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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.09.2002 52.2002.110

September 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,440 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00110  

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  14 marzo 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 28 febbraio 2002 del Perito distrettuale di Bellinzona, che ha respinto la domanda 4 marzo 1998 del ricorrente volta ad ottenere contro compenso in denaro la proprietà della part. __________ RFD di __________, coattiva di 3 mq del mapp. __________ di proprietà del vicino __________;

viste le risposte:

-    12 aprile 2002 del Perito distrettuale di Bellinzona;

-    30 aprile 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di 270 mq acquisito nel 1978 sul quale sorge la sua abitazione, in contiguità con quella del vicino __________ (mapp. __________, di 194 mq). Sullo spiazzo antistante casa __________, attaccata alla costruzione, si trova un'aiuola di 3 mq (part. __________) intavolata a RF come proprietà coattiva della part. __________ e censita come scala. Un tempo lo spazio infiorato era infatti occupato da una scaletta che portava alla dimora di __________, segnatamente ad alcuni locali posti nei piani superiori dell'edificio di __________ iscritti come diritti di sporgenza a favore del mapp. __________.

Tra i due proprietari è in essere da alcuni anni una disputa circa la sussistenza di un diritto di passo a carico del mapp. __________ e la ricostruzione della scala al mapp. __________. La prima, di stampo civilistico, è sfociata nell'accertamento giudiziale dell'inesistenza di una servitù di passaggio a beneficio del mapp. __________ (sentenza 11 settembre 2001 della I CCA), la seconda, di natura amministrativa, nel diniego della licenza edilizia per il rifacimento della piccola gradinata (risoluzione 25 febbraio 2002 del municipio di __________).

                                  B.   Con istanza 4 marzo 1998 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di Bellinzona di trasferirgli la proprietà dei 3 mq del mapp. __________ occupati dalla predetta aiuola, offrendo un compenso in denaro di fr. 1'000.- a corpo. A mente del richiedente, l'operazione avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo migliore e più razionale senza danneggiare il proprietario della part. __________.

In sede di risposta __________ si è opposto alla permuta siccome volta a soddisfare gli interessi di mera natura privata del vicino, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione e contestuale visita dei luoghi tenutasi il 31 gennaio 2002 dopo una lunga sospensione della procedura in attesa degli esiti della causa civile pendente davanti al Pretore di Bellinzona prima e la I CCA poi.

                                  C.   Esaurite le formalità processuali, con decisione 28 febbraio 2002 il Perito distrettuale di Bellinzona ha respinto l'istanza.

Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che la permuta proposta non permettesse un uso più razionale del suolo. L'operazione - ha soggiunto - migliorerebbe unicamente la situazione del richiedente dando luogo ad un vero e proprio esproprio.

                                  D.   Avverso questo giudizio __________ è insorto mediante ricorso 14 marzo 2002 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando l'accoglimento della permuta richiesta al Perito, all'occorrenza mediante compensazione in natura come prospettato in sede di sopralluogo.

Con dovizia di motivazione il ricorrente ha ribadito la legittimità dell'operazione, che consentirebbe un uso più razionale dei fondi coinvolti e non danneggerebbe la controparte, ossequiando così tutti i presupposti sanciti dalla legge. D'altro canto, la part. __________ ha perso da tempo la funzione essenziale di scala per la quale era stata creata, di fatto non è edificabile e non è nemmeno accessibile in mancanza di un diritto di passo attraverso il mapp. __________; il suo inserimento nel fondo che la circonda permetterebbe invece di migliorare le possibilità di edificazione della proprietà __________, tuttora limitate dalla presenza della coattiva.

                                  E.   Il Perito distrettuale di Bellinzona e __________ hanno proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative contro le decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati art. 94 LRPT e 60 PAmm.

La legittimazione a ricorrere di __________, proprietario richiedente la permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.

Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 83 LRPT, allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso, purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.

Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di spiegare più volte che il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale volto alla sistemazione agronomica del cantone attraverso quella fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si concretizza insomma nel dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo più razionale".

La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT), in difetto di cui si operano conguagli in denaro per la differenza (art. 86 cpv. 2 LRPT). Basterà tuttavia un'offerta in denaro se il terreno richiesto è di natura edificabile e non supera i 30 mq (art. 87 cpv. 1 lett. a LRPT).

                                   3.   Oggetto della presente controversia, frutto di un'ampia contesa di stampo essenzialmente civilistico di cui si è già occupata per taluni aspetti anche la Pretura di Bellinzona e la I CCA, è la piccola coattiva censita come scala posta a ridosso della casa del ricorrente. In concreto, trattasi di un'aiuola di 3 mq che __________ vorrebbe annettere al proprio mapp. __________ in cambio di un indennizzo di fr. 1'000.-. Con ogni evidenza, la prospettiva di risolvere definitivamente la disputa che lo oppone al confinante ha indotto il proprietario del mapp. __________ a tentare l'acquisizione del fondo desiderato tramite la procedura amministrativa contemplata dalla LRPT.

Non v'è dubbio che la permuta prospettata permetterebbe al ricorrente di cancellare la coattiva, consentendogli di sfruttare liberamente lo spazio antistante la sua abitazione e di appianare una divergenza che dura da anni. In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi derivanti dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse del richiedente __________, senza alcuna correlazione con il concetto dianzi ricordato - proprio della LRPT - di un migliore e più razionale uso del suolo in senso lato.

Ha ragione il ricorrente quando afferma che la part. __________ ha perso da tempo la funzione per la quale era stata creata, che la coattiva non è edificabile autonomamente e che il suo proprietario non può accedervi in mancanza di un diritto di passo attraverso il mapp. __________. D'altra parte però lo stesso ricorrente non ha saputo comprovare che solo conglobando la superficie della coattiva nel mapp. __________ diventerà possibile utilizzare in modo migliore e più razionale la sua proprietà. La presenza della minuscola part. __________ davanti alla sua cantina non pregiudica infatti l'esecuzione di interventi edilizi, comunque limitati dagli oneri di sporgenza iscritti a RF e dalla restrittiva disciplina di PR vigente nella zona di situazione (zona NV; art. 42 NAPR di __________). L'area richiesta crea tutt'al più un fastidio, un danno psicologico, che da solo non può tuttavia giustificare la sostanziale operazione di esproprio che __________ vorrebbe realizzare a scapito del diritto di proprietà del vicino __________. Ammettendo il contrario si finirebbe per legittimare ogni sorta di permuta destinata a risolvere diatribe di vicinato aggirando l'obbligo della forma contrattuale prevista per il trasferimento della proprietà immobiliare (GAT N. 816).

                                   4.   Ferme queste premesse, il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico di __________, con l'ulteriore obbligo di versare al resistente __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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