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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.06.2002 52.2002.141

June 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,326 words·~7 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00141  

Lugano 3 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 aprile 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1255) che annulla il concorso indetto per la fornitura e la posa dell'impianto antincendio (__________) dell'__________ di __________;

viste le risposte:

-    17 aprile 2002 del Dipartimento finanze e economia, Sezione della logistica;

-    30 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    17 maggio 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'11 dicembre 2001 (FU n. __________/pag. __________) il Dipartimento economia e finanze (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa dell'impianto anticendio (__________) dell'__________, in corso di costruzione a __________.

Alla posizione 2, il capitolato riservava alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione delle opere oggetto del concorso qualora dalle verifiche effettuate fossero emerse "indicazioni contrarie ai suoi interessi finanziari o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati" (pos. 2). Alla posizione 16 esso stabiliva inoltre che la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti criteri: prezzo (50 %), termini (30 %), qualità (20 %).

                                  B.   Al concorso hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:

·         __________                                 fr.   98'958.80

·         __________                                 fr. 104'282.90

·         __________                                 fr. 124'330.45

·         __________                                 fr. 138'777.60

·         __________                                 fr. 145'197.30

·         __________                                 fr. 149'478.20

·         __________                                 fr. 153'930.00

·         __________                                 fr. 165'564.00

Valutate le offerte, l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) e l'ing. __________, consulente del committente, hanno ritenuto che le prime tre fossero da scartare perché mancanti della documentazione richiesta dal capitolato o comunque non conformi alle prescrizioni di gara.

Il 2 aprile 2000, l’ing. __________ ha comunicato alla Sezione logistica e degli stabili erariali (SLSE) di considerare insopportabile il maggior costo dell'offerta della __________ rispetto a quella della __________.

                                  C.   Preso atto del rapporto della SLSE, con decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso, limitandosi a rilevare che "tutte le offerte" risultavano scartate "per motivi tecnici e formali".

                                  D.   Contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente nega in sostanza che la sua offerta fosse da scartare. Inammissibili, siccome incomplete o difformi, sarebbero soltanto le offerte delle ditte che la precedevano in graduatoria.

La differenza di prezzo riscontrabile fra la sua offerta e la spesa preventivata dal committente non giustificherebbe inoltre l'annullamento della gara. Né giustificherebbe tale conclusione la sola differenza di prezzo che separa la sua offerta da quella della __________.

                                  E.   L'ULSA si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che l'offerta della __________ e quella della ditta __________ devono essere scartate perché incomplete o mancanti della documentazione richiesta a comprova del pagamento dei contributi sociali o delle imposte.

La SLSE osserva a sua volta come anche l'offerta della ditta __________ sia da estromettere, siccome priva della dichiarazione di omologazione richiesta dal capitolato. L'offerta della ricorrente, di per sé conforme, non entrerebbe comunque in considerazione perché troppo onerosa rispetto a quelle della __________ e delle altre due ditte che la precedono in graduatoria. Considerata l'urgenza, la SLSE non si oppone tuttavia all'accoglimento del ricorso.

La __________ si limita a rilevare di disporre dell'omologazione richiesta dal capitolato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante al concorso annullato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 34 LCPubb "in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute" (cpv. 1). "Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento" (cpv. 2).

La norma, analoga al § 32 DirCIAP, limita la libertà del committente di procedere ad un'aggiudicazione, permettendogli di prescindere da una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da farla apparire inesigibile, secondo le regole della buona fede. Con questa disposizione, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il principio della buona fede determina in capo ad esso nell'ambito dei rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).

A differenza della succitata disposizione di regolamento, l'art. 34 LCPubb non specifica i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura. Importanti possono essere considerati i motivi che il committente non poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso. Suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono inoltre tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare una ripetizione della gara compatibile con gli obblighi riconducibili al principio della buona fede, che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001 n. 41 pag. 169 seg.). Semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura.

2.2. Fondandosi su concetti generici ed indeterminati, la posizione del capitolato, che riserva al committente "la facoltà di non procedere all'aggiudicazione delle opere oggetto" del concorso, qualora "dalle verifiche effettuate" fossero emerse "indicazioni contrarie ai suoi interessi finanziari o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati", va interpretata ed applicata in conformità dell'art. 34 LCPubb.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha constatato che l'offerta della ricorrente (fr. 138'777.60) era leggermente (+ 6.5%) più onerosa del costo preventivato (fr. 130'000.--), ma sensibilmente (+ 40.2%) più cara dell'offerta della __________ (fr. 98'958.80). Preso atto che quest’ultima offerta non poteva entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione perché formalmente carente, il Governo ha quindi fatto capo alla clausola del capitolato che gli riservava la facoltà di prescindere dall'aggiudicazione, qualora dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse finanziario o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati.

La decisione non può essere condivisa.

La differenza, che intercorre fra il costo preventivato e quello dell'offerta inoltrata dalla __________, non è sicuramente di rilevanza tale da escludere che si possa ragionevolmente pretendere dal committente di procedere all'aggiudicazione. Nemmeno il resistente del resto sostiene che rappresenti un'indicazione "in contrasto con i crediti d’opera allocati".

Significativo è soltanto il divario che separa il prezzo dell’offerta della __________ dal prezzo indicato dall’offerta dell'insorgente. Nemmeno questa circostanza, considerata come elemento di giudizio a sé stante, costituisce tuttavia un motivo sufficiente per giustificare l'annullamento del concorso. Il prezzo, stando al bando di concorso, costituisce in effetti soltanto un elemento di valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione. Dalla semplice differenza di prezzo tra le due offerte non possono quindi essere tratte conclusioni decisive in punto ai vantaggi che procurano al committente. Soltanto un confronto approfondito, esperito in base ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso, permette invero di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sull'esistenza di motivi talmente importanti da giustificare una ripetizione della gara.

Non avendo, in concreto, il committente esperito questa valutazione, non si può pertanto affermare con la dovuta certezza che il minor prezzo dell'offerta della __________ costituisca un motivo sufficiente per fondare la decisione impugnata.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il provvedimento impugnato siccome lesivo del diritto e rinviando gli atti al committente per nuova decisione.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1255) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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