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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 52.2001.9

March 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,816 words·~9 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00009  

Lugano 12 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  10 gennaio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 13 dicembre 2000, no. 5652, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 28 settembre 2000, no. DIM 262, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha negato l'adattamento del permesso di dimora a seguito di un cambiamento dello stato civile, revocandole il permesso di dimora già accordato;

viste le risposte:

-    17 gennaio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina italiana __________ è entrata per la prima in Svizzera nel novembre 1976, ottenendo un permesso di lavoro per confinanti, per lavorare quale principiante cucitrice, poi rinnovato a più riprese. A seguito del matrimonio con il cittadino svizzero __________, celebrato il __________, alla straniera è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato. Dal 1. ottobre 1993 essa è restata senza lavoro fino all'8 settembre 1995, data alla quale ha ripreso l'attività lavorativa in qualità di donna di pulizia. Il 17 maggio 1996 la ricorrente ha notificato la propria partenza per l'Italia, continuando tuttavia a beneficiare di un permesso di lavoro per confinanti. Il 1. febbraio 1999 __________ ha fatto ritorno in Ticino, ottenendo un permesso di dimora annuale con scadenza al 31 gennaio 2001. Dal 1. luglio 1999 essa è restata disoccupata fino al 1. settembre 2000, quando è stata assunta quale operaia per un periodo di quattro mesi. Il __________ il marito è deceduto. Il 16 agosto 2000 l'interessata ha notificato all'autorità competente l'intervenuta modifica del suo stato civile e di voler riprendere l'attività lavorativa a partire dal 1. settembre 2000.

                                  B.   Con decisione 28 settembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza in quanto, a causa del decesso del marito, era venuto meno il motivo per il quale era stato rilasciato a __________ il permesso di dimora. Alla straniera è stato fissato un termine per lasciare il territorio del nostro cantone entro il 30 novembre 2000. A titolo abbondanziale l'autorità dipartimentale l'ha informata che era sua facoltà presentare una domanda per il rilascio di un permesso di frontaliere.

                                  C.   Il 13 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente contro la summenzionata decisione. L'Esecutivo cantonale ha posto in evidenza che la straniera non poteva richiamarsi all'art. 7 LDDS, non avendo risieduto nel nostro paese per almeno 5 anni in modo duraturo e regolare e neppure all'art. 8 CEDU, essendo venuto a mancare il legame coniugale. La decisione dell'autorità dipartimentale è pertanto stata ritenuta legittima e rispettosa del principio di proporzionalità.

                                  D.   Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rilascio del permesso di dimora. Sostiene che non sarebbero dati gli estremi per revocarle il permesso di dimora. Essa ha infatti ottenuto il rilascio del permesso di dimora in costanza di matrimonio e dunque godrebbe di un diritto acquisito, che può essere revocato o negato soltanto qualora siano dati gli estremi per l'applicazione degli art. 7 o 9 LDDS. Ciò che non è il caso nella fattispecie. L'interessata vanterebbe inoltre un diritto al rinnovo del permesso di dimora dopo il 31 gennaio 2001, in quanto in applicazione degli art. 4 e 16 LDDS, 8 CEDU e del principio di proporzionalità s'imporrebbe il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Essa è infatti integrata nel nostro tessuto sociale, sono ancora in corso le pratiche ereditarie concernenti la successione del marito ed inoltre ha stipulato un contratto di locazione vincolante fino al marzo 2004. Rileva infine che il 3 gennaio 2001 ha inoltrato la domanda per ottenere la cittadinanza svizzera.

                                  E.   Il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si oppongono all'accoglimento dell'impugnativa con delle argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza.

                                  F.   Con scritto 1. febbraio 2001 l'insorgente ha sostanzialmente ribadito quanto espresso nel proprio gravame.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In linea di principio il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Nella fattispecie l'impugnativa è stata inoltrata dall'insorgente il 5 gennaio 2001, quando l'autorizzazione di soggiorno di cui essa beneficiava era ancora valida. Il permesso è tuttavia scaduto il 31 gennaio 2001. Ci si potrebbe pertanto chiedere se __________ può ancora vantare un interesse pratico ed attuale a ricorrere (cfr. DTF 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2, sentenza 31 marzo 1998 in re B. K. della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). Comunque sia, la questione può restare aperta. Infatti per i motivi che verranno illustrati in seguito (cfr. consid. 3), il gravame va in ogni caso respinto nel merito.

                                         1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

2.2. Secondo il diritto civile, la morte di uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi di un diritto al rilascio del permesso di domicilio, qualora la dimora sia stata regolare ed ininterrotta per cinque anni (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS; cfr. pure DTF 120 Ib 16 consid. 2 con rif.). Determinante per il calcolo del termine di cinque anni è unicamente la durata del soggiorno in Svizzera dello straniero in qualità di coniuge di un cittadino svizzero (DTF 122 II 145 consid. 3b e rif.).

                                   3.   3.1. In concreto a __________ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine di vivere insieme al marito, cittadino svizzero, con cui si era sposata nel maggio 1992. Quest'ultimo è deceduto il 28 gennaio 2000. In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 primo periodo LDDS essa non ha dunque più diritto al permesso di dimora, essendo venuto meno lo scopo del suo soggiorno in Svizzera e con esso la ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Neppure l'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS è applicabile nella fattispecie. Dalla celebrazione del matrimonio l'insorgente ha vissuto in Svizzera dal 16 maggio 1992 al 17 maggio 1996 (4 anni) e dal 1. febbraio 1999 al 28 gennaio 2000 (1 anno). Essa non può dunque vantare una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni in Svizzera quale coniuge di un cittadino elvetico. Ne discende che l'interessata non può invocare con successo alcun diritto al rilascio dell'autorizzazione in parola.

Non giova alla ricorrente asserire di essere integrata nel nostro sistema di vita e di dover risiedere nel nostro cantone per seguire la successione del defunto. La misura adottata non le impedisce infatti - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera secondo le usuali normative in materia di polizia degli stranieri, permettendole in tal modo di mantenere le relazioni instaurate, nonché di seguire le pratiche relative all'eredità del marito. Del resto, non vi è motivo di dubitare che gli incombenti connessi alla divisione dell'eredità e gli interessi della ricorrente possano essere espletati, rispettivamente tutelati, da un legale. Inoltre __________ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al paese d'origine, dove è nata e cresciuta, sia inesigibile. Va poi aggiunto che ai sensi dell'art. 8 ODDS la libera decisione delle autorità non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, in concreto la sottoscrizione di un contratto di locazione della durata di cinque anni oppure il fatto di aver depositato la domanda per acquistare la cittadinanza elvetica. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha revocato il permesso alla straniera, senza con ciò violare il principio di proporzionalità da essa invocato.

3.2. Va poi rilevato che la ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale (in particolare CEDU) da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora, dal momento che la sua vita coniugale effettiva è terminata al momento del decesso del marito. Neppure l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese giova all'insorgente. L'art. 11 dell'Accordo prevede infatti il diritto al permesso di dimora soltanto per i lavoratori italiani che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto per almeno cinque anni. Presupposto questo, che difetta all'interessata (cfr. consid. 3.1.).

                                   4.   In virtù delle considerazioni summenzionate, la domanda di rinnovo del permesso di dimora formulata dalla straniera va invece senz'altro dichiarata irricevibile in applicazione dei combinati art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a LALPS.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1 segg. CEDU; 11 Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 7 LDDS; 8 ODDS; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________ è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 2001 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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