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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.104

December 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,856 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.104  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  12 marzo 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 febbraio 2002, no. 729, del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 ottobre 2001, con cui il municipio di __________ lo ha condannato a rifondere le spese per la demolizione d'ufficio delle opere realizzate abusivamente sulla part. no. __________ RF;

viste le risposte:

-    20 marzo 2002 del Consiglio di Stato;

-    15 aprile 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il qui ricorrente __________ è proprietario della part. no. __________ RF di __________, situata sui monti del paese, fuori della zona edificabile. Su tale sedime ha realizzato, senza permesso, uno stabile in legno ad uso abitativo di ca. ml 8 x 4, una baracca ad uso WC di ml 1x1e dei muri di sostegno in cui è stato tra l'altro collocato un grill-camino.

Negata il 3 giugno 1997 la licenza edilizia in sanatoria, il 24 giugno 1999 il municipio ha ordinato la demolizione delle suddette opere entro tre mesi, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Dopo svariate diffide, il 4 aprile 2001 l'esecutivo ha constatato l'inadempienza dell'insorgente e ha disposto la demolizione d'ufficio. Invitate varie ditte a presentare un'offerta sulla base del capitolato allestito dal tecnico comunale, il 4 maggio 2001 l'esecutivo ha deliberato i lavori di ripristino per un importo di fr. 6'184.05.

Il 10 giugno 2001 un incendio ha distrutto la costruzione principale oggetto dell'ordine di demolizione. 

Tra il 25 e il 28 agosto 2001 la ditta incaricata dal municipio ha demolito i manufatti rimanenti (platea e fondamenta dell'edificio, baracca-toilette, grill), trasportato a valle i detriti con l'ausilio dell'elicottero e ripristinato lo stato del terreno.

Con decisione 12 ottobre 2001 il municipio ha posto a carico del ricorrente le spese di tale intervento, pari a fr. 8'540.--.

B.  Con giudizio 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa interposta da __________ contro la suddetta risoluzione municipale.

In sostanza, il Governo ha sgravato il ricorrente delle spese amministrative e dei costi d'intervento del tecnico comunale, per complessivi fr.1'200.--, in quanto ingenerati dall'esercizio di compiti usuali di un comune e quindi rientranti negli oneri ordinari. Per il resto, ha giudicato corretta ed adeguata all'intervento la fattura presentata dall'impresa di costruzioni.

C.  Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. 

In primo luogo, l'insorgente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito nella mancata assunzione delle prove richieste, atte a stabilire la congruità dei lavori intrapresi. Nel merito, sostiene che, dopo l'incendio, l'autorità avrebbe dovuto richiedere nuove offerte, in quanto le opere di demolizione ne sono risultate notevolmente ridimensionate. Contesta inoltre l'esattezza dei quantitativi di inerti rimossi e la necessità di tutti gli interventi, in particolare perché si sarebbe potuto lasciare sul posto parte del materiale, a suo tempo ricavato in loco. Le spese addossategli sarebbero dunque ingiustificate ed eccessive. Da ultimo, chiede che la pretesa del comune venga compensata con il valore della sabbia e delle piastrelle, a suo dire asportate dal sedime. 

D.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di __________, all'appoggio di considerazioni di cui si dirà, se del caso, nel seguito. 

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 e 45 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria, in quanto le prove richieste dal ricorrente non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo (art. 18 cpv. 1 PAmm).

In effetti, l'entità del materiale da demolire e asportare dopo l'incendio emerge con sufficiente chiarezza dalle fotografie agli atti e dai bollettini di lavoro assunti dal Consiglio di Stato. Del resto, un sopralluogo, allo stadio attuale, non potrebbe permettere altro che la constatazione del ripristino, invero nemmeno integrale, della situazione originaria. L'audizione del titolare dell'impresa appare superflua, per la precisione e l'eloquenza dei bollettini prodotti. Gli accertamenti esperiti dal tecnico comunale sono ampiamente documentati dagli atti ed eventuali chiarimenti sul modulo d'offerta da lui stilato sarebbero comunque privi di rilievo. Neppure l'allestimento di una perizia sull'entità dei lavori occorrenti per il ripristino appare necessaria, per i motivi esposti nel seguito.

In ragione di quanto precede, anche l'apprezzamento anticipato negativo delle prove operato dal Consiglio di Stato, che ha comunque svolto i necessari accertamenti istruttori, resiste alle critiche del ricorrente. La censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) va pertanto disattesa. 

2.   Nell'ambito della procedura di esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, dopo l'attuazione concreta del provvedimento, in casu la demolizione, con formale decisione viene chiesta al privato inadempiente la rifusione delle spese sostenute.

Quest'ultimo atto può essere contestato unicamente dal profilo dell'adeguatezza dei costi, mentre non può evidentemente venir rimessa in discussione la legittimità del provvedimento eseguito (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 n. 6; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 16 ad art. 117). D'altra parte, è solamente in questa fase che può venir censurato l'ammontare dei costi della demolizione per sostituzione. In effetti, un eventuale preventivo di spesa non costituisce una decisione amministrativa impugnabile e, pertanto, non occorre nemmeno che sia intimato all'obbligato (cfr. RDAT II-1992 N. 20; Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, p. 197; Borghi/Corti, ibidem).

L'autorità non può disinteressarsi dei costi occasionati dall'esecuzione forzata, ma le va comunque riconosciuto un certo margine d'apprezzamento nella scelta dei mezzi ritenuti più idonei per eseguire gli ordini disattesi dall'inadempiente. Di conseguenza, le spese possono essere contestate unicamente nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati mezzi manifestamente inadeguati o costosi (cfr. Scolari, Commentario LE, 2a ed., n. 1310).

3.   In concreto, la procedura seguita dal municipio di __________, per  quanto possa venir censurata a questo stadio, non presta il fianco a critiche di sorta. In generale, l'esecutivo ha rispettato le varie fasi previste dalla procedura, mostrandosi assai tollerante prima di eseguire materialmente la demolizione, concedendo proroghe e diffidando l'astretto a più riprese.

Benché l'incendio prodottosi abbia effettivamente ridotto l'entità delle opere di demolizione necessarie, l'autorità non era tenuta a richiedere nuove offerte prima di effettuare i lavori. In effetti, la procedura di concorso non si impone nell'ambito dell'esecuzione per sostituzione, quantunque la comparazione tra varie offerte possa risultare utile per confermare l'adeguatezza delle spese sostenute. All'inadempiente non doveva nemmeno essere sottoposto un preventivo di spesa. Giova ad ogni modo rilevare che i lavori di demolizione sono comunque stati assegnati alla ditta che aveva presentato il preventivo più economico per i lavori indicati dal capitolato.          

4.   Il ricorrente adduce che i detriti di calcestruzzo asportati, ossia lo zoccolo e la platea, avevano un volume di 2 mc ed un peso di ca. 32 q, per cui il loro trasporto a valle richiedeva al massimo 4 rotazioni d'elicottero, considerato, per di più, che si sarebbe potuto abbandonare in loco almeno parte del materiale. Il perito dell'assicurazione intervenuto per constatare i danni dell'incendio avrebbe da par suo stimato il numero di voli necessari in una decina. L'insorgente rileva poi che stime analoghe figurano nel modulo d'offerta allestito dal tecnico comunale, in riferimento, addirittura, alla demolizione dei manufatti nella loro integrità.

Diversamente da quanto pretende l'insorgente, i quantitativi di materiale risultanti dal ripristino non si limitano ai detriti in superficie, ma inglobano pure le fondamenta, come attestano anche i bollettini di lavoro della ditta __________. Considerata la struttura che dovevano reggere, non v'è dubbio che la rimozione delle fondamenta ha interessato un volume di inerti ben superiore a quello dello zoccolo esterno, comportando pure un dispendio di tempo maggiore. Le fotografie agli atti mostrano inoltre che, malgrado l'incendio, la quantità di materiale che ha dovuto essere asportata, verosimilmente soprattutto i detriti della piattaforma di base, è stata comunque ingente. Considerato lo stato delle macerie, in cui non era possibile distinguere dei massi di pietra integri e non intaccati, non era peraltro ragionevolmente possibile evitare il trasporto in discarica.

Di conseguenza, il volume di 12 mc di materiale destinato alla discarica, indicato sulla fattura dell'impresa incaricata dei lavori, non appare eccessivo. Oltre che sui dettagliati bollettini di cantiere della medesima impresa, il suddetto quantitativo trova conferma nella nota della ditta che ha curato il trasporto ed anche nei rapporti di lavoro della __________. In effetti, considerato che il beton ha un peso specifico di circa 2400 kg/mc, il peso di 24300 kg, indicato in tali rapporti, rientra appieno nell'ordine di grandezza di cui sopra. Le 27 rotazioni computate risultano inoltre giustificate, dal momento che un elicottero può trasportare 800/1000 kg per viaggio e che, oltre al materiale da portare in discarica, sono stati raccolti anche due quintali di legname e si son  pure dovuti trasportare i necessari macchinari.

Anche le ore di lavoro esposte appaiono adeguate. Per la demolizione e il caricamento sull'elicottero sono stati impiegati due uomini per una giornata di lavoro e quattro uomini per mezza giornata, per un totale di 38 ore lavorative. I tempi di trasferta e di trasporto dei macchinari e del materiale in discarica, computati in ragione di 17 ore, risultano parimenti attendibili, considerato che il magazzino si trova a __________ e la discarica a __________.  

Il modulo d'offerta allestito dal tecnico comunale non permette di giungere a conclusioni differenti. A prescindere dal fatto che non era neppure necessario allestire un preventivo e notificarlo all'obbligato, risultava oggettivamente difficile, a priori, stimare quantitativi e costi dell'intervento. Ad ogni modo, anche solo tenendo conto delle difficoltà di accesso e di trasporto, obbiettivamente le indicazioni fornite dal tecnico non possono che apparire eccessivamente ottimistiche. Delle presunte valutazioni operate dal perito assicurativo, ammesso che lo stabile fosse assicurato, non v'è invece traccia agli atti.

In definitiva, la fattura esposta dall'impresa di costruzioni risulta quindi chiara, dettagliata ed attendibile. I lavori effettuati non hanno certamente ecceduto, tantomeno in maniera manifesta, quanto necessario per ripristinare lo stato anteriore del fondo. Il municipio non ha di conseguenza abusato del potere d'apprezzamento che la legge gli conferiva in punto alla determinazione delle modalità di esercizio dell'esecuzione per sostituzione.

Infine, la compensazione invocata dal ricorrente per l'asportazione di piastrelle e sabbia dal suo fondo è esclusa già per il fatto che, giusta l'art. 125 cifra 3 CO, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante compensazione, contro la volontà del creditore.   

5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata, immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm), confermata.

      La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 125 CO; 21 e 45 LE; 3, 18, 28, 34, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.--, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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