Incarto n. 52.2002.00014
Lugano 24 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2001, no. 018/2001, della Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
considerato che con osservazioni 15 gennaio 2001 la Commissione di vigilanza LEPIC ha dichiarato che:
"si prende atto dei motivi per i quali il ricorrente non ha dato seguito alla produzione entro i termini dei documenti previsti dalla legge. Stranamente il ricorrente è l'unica impresa nel Cantone Ticino a non avere ricevuto la diffida del 15 maggio 2001, inviata per altro con lettera semplice come previsto dalle misure di risparmio previste dal Cantone. Del resto la circostanza non stupisce visto che anche nel 1999 egli pretendeva di non aver ricevuto nulla da parte della Commissione. Ma tant'è, si prende atto che tutte le comunicazioni all'interessato dovranno essere inviate per lettera raccomandata. Pur non condividendo i motivi del ricorso, l'infrazione non è sanata per il solo fatto di avere presentato 9 mesi dopo la documentazione, la Commissione ha deciso di annullare la sanzione inflitta alla così come risulta dalla decisione allegata.";
ritenuto che nulla osta all'accoglimento del ricorso;
rilevato che il ricorrente si è avvalso del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è accolto.
E' pertanto annullata la querelata decisione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato rifonderà l'importo di fr. 200.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Il presidente Del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario