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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 52.2001.97

October 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,541 words·~13 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00097  

Lugano 26 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  28 marzo 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1017) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    30 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

-    10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino angolano __________ è entrato in Svizzera il 29 novembre 1993, richiedendo l'asilo. Il 25 febbraio 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la sua domanda, ammettendolo tuttavia provvisoriamente fino al 25 febbraio 1997 nel canton Berna in virtù della situazione che regnava nel suo Paese d'origine.

b) Il 22 aprile 1996 il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a trasferirsi nel nostro cantone per vivere presso __________, cittadina austriaca titolare di un permesso di domicilio, che egli aveva messo incinta. Il 18 luglio 1996 l'interessato ha ottenuto un nuovo permesso provvisorio per il Cantone Ticino, valido fino al 24 febbraio 1997, dopo che la sua compagna aveva ritirato la querela penale sporta nei suoi confronti nell'aprile 1996 per truffa, appropriazione indebita ed ingiurie. Il __________, __________ ha dato alla luce __________, di cui __________ ha riconosciuto la paternità il 16 luglio precedente.

c) Il 23 agosto 1996 l'insorgente ha chiesto alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale per stare vicino a __________ e a __________, permesso che egli ha ottenuto il 10 ottobre 1996 e che si è visto in seguito rinnovare fino al 18 luglio 1998. Il 27 agosto successivo il figlio dell'interessato, cittadino austriaco, ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con i genitori. Nel marzo 1997 è cessato il rapporto di convivenza del ricorrente con __________ e il 6 luglio successivo egli è andato a vivere altrove.

d) Il 23 gennaio 1998 __________ è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri in quanto non versava regolarmente gli alimenti al figlio ed aveva interessato i servizi di polizia, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.

e) Con decreto d'accusa 4 maggio 1998 il ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetute vie di fatto e danneggiamento ai danni di __________ nonché per circolazione senza licenza di condurre.

                                  B.   Il 30 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora. L'autorità ha rilevato che l'interessato, già minacciato di espulsione, era a carico dell'assistenza pubblica, aveva interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie e non versava gli alimenti a suo figlio dal 1° novembre 1996. Il dipartimento ha infine ritenuto esigibile il suo rientro in Angola e che eventuali visite al figlio potessero essere effettuate nell'ambito della normativa relativa ai turisti.

                                  C.   a) Con giudizio 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che il ricorrente non adempisse più le condizioni per ottenere la proroga del suo permesso di dimora, in quanto aveva cessato la convivenza con la __________ e __________, denotava difficoltà di adattamento all'ordinamento vigente in Svizzera ed era a carico dell'assistenza pubblica unitamente a suo figlio. Secondo l'Esecutivo cantonale, data l'entità delle prestazioni versate complessivamente fino a quel momento in suo favore (fr. 16'019.05) e di __________ (fr. 7'112.65), era insufficiente il rimborso di fr. 80.– mensili a partire dal novembre 1998. Per contro il Consiglio di Stato, nonostante manifestasse seri dubbi sull'esistenza di un rapporto particolarmente stretto tra padre e figlio, ha rinunciato ad approfondire la questione a sapere se l'insorgente fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU. Ha comunque ritenuto che il permesso potesse essergli in tutti i casi negato nell'ambito della ponderazione degli interessi ai sensi del n. 2 della citata disposizione. Il Governo ha infine considerato che un rientro dell'interessato in Angola non avrebbe reso impossibile l'esercizio del suo diritto di visita, soggiungendo che, in virtù della nazionalità di suo figlio, non gli sarebbe nemmeno preclusa la possibilità di chiedere un permesso di dimora in Austria oppure in un altro Paese dell'Unione europea.

b) Il 25 maggio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'interessato contro la predetta risoluzione governativa, ritenendo che non fossero date le premesse per poter invocare l'art. 8 CEDU a causa della mancanza di provate relazioni strette, intatte ed effettivamente vissute con __________.

c) Con sentenza 14 dicembre 1999 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto amministrativo contro di esso inoltrato da __________ e rinviando la causa al Tribunale cantonale amministrativo affinché la esaminasse nel merito. L'alta Corte federale ha in sostanza ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, dopo che quest'ultimo aveva versato agli atti lo scritto 25 giugno 1999 con cui il Servizio sociale di __________ dichiarava che il legame tra padre e figlio era intatto e reciproco.

d) Con decisione 28 marzo 2000 questo Tribunale ha annullato la risoluzione governativa e ha rinviato gli atti all'Esecutivo cantonale. Ha invitato il Consiglio di Stato a statuire nuovamente sul ricorso dopo aver proceduto ad un'attenta valutazione degli interessi pubblici e privati in presenza, tenendo conto del legame tra __________ e __________ - se del caso approfondendolo - ed aggiornando nel contempo la verifica circa la situazione economica del ricorrente e di suo figlio al fine di accertare se essi sono sempre a carico dell'assistenza pubblica.

e) Il 6 marzo 2001 il Governo ha confermato la risoluzione dipartimentale di non rinnovare il permesso di dimora a __________. Gli accertamenti predisposti dall'Esecutivo cantonale hanno rilevato che il ricorrente esercitava un diritto di visita limitato, non rimborsava più il debito contratto e non versava gli alimenti a __________.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Ritiene che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità. Rileva che i motivi per cui egli aveva interessato le autorità giudiziarie e di polizia sono ormai lontani nel tempo e pone in evidenza come, a partire dal marzo 2001, egli abbia ripreso a rimborsare il debito contratto nei confronti dello Stato relativo all'anticipo degli alimenti in favore di suo figlio. Indica che il __________ è diventato padre di una bimba, __________, nata dall'unione con una cittadina irlandese domiciliata in Svizzera dal 1991, che è sua intenzione riconoscerne la paternità non appena avrà ottenuto diversi documenti da parte delle autorità angolane. Sostiene infine che il suo rimpatrio non farà altro che compromettere il suo legame affettivo con i suoi figli e che non ha alcuna possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Austria.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In merito all'ammissibilità del ricorso dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante sentenza prolata il 14 dicembre 1999 dall'alta Corte federale.

1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 115 Ib 6, consid. 3).

                                   3.   3.1. In concreto, le autorità inferiori hanno rimproverato a __________ - tra l'altro di aver interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali. Sennonché la condanna a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetute vie di fatto e danneggiamento ai danni di __________ nonché per circolazione senza licenza di condurre inflitta dal Procuratore pubblico al ricorrente con decreto d'accusa 4 maggio 1998, verte su fatti commessi nel 1997 che sono già stati posti a fondamento della minaccia di espulsione del 23 gennaio 1998. Non si può nemmeno rimproverare all'insorgente una violazione alla LStup, visto che il 1° luglio 1998 è stato emanato nei suoi confronti un decreto di non luogo a procedere; ancor meno due querele e una denuncia penale, dato che si sono concluse con un abbandono del procedimento (v. scritti 8 gennaio 2001 del Comando polizia cantonale e 13 febbraio 2001 del Procuratore generale al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

3.2. Dal 1° novembre 1996, l'assistenza sociale è dovuta intervenire nell'anticipo della pensione alimentare in favore del figlio di __________. Al momento della decisione dipartimentale di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, l'ente assistenziale aveva versato complessivamente fr. 6'008.05 per il mantenimento di __________, continuava a intervenire mensilmente con fr. 301.15, ed aveva già avviato due procedure esecutive per il recupero del credito, sfociate in seguito in attestati di carenza beni a carico del ricorrente per complessivi fr. 3'328.– (v. scritti 16 luglio 1998 e 21 febbraio 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento alla Sezione degli stranieri rispettivamente al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Dal canto suo, nel 1997 __________ era stato anch'esso a carico dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 2'266.25 (v. lettera 20 aprile 1998 dell'allora Ufficio dell'assistenza sociale alla Sezione degli stranieri). Il rischio che l'insorgente e suo figlio dovessero ricorrere all'aiuto dello Stato esisteva dunque sin dall'inizio. Come se non bastasse, l'ente assistenziale è dovuto intervenire in favore di __________ e di __________ anche durante le diverse fasi della procedura ricorsuale. L'interessato ha ottenuto sussidi per sé fino al 1998, accumulando un debito di fr. 15'056.05 senza mai effettuare rimborsi. Per quanto riguarda invece __________, il 17 novembre 1998 il Dipartimento delle opere sociali e __________ si sono accordati affinché quest'ultimo rimborsasse mensilmente fr. 301.15 per gli alimenti anticipati in favore di suo figlio e fr. 80.– a titolo di arretrati. In questo senso, il ricorrente ha invero rimborsato nella misura di fr. 5'950.55 il debito complessivo di fr. 15'736.40, riducendolo a fr. 9'785.85 (v. scritto 21 febbraio 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Tuttavia, il 12 aprile 2000 i versamenti pattuiti sono cessati, fino al momento della decisione qui impugnata (doc. F). È vero che l'insorgente è rimasto senza lavoro dal 18 maggio al 10 settembre 2000, ma è pur vero che in seguito, a parte un breve periodo tra il 5 e il 16 ottobre 2001, egli ha svolto un'attività lucrativa. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, __________ non ha dunque reso verosimile di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per migliorare la sua situazione economica ed evitare che suo figlio cadesse costantemente a carico dell'assistenza pubblica, nonostante il ridotto contributo alimentare a suo carico. Persiste dunque il rischio che __________, anche in futuro, debba ricorrere all'assistenza per colpa di suo padre. Non porta a diversa conclusione la nascita il __________ di __________, di cui il ricorrente sostiene di esserne il padre (doc. D). Non è dato vedere come tale circostanza possa migliorare la situazione economica di __________.

                                   4.   4.1. Per quanto riguarda l'interesse privato del ricorrente al rinnovo del suo permesso di dimora, segnatamente in merito alle relazioni con __________, il diritto di visita può essere di regola esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se del caso la durata e la frequenza in virtù di tale circostanza. Non è infatti necessario che il genitore al beneficio del diritto di visita e suo figlio vivano nello stesso paese; si deve comunque tener conto dell'intensità della relazione tra gli stessi e della distanza che li separa (STF inedita 4 maggio 1994 in re D., consid. 3e).

4.2. __________ beneficia di un diritto di visita limitato. Di regola, egli trascorre con suo figlio non più di tre ore durante due sabati al mese presso il punto d'incontro di __________ a __________. Durante le vacanze estive, quando la madre è assente con la propria famiglia, il diritto di visita è sospeso (rapporto 7 febbraio 2001 del Servizio sociale di __________ al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Pur riconoscendo che la limitazione del suo diritto di visita dipende essenzialmente dalla conflittualità che contraddistingue i rapporti tra il ricorrente e la madre di __________, l'esito di queste visite dimostrano tutt'al più l'esistenza di una relazione ordinaria tra padre e figlio. È innegabile che la partenza all'estero dell'insorgente renderebbe l'esercizio del diritto di visita difficoltoso. Ciò non creerebbe tuttavia ostacoli tali da renderlo impossibile nell'ambito di soggiorni turistici, visto che può essere diversamente regolato a seguito delle mutate circostanze (art. 273 cpv. 3 CC). In simili evenienze, l'interesse privato del ricorrente a trattenersi nel nostro Paese non prevale su quello, pubblico, al suo allontanamento. Inoltre, l'interessato non si trova da molto tempo in Svizzera, non ha stretti legami con il nostro Paese dove non è riuscito ad integrarsi, vista l'instabilità dei numerosi posti di lavoro occupati, per lo più di natura temporanea. Fino alla decisione emanata dal dipartimento, __________ ha beneficiato infatti di un regolare permesso di soggiorno soltanto per due anni, permesso d'altronde accordatogli per vivere con __________ e la madre di quest'ultimo. Alla luce di questi elementi, il rifiuto di prorogargli il permesso, anche se incide sui diritti garantiti dall'art. 8 CEDU, non impedisce in modo intollerabile l'esercizio del suo diritto di visita alla prole.

Tale diritto può essere esercitato dall'Angola, dal momento che il ricorrente non pretende che sia impossibile risiedere nuovamente nel suo Paese d'origine. Non è quindi necessario esaminare se egli possa soggiornare eventualmente in Austria o in un altro Paese dell'UE a seguito della nazionalità di suo figlio.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.97 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 52.2001.97 — Swissrulings