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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.03.2002 52.2002.100

March 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,306 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00100-101  

Lugano 28 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 11 marzo 2002 della

__________  

contro  

le decisioni 27 febbraio 2002 (n. 893 e 894) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato alla ditta __________ la fornitura dei quadri elettrici (lotto 1 e 2) occorrenti all'__________ a __________;

viste le risposte:

-    18 marzo 2002 della __________;

-    21 marzo 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;

-    21 marzo 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il __________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per la fornitura di quadri elettrici (lotto 1 e 2) occorrenti al nuovo __________ di __________ (__________; cfr. FU __________ pag. __________ seg.).

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare "le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 CIAP e più precisamente:

·         AVS/AI/IPG;

·         SUVA (INSAI o Istituto analogo);

·         Cassa pensione LPP con indicato il numero degli operai assicurati;

·         Cassa malattia con indicato il numero degli operai assicurati;

·         Contributi professionali (associazione paritetica o sindacato) con dichiarazione della Commissione paritetica o associazione padronale sul numero dei dipendenti della ditta concorrente."

                                  B.   Il 26 novembre 2001 l'__________ (__________) ha inoltrato le sue offerte, alle quali ha allegato:

·         una dichiarazione della Cassa di compensazione __________, datata 4 maggio 2001, attestante il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e assegni familiari sino al 4 aprile 2001;

·         una dichiarazione 3 maggio 2001 della SUVA, attestante il pagamento dei premi scaduti entro il 30 giugno 2001;

·         una dichiarazione di data 4 maggio 2001 della __________, attestante il pagamento dei premi LPP sino al 30 marzo 2001;

·         una dichiarazione del 4 luglio 2000 della Commissione professionale paritetica nel ramo delle istallazioni elettriche ticinesi, comprovante il pagamento dei contributi professionali sino al 31 dicembre 2000 per i 29 dipendenti sottoposti al CCL;

·         una dichiarazione datata 3 maggio 2001 della __________, attestante il pagamento dei premi d'assicurazione per indennità di perdita di salario in caso di malattia sino al 30 giugno 2001.

                                  C.   Con decisioni del 27 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura di entrambi i lotti alla ditta __________, scartando le offerte della __________ in quanto sprovviste delle "dichiarazioni conformi inerenti gli oneri sociali secondo l'art. 23 c delle direttive CIAP".

                                  D.   Contro le predette delibere, l'__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che entrambe le commesse le siano aggiudicate quale miglior offerente.

A sostegno del gravame la ricorrente produce le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali aggiornate almeno sino alla fine del 2001.

                                  E.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), rilevando che le offerte della ricorrente sono state scartate perché le dichiarazioni AVS/AI/IPG/AD e LPP ad esse allegate erano "scadute".

Ad identica conclusione perviene la deliberataria, contestando la produzione tardiva delle dichiarazioni aggiornate alla fine del 2001.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare la decisione di scartare le offerte che aveva inoltrato.

I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento di fatto possono essere decisi con un unico giudizio (art. 52 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                  2.    A norma del § 21 DirCIAP, l'offerta completa dev'essere inoltrata per iscritto o brevi manu, nel termine fissato al servizio indicato dal bando di concorso. Fatta riserva della correzione di errori evidenti, quali errori aritmetici o d'ortografia (§ 24), dopo la scadenza del termine per inoltrarla, l'offerta non può più essere modificata. Il divieto di modificare le offerte dopo la chiusura della fase di presentazione vieta al committente di ammettere anche il loro completamento. L'inoltro di ulteriori atti o documenti che avrebbero dovuto essere allegati alla documentazione d'offerta si prefigura infatti come una modifica di quest'ultima.

Di principio, le offerte incomplete vanno quindi estromesse dalla gara. Privo di rilievo è il fatto che il § 23 DirCIAP non menzioni l'incompletezza dell'offerta fra i motivi di esclusione. Questa norma è infatti di natura meramente esemplificativa.

Incomplete e quindi da escludere dall’aggiudicazione sono le offerte che non sono compilate in modo esaustivo in ogni loro parte o che sono prive della documentazione obbligatoriamente prescritta dagli atti del concorso (capitolato, modulo d'offerta, condizioni di gara). Le offerte carenti non possono essere completate nell'ambito della discussione d'offerta. In quell’ambito, il committente può soltanto chiedere spiegazioni ai concorrenti circa la loro idoneità e la loro offerta (§ 25 DirCIAP). Il contenuto dell'offerta in quanto tale non può essere modificato, così come non può essere oggetto di negoziazione (art. 11 lett. c CIAP; § 26 DirCIAP; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 447).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta "le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 c DirCIAP". La prescrizione di gara specificava in dettaglio quali fossero i contributi in questione, ma ometteva di fornire indicazioni temporali che precisassero la data sino alla quale il pagamento doveva essere documentato.

La ricorrente ha allegato alle sue offerte una serie di dichiarazioni di enti previdenziali, che attestavano l'avvenuto pagamento dei contributi sociali menzionati dal capitolato d'appalto sino alla fine del primo o del secondo trimestre del 2001.

Il Consiglio di Stato ha scartato le offerte inoltrate dalla ricorrente ritenendo che le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e dei contributi LPP sino al 4 aprile 2001, rispettivamente sino al 30 marzo 2001 fossero "scadute" (cfr. risposta ULSA).

A torto, perché le prescrizioni di gara non fissavano alcuna "scadenza". Né tale scadenza può essere dedotta dall'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, inapplicabile ai concorsi retti dal CIAP almeno sintanto che non viene eventualmente richiamato da parte del capitolato d'appalto.

Le dichiarazioni allegate alle offerte estromesse dalla gara si riferiscono d'altra parte a periodi di computo che nel silenzio della legge ed in assenza di prescrizioni del capitolato - la ricorrente poteva in buona fede ritenere sufficientemente vicini nel tempo da risultare idonei a documentare la sua puntualità nel pagamento dei rispettivi contributi. Non contemplando il CIAP e le direttive d'esecuzione una disposizione analoga all'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, che definisca concretamente la validità temporale di simili attestazioni ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso, il committente non poteva pretendere che i concorrenti presentassero dichiarazioni aggiornate all'ultimo trimestre. Le carenze del capitolato gli imponevano di far uso di una ragionevole tolleranza, ammettendo anche offerte corredate da dichiarazioni riferite a periodi di computo meno recenti.

Ne discende che l'esclusione della ricorrente dalla gara viola il diritto perché si fonda su una "scadenza", che non è precisata né dalla legge, né dalla documentazione di gara.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti nella misura in cui postulano l'annullamento delle decisioni del Consiglio di Stato. Gli atti vanno rinviati al committente affinché renda una nuova decisione sulla base delle offerte inoltrate dalla ricorrente e dalla resistente.

Nella misura in cui lo Stato ne va esente, la tassa di giustizia è posta a carico della __________ secondo soccombenza.

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.   le decisioni 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 893 e 894) sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché scelga tra le offerte della ricorrente e quelle della resistente.

                                   2.   La tassa di giustizia è a carico della resistente __________ nella misura di fr. 800.-.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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