Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2002 52.2002.164

May 27, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,062 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00164  

Lugano 27 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2002 della

__________  

contro  

la decisione 12 aprile 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________ le opere da gessatore relative all'ampliamento della __________;

viste le risposte:

-      8 maggio 2002 del municipio di ______;

-    17 maggio 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'8 febbraio 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso per le opere da gessatore relative all'ampliamento della __________;

che alla posizione 321.100 il capitolato chiedeva ai concorrenti di "inoltrare, assieme all'offerta:

"Le dichiarazioni aggiornate, all'ultimo trimestre, comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di legge quali: AVS-AI-IPG, SUVA-INSAI, Cassa pensione LPP, Assicurazione malattia, Contributi professionali, Dichiarazione commissione paritetica, Imposte alla fonte (indicare in ogni caso se la ditta è o meno assogettata), Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, Convenzione sicurezza sul lavoro";

che i concorrenti venivano inoltre avvertiti che "l'assenza di documenti esclude la ditta concorrente dalla graduatoria di aggiudicazione";

che al concorso hanno partecipato 11 ditte, fra cui la __________ con un'offerta di fr. 80'907.65 e la __________, con un'offerta di fr. 85'107.83;

che con decisione 8 febbraio 2002 il municipio ha deliberato i lavori alla __________, escludendo le offerte delle altre concorrenti in quanto non corredate dalla documentazione richiesta dal capitolato;

che l'offerta della __________ è stata in particolare esclusa poiché priva della "dichiarazione della commissione paritetica" e della "convenzione sicurezza sul lavoro";

che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione dei lavori;

che l'insorgente sostiene di aver comunque dimostrato di aver sottoscritto il CCL di categoria producendo la dichiarazione attestante il pagamento dei contributi professionali; ritiene inoltre di aver ossequiato le esigenze poste dal capitolato in materia di sicurezza iscrivendo un suo dipendente al corso di formazione tenuto dall'Associazione ticinese maestri gessatori (ATMG) per i responsabili della sicurezza;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la deliberataria, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 36 LCPubb);

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 26 cpv 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che l'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL;

che al fine di assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento:

-    dei contributi AVS/AI/IPG;

-    dei contributi SUVA o istituto analogo;

-    dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

-    dei premi della Cassa pensione (LPP);

-    dei contributi professionali;

-    delle imposte alla fonte;

-    delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato".

che - sempre in quest'ottica - il cpv. 4 della norma succitata esige che i concorrenti alleghino all'offerta anche la dichiarazione della Commissione paritetica competente attestante il rispetto dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti per la categoria di arti e mestieri alle quali si riferisce;

che questa esigenza va oltre quella concernente il pagamento dei contributi professionali;

che l'attestazione dell'avvenuto pagamento di tali contributi dimostra infatti soltanto che il concorrente ha sottoscritto il CCL di categoria; non attesta anche che lo rispetta;

che l'art. 32 RLCPubb impone inoltre ai concorrenti di allegare con l'offerta "una proposta di convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ai sensi dell'art. 3.2 dell'ordinanza federale sui lavori di costruzione";

che, riallacciandosi alle norme succitate, il capitolato d'offerta imponeva ai concorrenti di allegare la documentazione suddetta, rendendoli attenti che la mancata produzione di questi atti avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;

che qualche dubbio può sussistere in merito alla sufficienza dell'indicazione "dichiarazione commissione paritetica" contenuta nel capitolato; l'esigenza non è invero immediatamente riconducibile al requisito posto dall'art. 30 cpv. 4 RLCPubb;

che nessun dubbio può tuttavia sussistere in merito alla condizione che imponeva ai concorrenti di allegare all'offerta una "convenzione sicurezza sul lavoro"; a differenza della precedente, quest'esigenza era infatti chiaramente riconducibile all'art. 32 RLCPubb;

che, in concreto, la ricorrente ha omesso di allegare all'offerta sia la dichiarazione della commissione paritetica di categoria attestante il rispetto del CCL, sia la proposta di convenzione sulla sicurezza sul lavoro, richieste dal capitolato;

che omettendo di allegare questi documenti la ricorrente ha creato le premesse per la sua esclusione;

che per i motivi anzidetti la dichiarazione della commissione paritetica comprovante il pagamento dei contributi professionali dimostra soltanto che la ricorrente aderisce al CCL di categoria; non dimostra anche che lo rispetta;

che le considerazioni sviluppate dalla ricorrente in relazione al caso in cui l'offerta della vincitrice fosse risultata sensibilmente più cara delle altre sono irrilevanti; non spetta a questo tribunale stabilire come avrebbe dovuto procedere il committente in tale evenienza;

che il fatto che un dipendente della ricorrente frequenti il corso dell'ATMG per il conseguimento del brevetto di responsabile della sicurezza non soddisfa l'esigenza di allegare all'offerta una proposta di convenzione sulla sicurezza del lavoro; la circostanza dimostra soltanto che la ricorrente è consapevole dell'importanza di questa problematica;

che privo di rilievo è infine il fatto che lo Stato, nei suoi concorsi, ponga minori esigenze dal profilo della documentazione che i concorrenti devono allegare all'offerta; determinante ai fini del giudizio è unicamente il fatto che la ricorrente non ha risposto esaurientemente alle esigenze poste dal bando di concorso;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto siccome infondato;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 30, 32 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.-alla resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.164 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2002 52.2002.164 — Swissrulings