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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.2002 52.2002.123

May 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,323 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00123  

Lugano 29 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  21 marzo 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 7 marzo 2002 con cui la Casa di riposo __________ di __________ delibera alla ditta __________ le opere da sottofondi relative alla ristrutturazione dell'omonimo stabilimento a __________;

viste le risposte:

-      2 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    17 aprile 2002 della Casa di riposo __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 19 ottobre 2001 la Casa di riposo __________ di __________ (__________) ha indetto un pubblico concorso per le opere da sottofondi relative alla ristrutturazione generale dell'omonima casa per anziani situata in quel comune. Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione:

- aspetto economico              50%

- termini                                  30%

- qualità delle prestazioni       20%

Alla posizione 191.112, "termini", il capitolato chiedeva in particolare ai concorrenti di indicare il numero di operai che sarebbero stati impiegati sul cantiere al fine di ultimare tutti i lavori entro il termine (31 maggio 2002) stabilito dalla posizione 311.410.

                                  B.   Al concorso hanno preso parte diverse ditte, fra cui la __________ con un'offerta di fr. 45'993.10 e la __________ con un'offerta di fr. 45'184.45. La __________ ha previsto di impiegare un capo operaio, due operai qualificati ed un aiuto operaio. La __________ ha invece indicato che avrebbe impiegato sul cantiere un capo operaio, da uno a due fresatori (lisciatori) e da uno a due aiuti fresatori (pompisti).

                                  C.   Esaminate le offerte, il 7 marzo 2002 la __________ ha attribuito alle offerte suddette i seguenti punteggi:

prezzo

Termini

qualità

totale

__________

45.35

24.00

20.00

89.35

__________

50.00

18.00

20.00

88.00

Il criterio "termini" è stato valutato sulla base di una classifica elaborata tenendo conto della manodopera indicata dai singoli concorrenti, assegnando 6 x 1.5 punti al capo operaio, 4 x 1.5 punti all'operaio e 2 x 1.5 punti all'aiuto operaio, ritenuto un massimo di 30 punti.

Fondandosi su queste risultanze la __________ ha quindi deliberato i lavori alla __________.

                                  D.   Contro la predetta determinazione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in particolare il punteggio assegnatole al criterio "termini", rimproverando alla committente di aver tenuto conto del numero minimo e non del numero massimo di dipendenti che ha indicato di voler impiegare sul cantiere.

                                  E.   In risposta al ricorso, la __________ ha manifestato l'intenzione di procedere ad una nuova aggiudicazione a favore della __________.

L'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) si è invece rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre la __________ non ha presentato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile in considerazione del fatto che la commessa si inserisce nel quadro di un intervento al quale lo Stato partecipa con un sussidio superiore ad un milione (art. 2 cpv. 1 LCPubb). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dalla __________. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 32 LCPubb cpv. 1 il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

Al fine di essere in grado di valutare correttamente i criteri di aggiudicazione indicati dalla documentazione di gara, il committente deve necessariamente sollecitare i concorrenti a fornire le informazioni pertinenti. Non basta, ad esempio, indicare che l'offerta verrà valutata anche dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio, sollecitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari. In un concorso per la fornitura di merci, ad esempio, il committente che prevede di valutare le offerte in base alla qualità del prodotto da fornire dovrà pertanto indicare le caratteristiche alle quali attribuisce rilevanza (p.es. peso, resistenza termica o meccanica, impermeabilità, flessibilità, ecc.), chiedendo ai concorrenti di fornirgli i dati necessari per esprimere un giudizio quanto più possibile oggettivo, che permetta di confrontare effettivamente le offerte inoltrate.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, la ricorrente contesta anzitutto i fattori utilizzati dalla __________ per valutare il criterio d'aggiudicazione dei "termini".

A torto, tuttavia, poiché il committente aveva chiaramente indicato in sede di capitolato che questo criterio sarebbe stato valutato in funzione del quantitativo di manodopera che la ditta concorrente avrebbe impiegato sul cantiere. Parametro, questo, che permette al committente di esprimere un giudizio dotato di una parvenza di oggettività in punto al rispetto delle scadenze prestabilite dal programma dei lavori da parte dei singoli concorrenti.

3.2. Resta da verificare il fondamento delle censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla valutazione operata dalla committente in base ai punteggi unitari menzionati in narrativa.

Ai fini del calcolo di questo parametro, la __________ ha preso in considerazione il numero minimo di dipendenti che la __________ ha indicato di voler impiegare sul cantiere. Secondo quest'ultima il calcolo avrebbe invece dovuto basarsi sul numero massimo di dipendenti prospettato.

Il capitolato si limitava a chiedere ai concorrenti di indicare il numero di dipendenti che essi prevedevano di impiegare sul cantiere. Non chiedeva di indicare né un minimo, né un massimo. Chiedeva soltanto di quantificare la manodopera che i concorrenti erano in grado di mettere a disposizione e si impegnavano ad impiegare sul cantiere per terminare i lavori nei tempi prestabiliti. L'indicazione di un quantitativo compreso tra un minimo ed un massimo è da ricondurre ad un'iniziativa assunta autonomamente dalla ricorrente.

Orbene, ammesso che il numero inferiore corrisponda all'impegno minimo, non è chiaro se il massimo sia da intendere come un impegno da modulare in funzione delle esigenze della committente, in particolare dell'urgenza di concludere i lavori, o se invece sia da relativizzare in base alla disponibilità di personale della ricorrente. Di fronte a questo momento d'incertezza, non appare lesiva del diritto la decisione della __________ di fondarsi sul numero minimo di dipendenti prospettato dalla ricorrente per l'esecuzione dei lavori in oggetto. In base alle regole della buona fede, nulla impediva alla committente di ritenere che l'insorgente si assumesse l'impegno di mettere a disposizione almeno il numero minimo di dipendenti indicato, riservandosi di impiegarne un numero maggiore a seconda della sua disponibilità di manodopera al momento dell'esecuzione dei lavori. Con tutte le riserve che si possono esprimere in merito alla concludenza di questo parametro ai fini della valutazione del criterio d'aggiudicazione concernente il rispetto delle scadenze, la capacità operativa e la puntualità della ricorrente potevano essere valutate in base al numero minimo di dipendenti che essa si impegnava a mettere a disposizione per portare a compimento i lavori nei termini indicati dal capitolato. Non dovevano necessariamente essere giudicate in base al numero massimo di dipendenti che la ricorrente si riservava di impiegare sul cantiere.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non potendosi ravvisare nella risposta della __________ una formale adesione al ricorso (art. 50 PAmm) e non potendosi d'altro canto ammettere che la committente proceda ad una nuova delibera nelle more del giudizio, il ricorso va respinto, confermando il controverso provvedimento siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è carico della ricorrente.

Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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