 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00175  

Lugano 29 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 aprile 2002 della ditta

__________  

contro  

la decisione 10 aprile 2002 del municipio di __________, che delibera alla ditta __________ il rifacimento delle pareti in vetrocemento della __________;

viste le risposte:

-    18 maggio 2002 della ditta __________;

-    22 maggio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel corso del mese di febbraio di quest'anno, il municipio di __________ __________ ha chiesto alla ditta __________, costruzioni in vetrocemento, di allestire un preventivo per il rifacimento delle pareti in vetrocemento della __________. Previo sopralluogo con l'architetto incaricato dal municipio, il 24 febbraio 2002 la ditta in questione si è offerta di eseguire il lavoro per la somma di fr. 23'887.00, impiegando elementi marca Vetroarredo 3240 DO di cm 24 x 24 x 8.

Per un confronto, il municipio ha poi interpellato la ditta __________, che il 18 marzo 2002 ha presentato un'offerta di fr. 27'125.96, basata sull'impiego di mattonelle marca Vetroarredo 33190 O di cui 24 x 24 x 8.

Il 2 aprile 2002 la ditta __________, interpellata a sua volta dall'autorità comunale, ha inoltrato un'offerta di fr. 42'900.00 (IVA esclusa), che prevedeva l'impiego di mattonelle del tipo __________ 19 x 19 x 8 rinforzate.

Valutate le offerte pervenutegli, il 10 aprile 2002 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta __________.

                                  B.   Contro questa decisione la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo l'insorgente, l'offerta prescelta sarebbe inadeguata dal profilo tecnico. Soltanto la sua offerta risponderebbe alle esigenze di sicurezza poste da questo genere di manufatti nell'ambito di una palestra.

                                  C.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la deliberataria, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Alla ricorrente, interpellata dal municipio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica, va riconosciuta la legittimazione attiva.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 7 LCPubb, le commesse pubbliche sono di principio aggiudicate nell'ambito di una procedura libera (art. 8) o selettiva (art. 9). A determinate condizioni, l'aggiudicazione può tuttavia aver luogo nell'ambito di una procedura ad invito (art. 10-11) o per incarico diretto (art. 12-13).

Nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb). Il novero dei partecipanti alla gara è fissato dal committente, che sollecita i concorrenti prescelti ad inoltrare - entro un termine comune un'offerta allestita secondo regole uniformi, atte a permettere di individuare quella più vantaggiosa sulla base di criteri d'aggiudicazione predeterminati. Tale procedura è ammessa quando la spesa prevista non supera certi limiti di valore e in altre due ipotesi, che non occorre qui illustrare (art. 11 cpv. 1 LCPubb).

L'incarico diretto prescinde invece da qualsiasi bando di gara (art. 12 cpv. 1 LCPubb). Il committente sceglie liberamente a chi affidare la commessa. Questa modalità di aggiudicazione è ammessa quando la spesa non supera determinati limiti di valore oppure quando sono date altre, particolari condizioni (art. 13 cpv. 1 LCPubb).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il municipio ha aggiudicato la controversa commessa procedendo per incarico diretto. Il fatto che abbia preventivamente sondato il mercato, raccogliendo offerte da tre ditte diverse, interpellate in tempi diversi, non porta a diversa conclusione. Il coinvolgimento di altre due ditte non permette in particolare di sostenere che si tratti di una procedura ad invito. Il municipio non ha infatti invitato le tre ditte in questione a presentare un'offerta entro un termine comune e secondo regole uniformi, impegnandosi ad aggiudicare la commessa sulla base di criteri prestabiliti in conformità dell'art. 32 LCPubb.

3.2. La procedura d'incarico diretto è conforme alla legge, poiché il valore della commessa non supera il limite di fr. 30'000.-- fissato dall'art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb per commesse edili che non siano di impresario costruttore o di pavimentazione stradale.

Procedendo in via d'incarico diretto, il municipio non era tenuto né ad allestire un bando di gara od un capitolato d'offerta, né ad operare raffronti fra le offerte inoltrategli dalle ditte menzionate in narrativa. Non avendo stabilito particolari criteri di aggiudicazione, esso era legittimato a deliberare i lavori prescindendo da qualsiasi vincolo.

Infondate sono quindi le censure che la ricorrente solleva in relazione alla pretesa superiorità della sua offerta. Nulla obbligava in effetti il municipio a mettere a confronto le offerte raccolte. Né può la resistente pretendere che questo tribunale proceda ad un simile confronto. Trattandosi di un'aggiudicazione scaturita da un incarico diretto, le contestazioni della ricorrente sfuggono al sindacato di questo tribunale.

Sotto questo profilo, il ricorso va quindi respinto.

                                   4.   Anche nella procedura ad incarico diretto, l'offerente deve comunque rispondere ai requisiti generali sanciti dall'art. 5 lett. c e d LCPubb. La commessa può quindi essere aggiudicata soltanto ad offerenti che adempiono gli obblighi verso le istituzioni sociali, garantiscono il pagamento delle imposte e rispettano le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL (lett. c) ed assicurano infine la parità di trattamento tra uomo e donna (lett. d).

Le verifiche esperite al riguardo dal municipio attestano che la resistente risponde alle condizioni summenzionate.

Nemmeno da questo profilo il ricorso può pertanto essere accolto.

                                   5.   La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 7, 12, 13 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.-alla resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  _________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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