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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 52.2001.85

August 23, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·468 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00085  

Lugano 23 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  26 marzo 2001 di

__________ __________ entrambi patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 22 maggio 2000 contro la decisione 8/16 maggio 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia concernente la formazione di una terrazza esterna per l'esercizio pubblico al mapp. __________ di quel comune (osteria __________);

viste le risposte:

-    3 aprile 2001 di __________;

-    3 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

-    5 aprile 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato,  in fatto e in diritto

che all'udienza 17 luglio 2001 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1.   il municipio rilascia la licenza edilizia, d'accordo il signor __________;

 2.    la licenza è assoggettata agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12.04.2000, che vengono inoltre precisati come segue:

  - il numero massimo di posti a sedere autorizzato è di 12   posti;

                     - la parete schermante dovrà essere di m 2.50 calcolati a

                        partire dal pavimento della terrazza;

                                 3.   le parti chiedono al Tribunale cantonale amministrativo di

                                       accogliere il ricorso 26.03.2001 conformemente all'accordo

                                       di cui ai punti 1e2e di annullare il giudizio governativo

                                       nella sua totalità;

                                           4.   i ricorrenti rinunciano a qualsiasi indennità per ripetibili".

che i ricorrenti hanno dichiarato all'udienza stessa di accettare la proposta;

che anche il municipio di __________ e l'opponente, __________, hanno parimenti comunicato al Tribunale di accettare la transazione, con scritti del 2 agosto rispettivamente 25 luglio 2001;

che nulla osta, a questo punto, dal profilo del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;

che il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 21 LE, 22 LPT, 67, 70 LALPT, 1, 7, 25 LPAmb, 7 OIF, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto conformemente alla transazione conclusa dalle parti;

§.              La risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di          Stato e la decisione del municipio di __________ 8/16 maggio 2000 sono integralmente annullate;

     §§.  Gli atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché rilasci la licenza edilizia, assoggettandola agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12 aprile 2000 e precisati al punto 2 della transazione; il municipio è altresì tenuto a regolare la procedura relativa all'approvazione di dettaglio della parete             schermante imposta nell'avviso dipartimentale.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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