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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.113

March 4, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,602 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00113  

Lugano 4 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di

__________  

contro  

la risoluzione 27 febbraio 2002 (n. 927) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione 20 settembre 2001 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di cancellare la demarcazione dei posteggi privati situati su via __________ presso l'intersezione con via __________;

viste le risposte:

-    27 marzo 2002 del municipio di __________;

-     2 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione, Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;

-    9 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che via __________ e via __________ a __________ sono due strade comunali senza uscita con traffico limitato dal segnale di divieto generale di circolazione, con eccezioni per il servizio a domicilio;

                                         che la precedenza tra le due strade non è regolamentata mediante segnaletica;

                                         che __________, domiciliato a __________, è proprietario del mappale n. __________ di __________ sul quale (sub. d) sono tracciati diversi posteggi perpendicolarmente all'asse stradale di via __________ presso l'intersezione con via __________;

                                         che il 9 giugno 1994 il municipio di __________ ha inoltrato all'Ufficio permessi del Dipartimento delle istituzioni (UP) una richiesta, volta a regolamentare a titolo sperimentale durante un anno, la precedenza tra via __________ e via __________ con la demarcazione di una linea di margine lungo quest'ultima strada in corrispondenza dei 5 parcheggi allora esistenti sul fondo del ricorrente;

                                         che con decisione 23 giugno 1994, il dipartimento ha approvato soltanto la linea di margine allo scopo di evidenziare la precedenza da destra delle due strade, in seguito mai realizzata;

                                         che il 7 dicembre 2000 la Polizia comunale ha segnalato al municipio che nel corso del mese precedente il ricorrente aveva ampliato la superficie dei propri parcheggi per le esigenze di alcuni inquilini demarcando 4 posti auto, uno dei quali invadeva parzialmente la linea di bordo di via __________ e ostacolava in tal modo il transito veicolare (larghezza dell'accesso limitata a m 4.35 rispetto ai m 5 previsti dalle norme tecniche VSS);

                                         che fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 21 dicembre 2000 il municipio ha ordinato a __________ di ripristinare, entro il 31 gennaio 2001, la demarcazione dei posteggi al fine di rispettare la decisione dell'UP del 23 giugno 1994 (art. 107, 145 LOC e 25 RLOC);

                                         che la decisione, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, non è stata impugnata;

                                         che con scritto 29 dicembre 2000, __________ ha chiesto al municipio di __________ di indire un incontro con il tecnico comunale al fine di delimitare la propria area privata sulla quale tracciare i propri parcheggi;

                                         che a seguito dell'incontro svoltosi il 22 gennaio 2001, i rappresentanti del comune hanno deciso di raccogliere il parere della Sezione esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio, autorità di sorveglianza giusta gli art. 104 cpv. 2 e 105 LCStr;

                                         che il 31 gennaio 2001 due abitanti di via __________ si sono rivolti al municipio per informarlo dei pericoli e delle difficoltà di manovra causata dai posteggi tracciati abusivamente da __________;

                                         che con decisione 13 aprile 2001, fondata sugli art. 101 cpv. 2, 105 cpv. 1 e 2 OSStr, la Sezione esercizio e manutenzione ha invitato il municipio di __________ a ordinare al ricorrente di sopprimere le demarcazioni dei parcheggi e di presentare un'istanza per una loro nuova disposizione che rispettasse le norme VSS;

                                         che, secondo l'autorità dipartimentale, nemmeno la situazione precedente il mese di novembre 2000 poteva essere ripristinata, perché gli stalli non rispettavano la profondità minima di 5 metri: in base alle norme VSS potevano stazionare sull'area privata al massimo due autoveicoli disposti in senso longitudinale;

                                         che dopo vicissitudini che qui non occorre evocare, il 26/27 luglio 2001 la Sezione esercizio e manutenzione ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni del 13 aprile 2001, invitando nuovamente il municipio a ordinare a __________ di sopprimere i 4 posteggi entro 15 giorni e a presentare un'istanza per la realizzazione di due posti auto sull'area privata ("variante 2");

                                         che per illustrare in dettaglio il preavviso del cantone, il 28 agosto 2001 il municipio ha indetto un incontro con il ricorrente, svoltosi il 13 settembre successivo;

                                         che in quell'occasione __________ si è dichiarato disposto a sopprimere la demarcazione realizzata abusivamente e a valutare se posare una delimitazione a confine con via __________;

                                         che riferendosi a tale incontro, il 20 settembre 2001 il municipio di __________ ha quindi trasmesso a __________ copia del preavviso dipartimentale e lo ha sollecitato a sopprimere le demarcazioni entro il 31 dicembre 2001; nel contempo, lo ha informato di aver inoltrato al dipartimento una domanda volta a modificare la segnaletica orizzontale;

                                         che l'11 ottobre 2001 la Sezione esercizio e manutenzione ha respinto l'istanza del comune di __________ volta a demarcare una linea di margine all'imbocco di via __________, rilevando che le norme VSS 640 850 vietano di tracciare delimitazioni laterali alla carreggiata all'interno delle località;

                                         che con "reclamo" 22 ottobre 2001 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di occuparsi del caso, affermando che voleva rispettare la decisione del municipio del 20 settembre precedente, "alla sola condizione che tutte le modifiche apportate alle proprietà di questo nucleo dopo l'introduzione del PPN vengano completamente riesaminate e, nel caso di non conformità con le regole contemplate nella stessa legge, venga applicato il medesimo parametro con cui questo caso è stato trattato dal municipio di __________ ";

                                         che con giudizio 27 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto in ordine l'atto interposto da __________;

                                         che dopo aver considerato il "reclamo" quale ricorso, l'Esecutivo cantonale lo ha dichiarato intempestivo perché inoltrato oltre il termine di 15 giorni;

                                         che il Governo ha rilevato come la mancata indicazione dei mezzi e dei termini ricorsuali della decisione impugnata non potesse giovare all'insorgente, il quale avrebbe dovuto conoscerli tramite la precedente decisione municipale del 21 dicembre 2000;

                                         che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché entri nel merito della vertenza;

                                         che il ricorrente contesta che l'atto del 20 settembre 2001 debba essere considerato decisione, sostenendo che l'autorità comunale lo aveva semplicemente invitato a sopprimere la demarcazione dei posteggi;

                                         che l'insorgente rileva pure che la missiva era stata spedita per posta semplice e non indicava nemmeno i mezzi e i termini di impugnazione;

                                         che, in ogni caso, egli adduce di aver inoltrato il reclamo al Consiglio di Stato solo a titolo cautelativo;

                                         che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la Sezione esercizio e manutenzione senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 106 cpv. 2 LCStr e dal combinato agli art. 5 cifra 4 e 10 cpv. 2 LALCStr;

                                         che il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm);

                                         che l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 200);

                                         che per costante giurisprudenza non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 35 B IIc e rif.);

                                         che la decisione 21 dicembre 2000 con la quale il municipio ha ordinato a __________ di ripristinare entro il 31 gennaio 2001 la demarcazione "nei modi autorizzati" è cresciuta in giudicato;

                                         che il 29 dicembre 2000 __________ non ha impugnato la predetta decisione, ma si è rivolto al municipio chiedendogli di indire un incontro al fine di delimitare la propria area privata su cui demarcare i parcheggi;

                                         che a seguito della richiesta e in attesa che il municipio gli precisasse che cosa potesse realizzare sulla scorta del parere della Sezione esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio, il ricorrente non ha dato seguito all'ordine impostogli;

                                         che informando il 20 settembre 2001 __________ del parere del dipartimento e invitandolo a sopprimere le demarcazioni entro il 31 dicembre 2001, il municipio si è sostanzialmente limitato ad assegnare all'insorgente una nuova scadenza;

                                         che l'atto costituiva quindi una semplice diffida non impugnabile;

                                         che finanche il municipio ha osservato che lo scritto 20 settembre 2001 non era una decisione (v. risposta 12 dicembre 2001 al Consiglio di Stato);

                                         che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'atto inoltratogli da __________ già per questo motivo;

                                         che, seppur per ragioni diverse da quelle addotte dal Consiglio di Stato, il ricorso va pertanto respinto senza che necessiti ulteriore disamina;

                                         che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 106 cpv. 2 LCStr; 5 cifra 4, 10 cpv. 2 LALCStr; 23 lett. a RLALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 55, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dell'insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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