Incarto n. 52.2002.00142
Lugano 12 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di
__________
contro
1. la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001; 2. la sentenza 3 aprile 2002 con cui il Tribunale ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, le istanze di interpretazione e rettifica, di revisione e di far luogo ad un esperimento di conciliazione inoltrate dall'insorgente al Tribunale medesimo con unico atto del 28 marzo avverso la sentenza 14 marzo 2002;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con ricorso 11 aprile 2002 intitolato "Ricorso per denegata giustizia (art. 46 PAmm) tramite un esperimento di conciliazione (art. 17 PAmm)", __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro i giudicati indicati in ingresso, prolati da questo stesso Tribunale;
che dolendosi circa il contenuto manifestamente defatigatorio delle due predette sentenze, l'insorgente invita il Tribunale a promuovere un esperimento di conciliazione;
che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per la presentazione delle risposte;
considerato, in diritto
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);
che, in concreto, le sentenze 14 marzo 2002 e 3 aprile 2002 del Tribunale amministrativo sono definitive, per cui non è data la possibilità di impugnarle con un rimedio di diritto ordinario, tantomeno da esperire dinanzi a questa stessa autorità;
che peraltro la richiesta di apertura di un esperimento di conciliazione è già stata esaminata e respinta da parte del Tribunale nella sentenza 3 aprile 2002, cui esso rinvia per amore di brevità;
che il ricorso 10 aprile 2002 dev'essere pertanto dichiarato irricevibile: fosse invece ricevibile, dovrebbe essere respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 17, 18, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario