Incarto n. 52.2002.00130
Lugano 7 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 della
__________
contro
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1249) che delibera alla __________ le opere da lattoniere e impermeabilizzazione con manti sintetici del tetto piano, blocco C, del __________ di __________;
viste le risposte:
- 25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
- 26 aprile 2002 della Sezione della logistica;
preso atto che la __________ non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per le opere da lattoniere e impermeabilizzazione con manti sintetici del tetto piano, blocco C, del __________ (cfr. FU __________ pag. __________ seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare "le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 CIAP e più precisamente:
· AVS/AI/IPG;
· SUVA (INSAI o Istituto analogo);
· Cassa pensione LPP con indicato il numero degli operai assicurati;
· Cassa malattia con indicato il numero degli operai assicurati;
· Contributi professionali (associazione, commissione paritetica o sindacato) con dichiarazione della Commissione paritetica o associazione padronale sul numero dei dipendenti della ditta concorrente."
B. Il 19 novembre 2001 la ditta __________ di __________ ha inoltrato un’offerta di fr. 97'485.80, alla quale ha allegato:
· una dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datata 20 settembre 2001, attestante il pagamento dei contributi paritetici AVS sino al 30 giugno 2001;
· una dichiarazione del 20 settembre 2001 della SUVA, attestante il pagamento dei premi scaduti entro il 30 settembre 2001;
· una dichiarazione di data 24 settembre 2001 della __________, attestante il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2000;
· una dichiarazione dell'8 maggio 2001 della __________, certificante il paga-mento dei premi sino al 31 dicembre 2000;
· una dichiarazione in lingua tedesca, datata 30 marzo 2001, dell'Associazione svizzera dei lattonieri e copritetto, attestante l'affiliazione della ditta __________, l'assoggettamento della stessa al CCL e la partecipazione al finanziamento di un fondo paritetico.
C. Con decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato le opere messe a concorso alla ditta __________, scartando l'offerta della ditta __________ "ai sensi del § 23 lett. a/c DirCIAP" ed in quanto sprovvista delle "dichiarazioni della Commissione paritetica".
D. Contro la predetta delibera, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata quale miglior offerente.
La ricorrente rileva in sostanza di aver prodotto tutte le dichiarazioni richieste dal capitolato. L'autorità cantonale sarebbe incorsa in un errore nell'accertamento dei fatti rilevanti.
E. All'accoglimento dei ricorsi si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), osservando che l'offerta della ricorrente è stata scartata perché le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia e dei contributi LPP si riferivano all'anno 2000. Inoltre, perché la ricorrente non avrebbe dimostrato di rispettare il CCL, presentando la dichiarazione della relativa Commissione paritetica cantonale.
La __________ non ha presentato osservazioni, mentre la Sezione della logistica si è rimessa alle osservazioni inoltrate dall'ULSA.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare la decisione di scartare l'offerta che aveva inoltrato. In caso di accoglimento di questa censura sarà abilitata ad impugnare anche la delibera.
Con questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. A norma del § 21 DirCIAP, l'offerta completa dev'essere inoltrata per iscritto o brevi manu, nel termine fissato al servizio indicato dal bando di concorso. Fatta riserva della correzione di errori evidenti, quali errori aritmetici o d'ortografia (§ 24), dopo la scadenza del termine per inoltrarla, l'offerta non può più essere modificata.
Di principio, le offerte incomplete vanno quindi estromesse dalla gara. Privo di rilievo è il fatto che il § 23 DirCIAP non menzioni l'incompletezza dell'offerta fra i motivi di esclusione. Questa norma è infatti di natura meramente esemplificativa.
Incomplete e quindi da escludere dall’aggiudicazione sono le offerte che non sono compilate in modo esaustivo in ogni loro parte o che sono prive della documentazione obbligatoriamente prescritta dagli atti del concorso (capitolato, modulo d'offerta, condizioni di gara).
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta "le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 c DirCIAP". La prescrizione di gara specificava in dettaglio quali fossero i contributi in questione, ma ometteva di fornire indicazioni temporali che precisassero la data sino alla quale il pagamento doveva essere documentato.
3.2. La ricorrente ha allegato alla sua offerta una serie di dichiarazioni di enti previdenziali, che attestavano l'avvenuto pagamento dei contributi sociali menzionati dal capitolato d'appalto.
Essa ha in particolare allegato le attestazioni relative al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG (sino al 30 giugno 2001), SUVA (sino al 30 settembre 2001), LPP e CMal (sino alla fine del 2000) e professionali.
3.3. Il Consiglio di Stato ha scartato l’offerta inoltrata dalla ricorrente, ritenendo anzitutto che le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (CMal) e dei contributi LPP sino alla fine del 2000 non fossero abbastanza aggiornate (cfr. risposta ULSA).
A torto, tuttavia perché le prescrizioni di gara non fissavano alcun limite temporale sino al quale il pagamento dei contributi in questione doveva essere dimostrato. Né tale limite può essere dedotto dall'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, inapplicabile ai concorsi retti dal CIAP almeno sintanto che non viene eventualmente richiamato da parte del capitolato d'appalto.
Le dichiarazioni allegate alle offerte estromesse dalla gara si riferiscono d'altra parte a periodi di computo che nel silenzio della legge ed in assenza di prescrizioni del capitolato - la ricorrente poteva in buona fede ritenere sufficientemente vicini nel tempo da risultare idonei a documentare la sua puntualità nel pagamento dei rispettivi contributi. Non contemplando il CIAP e le direttive d'esecuzione una disposizione analoga all'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, che definisca concretamente i limiti temporali di simili attestazioni ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso, il committente non poteva pretendere che i concorrenti presentassero dichiarazioni aggiornate all'ultimo trimestre. Le carenze del capitolato gli imponevano di far uso di una ragionevole tolleranza, ammettendo anche offerte corredate da dichiarazioni riferite a periodi di computo meno recenti. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che l’ammontare di certi contributi viene fissato in via definitiva soltanto dopo la chiusura dei conti annuali.
Ne discende che l'esclusione della ricorrente dalla gara per omessa produzione delle attestazioni comprovanti il pagamento dei premi dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e dei contributi LPP non può essere tutelata perché lesiva del diritto.
3.4. Analoghe considerazioni valgono per la mancata produzione delle dichiarazioni della Commissione paritetica, addotta dal Consiglio di Stato quale secondo motivo per giustificare l’esclusione della ricorrente. Motivo, che - come ha precisato l'ULSA in sede di risposta al ricorso - consisterebbe nell'omessa produzione della dichiarazione della commissione paritetica cantonale attestante il rispetto del CCL.
La formulazione, assai vaga, della dichiarazione effettivamente richiesta dal capitolato, che si limitava ad esigere una non meglio precisata "dichiarazione della Commissione paritetica o associazione padronale sul numero dei dipendenti della ditta concorrente" non permette di considerare insufficiente la dichiarazione dell'Associazione svizzera dei lattonieri e copritetto, allegata dalla ricorrente all’offerta. Oltre all'affiliazione della ricorrente all'associazione padronale di categoria, questa dichiarazione attestava infatti l'assoggettamento della stessa al CCL e la partecipazione al finanziamento di un fondo paritetico interessante datori di lavoro e dipendenti del ramo.
Per esigere la produzione di certificazioni più specifiche, in modo da poter escludere dalla gara i concorrenti che non si attenevano a questa condizione, il committente avrebbe dovuto essere ben più preciso e formulare il relativo requisito in termini assai meno sommari e generici. Non può chiamare i concorrenti a scontare le conseguenze della sua negligenza.
Anche da questo profilo, la decisione non può pertanto essere tutelata.
4. Nella misura in cui postula l'annullamento della decisione con cui il Consiglio di Stato ha estromesso la ricorrente dalla gara ed ha deliberato le opere alla ditta __________, il ricorso va quindi accolto. La richiesta di aggiudicazione da parte di questo tribunale va invece disattesa, poiché l’offerta della ricorrente non è stata valutata e confrontata con quella dell’aggiudicataria. Gli atti vanno pertanto rinviati al committente affinché renda una nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste in gara.
5. Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 21 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1249) è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario