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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2002 52.2002.142

April 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·424 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00142  

Lugano 12 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di

__________  

contro  

1. la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;   2. la sentenza 3 aprile 2002 con cui il Tribunale ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, le istanze di interpretazione e rettifica, di revisione e di far luogo ad un esperimento di conciliazione inoltrate dall'insorgente al Tribunale medesimo con unico atto del 28 marzo avverso la sentenza 14 marzo 2002;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, con ricorso 11 aprile 2002 intitolato "Ricorso per denegata giustizia (art. 46 PAmm) tramite un esperimento di conciliazione (art. 17 PAmm)", __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro i giudicati indicati in ingresso, prolati da questo stesso Tribunale;

che dolendosi circa il contenuto manifestamente defatigatorio delle due predette sentenze, l'insorgente invita il Tribunale a promuovere un esperimento di conciliazione;

che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per la presentazione delle risposte;

considerato,                   in diritto

che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);

che, in concreto, le sentenze 14 marzo 2002 e 3 aprile 2002 del Tribunale amministrativo sono definitive, per cui non è data la possibilità di impugnarle con un rimedio di diritto ordinario, tantomeno da esperire dinanzi a questa stessa autorità;

che peraltro la richiesta di apertura di un esperimento di conciliazione è già stata esaminata e respinta da parte del Tribunale nella sentenza 3 aprile 2002, cui esso rinvia per amore di brevità;

che il ricorso 10 aprile 2002 dev'essere pertanto dichiarato irricevibile: fosse invece ricevibile, dovrebbe essere respinto siccome manifestamente infondato;

che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 17, 18, 28, 43, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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