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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.11.2002 52.2002.173

November 14, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·373 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.173  

Lugano 14 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 aprile 2002 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 26 marzo 2002, no. 1469, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 gennaio 2002 dell'insorgente avverso la decisione 11 dicembre 2001 del municipio di __________ con la quale le intimava la disdetta del rapporto di impiego quale docente comunale;

preso atto che in occasione dell’udienza 13 novembre 2002, dopo ampia discussione, il giudice delegato, ha proposto alle parti di risolvere bonalmente la vertenza in questi termini:

"1.      il municipio riconosce che la maestra __________ ha sempre svolto il suo lavoro di docente con impegno ed abnegazione;

 2.       il municipio riconosce che i rimproveri mossi alla maestra __________ sono da ricondurre in parte a lamentele pervenute da alcuni genitori degli allievi, alle quali si contrappongono attestazioni di stima e di apprezzamento di altri genitori;

 3.       le parti riconoscono comunque che i rapporti si sono irrimediabilmente incrinati;

 4.       le parti convengono pertanto di porre termine al rapporto di lavoro per il

           31 dicembre 2002;

 5.       il comune di __________ verserà alla maestra __________ un'indennità d'uscita di

           fr. 115'089.60, entro il 31 gennaio 2003;

 6.       le parti si impegnano a mantenere confidenziale il contenuto del presente accordo riservato il diritto della docente __________ a renderlo noto ai suoi futuri datori di lavoro;

 7.       il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e senza tassa di giustizia né di Ia né di IIa istanza. Le ripetibili sono compensate.

           Le parti rinunciano a qualsiasi altra pretesa connessa al presente procedimento. La ricorrente rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti dei municipali";

ritenuto che le parti hanno dichiarato, seduta stante, di accettare la proposta;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

                                         La decisione 26 marzo 2002, no. 1469, del Consiglio di Stato, è riformata di conseguenza.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese né di Ia né di IIa istanza.

                                         Le ripetibili sono compensate.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario