Incarto n. 52.2002.00131
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 della
__________
contro
la decisione 20 marzo 2002 (n. 1248) del Consiglio di Stato, che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione nel concorso indetto per le opere da pittore occorrenti al __________ dell'__________ di __________;
viste le risposte:
- 24 aprile 2002 della __________;
- 25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
- 26 aprile 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) un pubblico concorso assoggettato alla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da pittore occorrenti all'__________ - __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________);
che alla posizione 3.2. il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti tributi di legge:
· AVS/AI/IPG
· SUVA o istituto analogo
· Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
· Cassa pensione LPP
· Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)
· Imposte alla fonte
· Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato
precisando che la mancata produzione anche di un solo documento avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che al concorso hanno preso parte 14 ditte, fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 93'489.85;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________, scartando l'offerta della ricorrente, che aveva omesso di produrre la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali;
che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale di essere "reintegrata nel suo diritto di partecipazione al concorso"; in via subordinata postula invece l'annullamento dell'aggiudicazione;
che l'insorgente sostiene di aver prodotto tutti i documenti richiesti dal capitolato; contesta inoltre la valutazione dell'offerta vincente operata dall'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) sulla base dei criteri di aggiudicazione;
che il ricorso è avversato dall'ULSA e dalla __________ con argomenti che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato l'ha esclusa dall'aggiudicazione; potrà essere ammessa a contestare la delibera soltanto se la sua estromissione risulterà ingiustificata;
che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, "all'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
- AVS/AI/IPG;
- SUVA o istituto analogo
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensione (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.";
che di identico tenore è la clausola 3.2 del capitolato d'appalto;
che la clausola succitata avvertiva inoltre i concorrenti che "la mancata presentazione con l'offerta, anche di un solo documento richiesto" avrebbe comportato "l'immediata esclusione della stessa dal concorso";
che la ricorrente, contrariamente a quanto sostiene, ha omesso di presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali;
che perfettamente conforme al diritto ed alle condizioni di gara appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di escluderla dal concorso;
che una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile disattenzione della succitata clausola del capitolato, che la ricorrente ha omesso di contestare quando ne ha avuto l'occasione;
che, resistendo l'esclusione alle critiche dell'insorgente, non mette conto di esaminare la legittimità della delibera;
che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario