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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2002 52.2002.169

May 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·530 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00169  

Lugano 28 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  19 aprile 2002 della

__________  

contro  

la decisione 4 aprile 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________, le opere da impresario costruttore dell'__________ a __________;

vista la risposta 17 maggio 2002 del municipio di ______;

preso atto che la __________ non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel concorso ad invito indetto dal municipio di ______ per le opere da impresario costruttore sono state tempestivamente inoltrate le seguenti offerte:

·         __________                                                        fr. 83'997.95

·         __________                                                        fr. 86'551.30

·         __________                                                        fr. 88'209.40

·         __________                                                        fr. 90'346.35

·         __________                                                        fr. 91'560.05

che il 22 marzo 2002 la __________ ha comunicato al municipio di aver riveduto i prezzi esposti alla posizione CCC 158 (strutture in acciaio a cavo sospeso e relativi accessori) del capitolato, modificando l'offerta come segue:

CCC 150                    Lavori di ripristino                   fr. 32'110.--

CCC 157                    Ancoraggi                               fr. 14'018.--

CCC 158                    Costruzioni in acciaio            fr. 23'060.--

CCC 159                    Lavori a regia                         fr.  6'550.-totale parziale                         fr. 75'738.--

                                   IVA 7.6%                                 fr.   5'756.10

                                   Totale                                     fr. 81'494.10

che con decisione 4 aprile 2002 il municipio ha deliberato le opere messe a concorso alla __________ per l'importo di fr. 81'494.10;

che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente censura la modifica apportata dall'aggiudicataria all'offerta che aveva inoltrato;

che il municipio osserva di aver riscontrato un evidente errore nella formulazione dell'offerta della __________; che alla posizione "strutture in acciaio a cavo sospeso" del capitolato era risultata sensibilmente superiore a quella degli altri concorrenti;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 LCPubb;

che, per principio, dopo la scadenza del termine fissata dal bando, le offerte inoltrate in un pubblico concorso, qualunque sia la procedura adottata, non possono essere modificate; si tratta di una regola elementare, universalmente nota, dettata dai principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti sanciti dall'art. 1 lett. a e c LCPubb, che non deve essere illustrata;

che resta unicamente riservata la correzione di errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi (art. 33 cpv. 2 RLCPubb);

che nell'evenienza concreta, l'offerta della __________ è stata modificata dopo l'apertura delle offerte pervenute al committente; in particolare, sono state ridotti i prezzi esposti alle posizioni menzionate in narrativa;

che le modifiche apportate non sono riconducibili alla correzione di errori aritmetici;

che, di conseguenza, tali modifiche sono del tutto inammissibili;

che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale impugnata, siccome inficiata da una crassa violazione del diritto;

che gli atti vanno retrocessi al municipio affinché, valutate le offerte pervenutegli, proceda ad una nuova aggiudicazione;

che la tassa di giustizia è a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 36 LCPubb; 33 cpv. 2 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la delibera 4 aprile 2002 del municipio di ______ è annullata.

                                   2.   Gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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