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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.134

April 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·794 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00134  

Lugano 3 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sulle istanze  28 marzo 2002 di

__________  

contro  

la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, con sentenza 14 marzo 2002, questo tribunale ha respinto il ricorso inoltrato l'8/9 gennaio 2002 da __________ contro la decisione 5 dicembre 2001 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il gravame presentato dallo stesso avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;

che, mediante un unico atto, il 28 marzo 2002 __________ ha inoltrato al tribunale un'istanza di interpretazione e rettifica, un'istanza di revisione e un'istanza di far luogo ad un esperimento di conciliazione;

che, attraverso tale atto l'istante, che ha domandato di essere sentito oralmente, ha chiesto l'annullamento della sentenza 14 marzo 2002 del tribunale, l'annullamento della decisione 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato e la retrocessione degli atti a quest'ultima autorità "con l'invito ad aprire un esperimento di conciliazione che possa sfociare nella procedura di cui all'art. 299 LT", infine l'annullamento della fattura 25 marzo 2002 del tribunale concernente l'incasso della tassa di giustizia emessa nei suoi confronti nella sentenza 14 marzo 2002;

che, circa gli argomenti addotti a sostegno delle singole istanze si dirà, per quanto necessario, in diritto;

che il tribunale non ha proceduto all'intimazione della memoria per la presentazione delle risposte;

considerato,                   in diritto

che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);

che tale principio può essere applicato anche alle istanze inammissibili o manifestamente infondate;

che il tribunale non accede, preliminarmente, alla richiesta dell'istante di essere sentito oralmente: il diritto di essere sentito, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., non si estende in principio - anche a questa pretesa;

che quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui od oscuri o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'autorità - a richiesta scritta di una delle parti - li interpreta o rettifica (art. 40 PAmm);

che, in concreto, il dispositivo della sentenza 14 marzo 2002 era perfettamente chiaro ("1. Il ricorso è respinto; 2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'insorgente"): non sono pertanto minimamente date le premesse per procedere alla sua interpretazione o rettifica;

che, verificandosi talune ipotesi, contro le decisioni è dato il rimedio della revisione (art. 35 segg. PAmm);

che, in concreto, l'istante asserisce, genericamente, che il tribunale non abbia apprezzato, per inavvertenza, i fatti rilevanti che risultano dagli atti, come ad esempio il suo ricorso per denegata e ritardata giustizia inoltrato il 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato contro "il complotto di denegata e ritardata giustizia" organizzato dalla cancelleria dello Stato, dal municipio di __________, dalla sezione degli enti locali e dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato stesso (ipotesi contemplata all'art. 35 lett. b PAmm);

che, per contro, nel contestato giudizio 14 marzo 2002 il tribunale ha apprezzato tutti i fatti rilevanti ai fini dell'emissione del giudizio, ivi compreso il ricorso appena citato, concludendo che le domande formulate dal ricorrente erano tutte irricevibili;

che, l'istanza per l'apertura di un esperimento di conciliazione è d'acchito irricevibile, dal momento che, dovendosi respingere le due precedenti domande, non sussiste alcun procedimento amministrativo in atto dinanzi a questo tribunale, entro cui il tribunale - e non l'istante - possa eventualmente far luogo ad un tentativo di conciliazione (art. 17 PAmm): inoltre, com'è stato spiegato nella sentenza 14 marzo u.s., la conciliazione concerne un oggetto (determinazione e riscossione dell'imposta comunale) sul quale il tribunale non ha alcuna competenza;

che, da ultimo, nemmeno può essere ascoltata, in quanto irricevibile (nella misura in cui ha una portata propria rispetto alla domanda di revisione), la richiesta di annullamento della fattura 25 marzo 2002 del tribunale concernente l'incasso della tassa di giustizia emessa nei confronti dell'istante nella sentenza 14 marzo 2002, essendo quest'ultima definitiva;

che per i motivi che precedono le istanze 28 maggio 2002 devono essere respinte, nella misura in cui sono ricevibili, in quanto manifestamente infondate;

che la tassa di decisione dev'essere posta a carico dell'istante (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 17, 18, 28, 35, 40, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui sono ricevibili, le istanze sono respinte.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'istante.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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