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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.03.2002 52.2002.125

March 26, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·350 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00125  

Lugano 26 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  11 marzo 2002 della

__________  

contro  

il verbale 26 gennaio 2002 relativo all'apertura delle offerte presentate nell'ambito del concorso per opere da gessatore indetto dalla Fondazione __________ di __________;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                         che il 18 gennaio 2002 la Fondazione __________ di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per le opere da gessatore occorrenti nell'ambito della ristrutturazione dell'istituto di cui è proprietaria in quel comune (FU n. __________, pag. __________);

che le offerte dovevano pervenire alla committente entro le 14.00 di martedì 26 gennaio 2002;

che al concorso ha partecipato anche la ricorrente __________;

che la relativa offerta, stando alle dichiarazioni del buralista postale, è stata depositata nella casella postale della committente il 26 gennaio 2002 attorno alle 07.30;

che le offerte pervenute sono state aperte lo stesso giorno;

che il verbale d'apertura menziona l'offerta inoltrata dalla ricorrente senza tuttavia specificarne l'ammontare;

che la fondazione, stando alla dichiarazione del buralista postale, ha infatti ritirato l'offerta soltanto il giorno seguente;

che contro il verbale d'apertura la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di essere annoverata fra i concorrenti;

che il 20 marzo 2002 il Governo ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

che, ammesse la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa, va rilevato che il verbale d'apertura non costituisce una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb);

che impugnabile è soltanto la decisione con cui la fondazione committente dichiarerà semmai tardiva l'offerta presentata dalla __________;

che il ricorso va quindi dichiarato improponibile;

che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

visti gli art. 2, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è improponibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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