Incarto n. 52.2002.00108
Lugano 15 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 luglio 2001 della
__________
contro
la decisione 22 giugno 2001 con cui il municipio di Lugano ha messo a concorso le opere da impresario costruttore per la formazione di fosse per l'inumazione nei cimiteri di __________, __________ e __________;
preso atto della decisione 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
vista la risposta 8 aprile 2002 del municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 22 giugno 2001, pubblicata sul FU __________ del __________ (pag. __________), il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso per la formazione di fosse per l'inumazione nei cimiteri di __________, __________ e __________;
che contro la predetta decisione la ditta __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera al committente di aver intestato l'annuncio apparso sul FU con l'indicazione "Concorso per opere da impresario costruttore", rilevando in seguito nel testo che il concorso era aperto anche alle ditte per onoranze funebri;
che con decisione 22 agosto 2001, fondata sull'art. 48 PAmm, il Consiglio di Stato ha stabilito che il ricorso era irricevibile e che andava trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;
che l'impugnativa è stata trasmessa a questo tribunale soltanto sette mesi più tardi, il 22 marzo 2002;
che il municipio, chiamato soltanto ora a prendere posizione, ha chiesto il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;
che l'insorgente, attiva nel campo delle onoranze funebri, è legittimata a ricorrere;
che non avendo preso parte alla gara, nel frattempo sfociata in un'aggiudicazione, v'è da chiedersi se sia portatrice di un interesse attuale e concreto a sollecitare l'accertamento dell'illegittimità del bando in contestazione;
che la questione può rimanere indecisa, poiché il ricorso, tempestivo, è comunque palesemente privo di fondamento;
che nel bando di concorso pubblicato sul FU non sono invero ravvisabili carenze suscettibili di inficiarne la validità;
che il fatto che il titolo dell'annuncio sia stato omesso di menzionare che la gara era aperta anche alle ditte di onoranze funebri non viola le esigenze minime di pubblicità sancite dalla LCPubb;
che la circostanza non avrebbe invero impedito alla ricorrente di partecipare alla gara;
che censurabile era semmai soltanto la mancata indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che nemmeno questa omissione ha comunque impedito alla ricorrente di esercitare tempestivamente i suoi diritti di difesa;
che esente da violazioni del diritto è pure il fatto, indirettamente censurato dall'insorgente, che la partecipazione alla gara non fosse circoscritta alle imprese di costruzione;
che l'apertura della gara alle ditte di onoranze funebri non lede certamente i principi che reggono le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche; anzi incentiva la concorrenza;
che in quanto ricevibile il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario