Incarto n. 52.2002.00132
Lugano 7 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 di
__________ __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 marzo 2002 con cui il municipio di ______ ha: (a) escluso il consorzio formato dalle ricorrenti e dalla __________ dalla gara indetta per l’aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative al consolidamento delle frane sotto il paese, e (b) deliberato la commessa al consorzio formato dalle ditte __________ / __________;
viste le risposte:
- 10 aprile 2002 del municipio di ______;
- 12 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
preso atto che il consorzio __________ / __________ non ha presentato osservazioni nel termine assegnatogli;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 novembre 2001 il comune di ______ ha indetto un pubblico concorso per l’aggiudicazione delle opere da impresario costruttore occorrenti per consolidare il terreno instabile sotto il paese (FU n. __________, pag. __________ seg.). Il bando indicava che i concorrenti potevano costituirsi in consorzio. Il capitolato e modulo d’offerta ribadiva a sua volta che era ammesso il consorzio "fra più imprenditori che adempiono le condizioni del presente appalto" (pos. R 392.100).
Ai concorrenti era chiesto di allegare all’offerta "le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge:
· AVS / AI / IPG
· Assicurazione SUVA
· Cassa pensione LPP
· Cassa malati
· Contributi professionali
· Imposte alla fonte" (pos. 321.100).
B. Al concorso hanno preso parte 13 ditte, fra cui le imprese di costruzione qui ricorrenti, che per l’occasione si sono costituite in consorzio con la __________, ditta specializzata in lavori forestali.
C. Il 20 novembre 2001 la Sezione forestale (SFo) ha espresso preavviso favorevole all’offerta inoltrata dal consorzio formato dalle ditte __________ + __________, proponendo nel contempo al municipio di escludere dell’aggiudicazione l’offerta inoltrata dal consorzio costituito dalle ditte qui ricorrenti assieme alla __________, “perché:
· non aveva allegato la dichiarazione attestante il rispetto del CCL di categoria arti e mestieri inerente la commessa secondo l’art. 25 lett. c LCPubb e 30 cpv. 4 RLCPubb;
· non aveva allegato la dichiarazione per garantire la sicurezza e la tutela della salute secondo l’art. 32 RLCPubb;
· la ditta __________, membro del consorzio, non rispettava il requisito dell’art. 27 cpv. 1 RLCPubb secondo l’art. 23 cpv. 3 LCPubb”.
Facendo proprio il preavviso della SFo, il 5 marzo 2002 il municipio ha estromesso dalla gara il consorzio formato dalle ditte __________, __________ ed __________, aggiudicando i lavori al consorzio __________.
D. Contro questa decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le ditte __________ ed __________, chiedendone l’annullamento.
Le ricorrenti contestano anzitutto la decisione di escluderle dalla gara in considerazione della partecipazione della __________ al consorzio. Al riguardo osservano di essersi consorziate con questa ditta al precipuo scopo di eseguire correttamente i lavori di disboscamento previsti dal capitolato.
Altrettanto ingiustificata sarebbe l’esclusione nella misura in cui si riferisce alla mancata produzione delle dichiarazioni di cui agli art. 30 cpv. 4 e 32 RLCPubb. Queste dichiarazioni, rilevano non erano richieste né dal capitolato, né dall’avviso che il Dipartimento del territorio aveva pubblicato a suo tempo sul FU al fine di rendere attenti i concorrenti in merito alla documentazione che doveva essere prodotta con l’offerta.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA), che contesta le tesi delle ricorrenti con argomenti, che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si limita invece a rievocare la fattispecie, astenendosi da una presa di posizione formale.
Il consorzio __________ ha dal canto suo rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile alla fattispecie in considerazione della natura della commessa e dei valori in discussione.
2. Alle ricorrenti va invece negata la legittimazione attiva a contestare l’esclusione dell’offerta inoltrata dal consorzio che avevano costituito assieme alla __________.
Avendo partecipato al concorso assieme a questa ditta, le ricorrenti rientrano indubitabilmente in quella limitata e qualificata cerchia di persone che appaiono legate alla decisione impugnata da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, atto a contraddistinguere la loro situazione da quella degli altri membri della collettività. Il riconoscimento della potestà ricorsuale presuppone tuttavia anche che il ricorrente sia portatore di un interesse personale, diretto, pratico ed attuale a dolersi della decisione censurata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca e che l'impugnativa intende rimuovere. Condizione, questa, che in concreto non è soddisfatta, poiché la rinuncia della __________ ad impugnare il provvedimento di estromissione dalla gara ha tolto qualsiasi utilità pratica all'interesse vantato dalle ricorrenti in ordine al suo annullamento, non potendo in nessun caso l'offerta presentata dal consorzio entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione (DTF 120 Ib 387 consid. 4 c e rimandi). Essendosi le tre ditte costituite in società semplice (art. 530 CO) per partecipare alla gara, l'accettazione, da parte di un'associata, del provvedimento con cui il committente esclude l'offerta inoltrata equivale a defezione, ossia a modifica sostanziale dell'identità del concorrente. Atto, questo, che preclude irrimediabilmente alle altre consorziate qualsiasi possibilità di postulare che la commessa venga aggiudicata in loro favore.
3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile.
La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario